Evoluzione dell'Articolo
Il 18 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori, i quali, al momento delle elezioni, abbiano compiuto l'età di anni 25».
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Il 14 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.
La legge regola l'esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».
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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
«La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale eguale, diretto e segreto, in ragione di un Deputato per ogni centomila abitanti o frazioni superiori a 50 mila abitanti».
«Sono eleggibili a Deputati i cittadini che abbiano i requisiti per essere elettori e abbiano compiuto 25 anni di età al momento dell'elezione».
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Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:
«La Camera dei Deputati è eletta a suffragio diretto ed universale in ragione di un Deputato per ottantamila o frazione superiore a quarantamila abitanti».
Il testo del Comitato di redazione portava come cifre rispettivamente centomila e cinquantamila, e la commissione decide di portare la prima cifra a ottantamila, di conseguenza, anche se non è stata votata esplicitamente la modifica, la seconda cifra diventa quarantamila.
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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 53.
La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un Deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Art. 54.
Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettoli che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni.
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Il 23 settembre 1947 l'Assemblea Costituente approva i seguenti articoli:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila».
«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età entro il giorno delle elezioni».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 56. (*)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti