Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare all'acquisto dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti