Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualitą e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pił idonei, e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalitą.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
A cura di Fabrizio Calzaretti