Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualitą e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pił idonei, e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalitą.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti