[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 2:

«La Camera dei Deputati č eletta a suffragio universale eguale, diretto e segreto, in ragione di un Deputato per ogni centomila abitanti».

Lo pone ai voti.

(Č approvato).

Vi č poi un emendamento aggiuntivo:

«o frazioni superiori a 50 mila abitanti».

Lo pone ai voti.

(Č approvato).

[...]

Pone in votazione l'articolo 4:

«Sono eleggibili a Deputati i cittadini che abbiano i requisiti per essere elettori e abbiano compiuto 25 anni di etą al momento dell'elezione».

(Č approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti