[Il 15 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Badini Confalonieri. [...] Inizio, rileggendo quegli articoli sostitutivi, dal 23 al 25, che io ho proposto al progetto di Costituzione.
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Art. 25. — «L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale della prole è un diritto della famiglia.
«Lo Stato, nel rispetto della libertà del cittadino, sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito, con speciale riguardo alle condizioni economiche necessarie alla formazione, difesa e sviluppo della famiglia.
«Provvede, inoltre, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari allo scopo.
«La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio e consente l'esperimento dei mezzi di prova idonei ad accertare la discendenza naturale».
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Un nucleo — riprendo un concetto cui avevo fatto cenno all'inizio — che lo Stato trova di fronte a sé, perché così sta scritto nel gran libro della natura, e che pertanto è «nucleo naturale originario e fondamentale della società». Lo Stato lo riconosce e «tutela l'adempimento della sua funzione».
Altri proponeva: «tutela l'adempimento della sua missione». Il concetto è rispettabilissimo ed è da molti condiviso, ma mi pare che il dire «missione» in un articolo della Costituzione è usare un termine che fuoriesce da quella che è la prassi giuridica; più esatto, più opportuno mi pare il termine di «funzione».
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Riguardo all'articolo 25 direi che i concetti di tutta la Commissione e penso di tutta l'Assemblea siano concordi nella sostanza, ma si tratta di dare una formulazione che sia esatta anche giuridicamente.
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Con la formulazione sottoposta al vostro esame, onorevoli colleghi, si vogliono meglio porre in luce quei concetti di limitazione, di cautele, di carattere integrativo cui testé facevo riferimento. Il diritto è della famiglia; lo Stato sorveglia; solo occorrendo integra; ma integra con dei limiti, limiti che sono dati «dall'adempimento di tale compito» e dal «rispetto della libertà del cittadino». Ed è a questo punto, e non nel primo articolo del titolo secondo, che deve essere riservato alla impostazione di principio, la esatta collocazione dell'intervento economico. Perché, naturalmente, l'integrazione, che ha da fare lo Stato, sarà soprattutto sotto l'aspetto economico al fine che ognuno sia posto in grado di formarsi, di difendere e di favorire lo sviluppo della propria famiglia. Ecco perché, seguitando nella mia formulazione, propongo di dire: «con speciale riguardo alle condizioni economiche necessarie alla formazione, difesa e sviluppo della famiglia».
Ho soppresso l'accenno alle famiglie numerose, non già perché io non sia d'accordo — e se c'è qualcuno che dovrebbe essere d'accordo, mi suggerisce l'onorevole Grilli, dovrei essere proprio io — ma perché il concetto della tutela delle famiglie numerose è già assorbito in quello che è statuito nei confronti degli interventi economici. È manifesto, infatti, che la tutela economica dello Stato deve in maggior misura rivolgersi alle famiglie numerose, perché le loro condizioni economiche sono più difficili. E d'altronde il progetto di Costituzione già fa suo siffatto concetto nell'articolo 32, dove recita che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alle possibilità di vita per sé e per la famiglia».
L'articolo da me proposto prosegue: «provvede inoltre alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari allo scopo».
È un concetto già proposto dalla Commissione ed ogni commento sarebbe superfluo. L'ho riportato in questo comma solo per ragione di più armonica collocazione.
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Merlin Umberto. [...] Ma la famiglia si difende anche con altri mezzi...
Calosso. Con l'adulterio!
Merlin Umberto. Questa è una volgarità. La famiglia, dicevo, si difende anche con tutte le provvidenze economiche e sociali che nell'articolo 23 sono sancite, col riconoscimento dei suoi diritti, con la tutela nell'adempimento delle sue mansioni. (Commenti — Interruzioni a sinistra). Di più, assicurando alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa, al suo sviluppo, con una protezione particolare per le famiglie numerose. Inoltre, nello Statuto è detto che la Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù e promuove l'igiene di tutti i cittadini.
A coloro che dicono che noi con queste norme abbiamo firmato delle cambiali in bianco, che non saremo in condizione di pagare, noi rispondiamo che la Carta statutaria non è fatta solo per cristallizzare una determinata situazione, ma anche per fissare delle direttive al legislatore di domani. Ora, è sperabile che il domani sia migliore dell'oggi e che la nostra Italia, con il lavoro, l'onestà e la probità della sua gente, possa darci condizioni economiche che permettano di attuare ampiamente queste provvidenze che lo Statuto approva.
A cura di Fabrizio Calzaretti