[Il 21 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Sardiello. [...] Ho presentato un emendamento al capoverso di questo articolo; ma esso non attiene ai principî; si preoccupa soltanto di una voce verbale, di quell'«assicura» che, insieme con i «cura», i «garantisce» ed altre espressioni simili degli articoli 23, 24, 25 e 26, fa cadere sulla Repubblica il peso di impegni che condizioni attuali, ed anche del futuro prossimo, fin dove può giungere il nostro sguardo, ci inducono a pensare non tutte realizzabili. A proposito di queste norme che poggiano su tali promesse ed impegni, c'è una questione preliminare da risolvere: o noi questi concetti li pensiamo come enunciazioni di principî, ed allora vadano al «preambolo», che io ritengo opportuno ci sia, appunto per assolvere a tale funzione; o li pensiamo, e li vogliamo come norme giuridiche, ed allora la loro enunciazione deve essere modificata, deve essere un'altra e diversa.

Il resto, dopo enunciati i principî o dopo elaborate le norme nella forma più consentanea, sarà regolato dalla legge ordinaria.

Troppo spesso, dicevo, abbiamo dimenticato la funzione che avrà, in un domani prossimo, la legge ordinaria, mentre non sono pochi i casi che ci richiamano a questo pensiero.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti