[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]
Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.
[...]
Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 2:
«La Camera dei Deputati č eletta a suffragio universale eguale, diretto e segreto, in ragione di un Deputato per ogni centomila abitanti».
Lo pone ai voti.
(Č approvato).
Vi č poi un emendamento aggiuntivo:
«o frazioni superiori a 50 mila abitanti».
Lo pone ai voti.
(Č approvato).
[...]
Pone in votazione l'articolo 4:
«Sono eleggibili a Deputati i cittadini che abbiano i requisiti per essere elettori e abbiano compiuto 25 anni di etą al momento dell'elezione».
(Č approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti