Evoluzione dell'Articolo
Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«L'istruzione è un bene sociale.
È dovere dello Stato organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.
L'insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.
Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini.
All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».
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Il 23 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo (l'articolo non è completo in quanto la discussione di alcune sue parti è stata rimandata):
«L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti».
«Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l'adempimento dei compiti sociali».
«L'istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato».
«Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato».
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Il 24 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo quale seconda parte di un articolo la cui prima parte discussa in seguito non viene approvata:
«alle scuole e agli alunni di esse parità di trattamento nei confronti di quelli delle scuole statali».
Approva inoltre il primo comma dell'articolo:
«Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole ed istituti di educazione».
Non essendo stata approvata la prima parte del secondo comma dell'articolo, al termine della seduta il Presidente «invita i relatori a rifondere completamente l'articolo, sia pure tenendo conto degli orientamenti manifestatisi nel corso della discussione».
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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:
Art. 6.
Diritto all'istruzione.
«L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L'insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».
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Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza».
Tale testo viene inserito dopo il comma terzo dell'articolo approvato il 23 ottobre 1946 che assume quindi la seguente formulazione:
«L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.
«Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l'adempimento dei compiti sociali.
«L'istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato.
«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza.
«Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato».
Approva inoltre il seguente articolo:
«La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.
Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 27.
L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.
Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.
La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.
Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.
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Il 29 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicura ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la loro conclusione e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che al quinto comma manca una "o" (prima delle parole "per la loro conclusione") a causa di un errore di stampa, e che al quarto comma è stato chiesto e approvato di tornare alla dizione «deve assicurare» invece di «assicura ».
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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A cura di Fabrizio Calzaretti