[26 ottobre 1946, terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Coordinamento degli articoli approvati.]
Il Presidente Ghidini comunica che, a conclusione dei lavori della Sottocommissione e dopo avere effettuato il coordinamento degli articoli, ai quali sono stati apportate lievi modifiche formali, il testo degli articoli approvati dalla terza Sottocommissione resta così formulato:
[...]
Art. 6.
Diritto all'istruzione.
L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L'insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali.
A cura di Fabrizio Calzaretti