Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare all'acquisto dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.
A cura di Fabrizio Calzaretti