[Il 17 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Calamandrei. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo sull'articolo 24, quello — per intenderci — della indissolubilità del matrimonio.

Questo articolo è — secondo me — uno degli esempi più tipici di quelle disposizioni, delle quali ho avuto occasione di parlare in sede di discussione generale, che sono o inutili o illusorie o anche contrarie alla verità. Per questo, coi colleghi del partito d'azione, abbiamo proposto per esso un emendamento radicale, consistente nella sua totale soppressione.

È un articolo che nasconde un nocciolo di ipocrisia.

Già anche nella prima parte, quello che dice non corrisponde a verità:

«Il matrimonio è basato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

«Morale» certamente; ma non è con una norma giuridica che questa uguaglianza morale può essere assicurata.

Ma, sotto l'aspetto giuridico, il nostro diritto vigente — che nessuno, per ora, che io sappia, vuole cambiare — non è basato sull'uguaglianza giuridica dei coniugi: perché il capo della famiglia è il marito, è lui che dà il cognome alla moglie ed ai figli, è lui che stabilisce il domicilio della famiglia, e la moglie è obbligata a seguire il marito, e non viceversa.

E questa disuguaglianza giuridica dei coniugi nella famiglia è una esigenza di quella unità della famiglia, di questa società, che, per poter vivere, ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona.

Si potrebbe cambiare questo sistema: e stabilire che capo della famiglia sia la moglie, che essa dia il cognome ai figli e stabilisca il domicilio, e che il marito sia obbligato a seguire la moglie; e che ad essa spetti la patria potestà sui figli. Sarebbe un altro sistema.

Ma tra questi due sistemi bisogna scegliere: uno intermedio, che dia a tutt'e due i coniugi la assoluta parità giuridica, non esiste.

E per ora non mi pare che la scelta tradizionale, che è stata fatta nel nostro diritto, si abbia intenzione di cambiarla.

Quindi, l'articolo, in questa parte, non risponde a verità.

Sennonché, in questo articolo, quello che conta non è questa prima proposizione; essa ha un carattere introduttivo, preparatorio.

Tutto l'articolo è stato fatto per poter ad un certo punto introdurvi dolcemente la indissolubilità del matrimonio. Non si poteva fare una disposizione secca, semplice, categorica, che dicesse soltanto: «il matrimonio è indissolubile»: sarebbe stata incauta ed irritante. E allora si è cercato di preparare il terreno, una specie di nido, direi, nel quale poi deporre questo piccolo uovo prezioso che è la indissolubilità del matrimonio. Questa è infatti l'anima o il nocciolo dell'articolo che qui occorre discutere.

Io non vi farò qui una discussione sul divorzio, a favore o contro. In un bel discorso, ieri, l'illustre collega Merlin diceva che discutere sul divorzio è, oggi, combattere contro i molini a vento. In realtà chi in questo lungo cammino delle discussioni sulla Costituzione — che è ancora così lontano dalla sua meta — ci ha costretti ogni tanto, non voglio dire a perdere tempo, ma ad impiegare il nostro tempo nel combattere contro i mulini a vento, sono stati proprio gli amici democristiani, i quali si sono compiaciuti di introdurre nella prima parte della Costituzione una quantità di affermazioni di principio di carattere più o meno apertamente confessionale, sulle quali bisogna soffermarsi per giorni e settimane, prima di affrontare finalmente la parte pratica della Costituzione, quella che veramente conta, quella della costruzione dei meccanismi costituzionali, alla quale costruzione, ancora oggi, dopo dieci mesi di lavoro, non abbiamo neanche dato inizio.

Ma tuttavia, se pure si tratta di una battaglia contro i mulini a vento, l'invito a prenderci parte viene dai democristiani, e bisogna fare anche noi qualche sforzo, per non venir meno all'invito se non altro per una ragione di buona creanza.

Ma, vi ripeto, io non parlerò del divorzio.

Perché? Perché sul divorzio, pro o contro, è stato già detto tutto in ogni senso. Ricordo che quando ero studente a Pisa, ed è una cosa che risale a qualche semestre fa, un mio professore illustre, che era Carlo Francesco Gabba, aveva proibito a noi studenti di fare la tesi di laurea sul divorzio, perché diceva: questa è una materia su cui non c'è più alcun argomento da aggiungere, né a favore né contro.

La ragione profonda di questa affermazione è che la questione del divorzio non è una questione sulla quale gli antagonisti possano ragionare con argomenti di pura logica, che tendano a convincersi reciprocamente; il divorzio è una questione di religione, è una questione di fede, e mettersi a discutere intorno al divorzio qui sarebbe come se ci si dovesse mettere a discutere sulla esistenza di Dio o sulla immortalità dell'anima.

C'è un libro fondamentale in materia matrimoniale, che anche i miei colleghi democristiani certamente apprezzano: Il matrimonio nel diritto canonico di un professore dell'Università di Roma, che è il più eminente ecclesiasticista d'Italia, e che è un cattolico praticante, Arturo Carlo Jemolo; il quale ha una pagina in cui parla del divorzio, che meriterebbe di essere letta per intero, e di cui io vi leggerò soltanto alcune proposizioni nelle quali si mette in evidenza che l'indissolubilità del matrimonio dipende essenzialmente da una concezione sacramentale, la quale, quantunque non esplicitamente accolta, continua ad esercitare tutta la sua efficacia in seno alle legislazioni civili.

«Se ben badiamo al principio della indissolubilità, là dove le legislazioni civili la tengono ferma, gli argomenti, che si possono addurre sopra un terreno laicista, di interesse pubblico e di interesse della prole, porterebbero sicuramente a non consentire ai coniugi di disfare il vincolo di loro autorità, a rendere necessario da prima una regolamentazione rigorosa da parte del legislatore e, poi, un esame ancor più rigoroso da parte di appositi organi statali, per giudicare se lo scioglimento non contrasti con l'interesse pubblico e con quello della prole, ove questa esista; ma non porterebbe mai (ricordatevi che è un cattolico che parla) ad una esclusione assoluta dello scioglimento.

«Non si può in buona fede sostenere che, su un terreno puramente umano e se si astrae da argomenti che superino la ragione e attingano al dominio dell'ultraterreno, non si diano casi in cui e l'interesse pubblico e quello della prole sarebbero meglio salvaguardati dallo scioglimento che non dal mantenimento del vincolo». E continua Jemolo, fino a concludere così: «Nella reiezione del divorzio l'idea del valore arcano del matrimonio esercita ancora, se pur questo non sia chiaro al giurista laico, tutta la sua influenza».

Dunque, questione di religione, sulla quale io non voglio entrare. Ma io parlo dei fini terreni dell'articolo 24: perché i proponenti di questo articolo lo hanno redatto? Quale è lo scopo a cui essi mirano con questo articolo, se questo articolo verrà approvato? Ho sentito dire da qualcheduno dei colleghi e amici fautori di questo articolo che, in sostanza, questo è uno di quegli articoli della nostra Costituzione che si possono chiamare descrittivi. È un articolo il quale non fa altro che consacrare in una formula uno stato di fatto e una situazione storica che esiste già.

Essi dicono: «In Italia il matrimonio è indissolubile; è indissolubile il matrimonio che si celebra secondo il rito cattolico in base agli Accordi lateranensi e in base al diritto canonico; è indissolubile il matrimonio puramente civile, secondo il diritto civile. Quindi, se questo è, perché vi opponete a che questa realtà storica sia consacrata in un articolo in cui non si modifica la realtà, ma la si conferma e la si consacra?»

Allora, se questo è lo scopo per cui l'articolo 24 è inserito nella nostra Costituzione, io mi domando se è proprio vero che il matrimonio, quale è praticato in Italia, sia indissolubile; se questa affermazione che il matrimonio è indissolubile corrisponda alla realtà per tutti, in ogni caso; se questa indissolubilità vi sia per tutti, o soltanto per alcuni; c'è in certi casi sì, e in altri casi no. Questa è la breve indagine sulla quale vorrei intrattenere gli onorevoli colleghi di questa Assemblea.

Voi sapete che nel diritto matrimoniale attuale in Italia si hanno tre tipi di matrimonio: il matrimonio puramente civile, quello che si celebra dinanzi al sindaco, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, e che è regolato dal Codice civile; il matrimonio cattolico concordatario, che è regolato dall'articolo 34 del Concordato e dalla legge matrimoniale 27 maggio 1929; il matrimonio dinanzi ai ministri dei culti ammessi, che è regolato dalla legge del 24 giugno 1929.

Questi tre tipi di matrimonio sono egualmente indissolubili. Il principio della indissolubilità, essenzialmente derivante da quella idea sacramentale che è propria del matrimonio cattolico, si è esteso anche agli altri due tipi di matrimonio: quello puramente civile e quello acattolico, ed è quindi comune, oggi, a tutte le forme di matrimonio vigenti in Italia. Peraltro, in tutti e tre questi tipi, il matrimonio, pur essendo indissolubile, è tuttavia annullabile. Che differenza c'è tra dissolubilità e annullabilità? Questa differenza, come sapete, è una differenza assai chiara, per ragioni istituzionali, ai giuristi, i quali hanno i loro schemi, le loro figure mentali, e vedono bene questa figura del matrimonio nullo o annullabile, diversa dallo schema del matrimonio valido ma risolvibile. In sostanza, la differenza fondamentale fra questi due concetti, detta così, in parole semplici e approssimative, è questa: che il matrimonio nullo o annullabile è un matrimonio, o qualcosa che di fuori appare un matrimonio, al quale nel momento in cui è stato celebrato, per un verso o per un altro, è venuto a mancare qualcuno di quegli elementi, di quei requisiti, di quelle condizioni che il diritto ritiene indispensabili perché possa sorgere un matrimonio valido. È un matrimonio che, anche se di fuori si presenta come regolare, in realtà è un organismo giuridico malato e, per questa malattia, condannato a morire, anche se per un certo periodo, che può durare anche qualche anno, questo matrimonio apparentemente vivrà, come un matrimonio sano e valido, e che soltanto dopo qualche anno, quando si riveleranno quei vizi che il matrimonio portava con sé fin dal principio, ci si accorgerà che era soltanto una apparenza, un matrimonio putativo. I giuristi distinguono una quantità di gradazioni di questi vizi: parlano di vizi di inesistenza, di vizi che danno luogo a nullità, di quelli che danno luogo ad annullabilità, ma, in ogni caso, matrimonio nullo o annullabile significa sempre quel matrimonio a cui manca qualcosa fin dal principio, fin dal momento della celebrazione, e nel quale se poi si arriverà a far dichiarare questa nullità iniziale, si vedrà che il motivo per cui il matrimonio viene a cadere risale al momento della celebrazione.

Quando invece si tratta di matrimonio risolubile, di scioglimento, di divorzio insomma, il concetto sotto l'aspetto giuridico è profondamente diverso. Qui il matrimonio nasce vivo, vitale, sano, robusto e va avanti per un periodo più o meno lungo; poi, ad un certo momento, interviene qualcosa per cui questo organismo giuridico, che era vivo e vitale, muore di morte violenta. Può accadere in certi diritti, che ammettono il divorzio, che il matrimonio sia basato soltanto sul consenso dei coniugi, perfettamente valido, e che poi, dopo un certo periodo, i coniugi si pentano di aver dato questo consenso, ritirino il consenso, ed il venir meno del consenso, come se si trattasse di un qualsiasi contratto, faccia sì che il rapporto matrimoniale finisca. Ma nel periodo in cui il contratto è stato vivo, questo contratto è stato perfettamente valido, ha avuto un periodo di vita perfettamente normale e fisiologico.

Sennonché, illustri colleghi, questa distinzione che è assai facile e assai semplice nel campo del diritto e intorno alla quale, se io avessi voluto ragionare più esattamente con termini giuridici, che certamente vi avrebbero tediato, si potrebbero fare delle variazioni e precisazioni che potrebbero durare a lungo, questa distinzione, ripeto, se è facile a farsi nel campo giuridico, è difficile a farsi nel campo psicologico e sociologico; quando due coniugi, dopo un certo numero di anni di vita coniugale, arrivano a desiderare di liberarsi da questo vincolo, per una ragione o per un'altra, è per loro perfettamente indifferente che si dica che il matrimonio è dissolubile o annullabile, che il modo per liberarsene sia il divorzio o l'annullamento. Quello che conta per loro è che si trovi il modo giuridico per levar di mezzo questo vincolo, il modo giuridico per poter passare ad altre nozze attraverso la riconquistata libertà.

Ora, illustri colleghi, nonostante che in Italia si dica — e l'articolo 24 solennemente affermi — che il matrimonio è indissolubile, noi assistiamo in Italia a un fenomeno che dimostra il contrario. Qui chi vi parla non è un teorico del diritto, ma un pratico, un avvocato, il quale, pur non praticando questo genere di affari di cui ora vi parlerò, ha però esperienza del modo con cui questi affari si trattano. Questo avvocato vi dice che in Italia l'annullamento del matrimonio, il quale è ammesso e regolato tanto dal diritto civile, quanto dal diritto canonico, in realtà, nella pratica, assume una funzione vicaria di divorzio, di scioglimento matrimoniale. Nella pratica questo annullamento si è andato pian piano foggiando e adattando in modo di raggiungere occultamente e subdolamente quegli stessi fini che, se ci fosse il divorzio, verrebbero raggiunti chiaramente e legittimamente.

Quali sono i modi con cui l'annullamento — questo annullamento ammesso dal nostro diritto — in realtà in Italia funziona come divorzio, in modo che se si facesse una statistica dei casi in cui in Italia si riesce ad ottenere l'annullamento del matrimonio, si vedrebbe che all'incirca questa statistica corrisponde a quei casi di scioglimento che si avrebbero se ci fosse apertamente il divorzio? (Commenti).

Quali sono questi sistemi nei quali si manifesta questa funzione vicaria dell'annullamento?

Cominciamo dal matrimonio puramente civile. Il matrimonio puramente civile, onorevoli colleghi, è annullabile per vari difetti, per varie mancanze, ma difficilmente si riesce ad annullarlo per vizio del consenso, perché nel matrimonio civile, quello celebrato davanti al sindaco, non c'è soltanto il consenso degli sposi, ma c'è l'intervento dell'organo pubblico, dell'ufficiale di stato civile, che col suo intervento dà al matrimonio un carattere di negozio complesso di diritto pubblico, per cui i motivi o le riserve o la simulazione che possano avere inquinato il consenso degli sposi, rimangono sanati da questa presenza dell'ufficiale di stato civile. Quindi la pratica non ha lavorato nel senso di cercare di allargare i casi di annullamento del matrimonio civile per difetto di consenso; il terreno su cui invece ha operato la pratica è stato quello dell'annullamento per impotentia coeundi. Se voi andate a vedere i repertori di giurisprudenza, e specialmente di quelle riviste di giurisprudenza che sono dedicate al diritto matrimoniale, vedrete che da venti o da venticinque anni si è introdotto nella giurisprudenza italiana un andazzo, da principio timido, di qualche sentenza sporadica, poi pian piano sempre più diffuso nei vari tribunali e Corti, che ha introdotto, su principî fondamentalmente esatti, ma con una diffusione patologica che va assai al di là dei principî, il concetto che quella impotentia coeundi che può portare all'annullamento del matrimonio, non è soltanto la impotenza assoluta, l'impotenza del coniuge che sarebbe impotente qualunque fosse la persona dell'altro sesso con cui tentasse di avere dei rapporti sessuali, ma può essere l'impotenza anche relativa, cioè un'impotenza che si verifica soltanto nei confronti di quella determinata persona, in modo che solo questa coppia si trova di fronte agli inconvenienti di questa impotenza che è una specie di incompatibilità sessuale reciproca. Se questa coppia si scinde, e ciascuno dei coniugi va per conto suo, dell'impotenza relativa non c'è più traccia, e ciascuno recupera la pienezza delle proprie facoltà per un altro connubio.

Questa impotenza relativa, che voi trovate consacrata nella giurisprudenza, si è andata sempre più raffinando e sempre più diffondendo nella pratica, soprattutto quando si è ammesso che si debba considerare come impotenza relativa anche il fatto della moglie che nel compimento di certe funzioni prova un disgusto, un dolore, un sacrificio tale che... povera signora, è meglio annullare il matrimonio. E questo può avvenire anche quando ci siano figli. La giurisprudenza è costante. Due o tre figli: due o tre sacrifici, due o tre crisi di dolore che hanno dato luogo a queste nascite. Ma insomma, dicono i giudici, il matrimonio non è concepibile con questi dolori: e quando esso porta con sé questi dolori, è meglio annullarlo.

Ora, voi capite, onorevoli colleghi, che cosa significhi questa giurisprudenza; si tratta di indagare elementi che possono essere ricostruiti soltanto attraverso le dichiarazioni dei soggetti di questo rapporto. E così questo annullamento, che teoricamente dovrebbe risalire ad una condizione che c'era già in potenza al momento del matrimonio, diventa in realtà un vero e proprio pentimento reciproco, in cui i coniugi, dopo dieci, quindici, venti anni, quando non si piacciono più, quando non si desiderano più, si accorgono di questa reciproca incompatibilità fisica e, attraverso l'annullamento, cercano di farsi un'altra famiglia.

È uno dei sistemi, è uno dei surrogati, attraverso i quali l'annullamento serve in realtà da divorzio; ma di questi surrogati, nella pratica, ve ne sono una quantità: tutti lo sanno. Ieri, un valoroso collega diceva che in America, mi pare, si legge sui giornali che esistono agenzie di divorzio. In Italia, questo non si legge sui giornali; ma in realtà queste agenzie ci sono, con la sola differenza che il divorzio si chiama annullamento. In America i coniugi diranno: «Noi vogliamo divorziare; abbiamo trovato un avvocato che ci farà divorziare». In Italia invece i coniugi di certe classi sociali dicono: «Abbiamo deciso di fare annullare il nostro matrimonio». Le parole cambiano; ma il fenomeno è il medesimo.

Un'altra forma di surrogato, qualche anno fa, era quella dei divorzi in Ungheria. In Ungheria c'era il divorzio ed era possibile ottenere con una certa facilità, da parte di uno dei coniugi italiani, la cittadinanza ungherese che si conseguiva con l'adozione. Ogni tanto infatti venivano in Italia certi avvocati ungheresi, preannunciandosi con circolari, con le quali avvertivano che il giorno tale sarebbero venuti in quella tale città, con il sistema che usano i rappresentanti di certe case commerciali, che vanno in giro in provincia ad applicare ai pazienti certi apparecchi ortopedici. Raccoglievano le domande dei coniugi sofferenti, trovavano in Ungheria il padre adottivo per uno dei due coniugi, facendo ottenere così la cittadinanza ungherese all'adottato; dopo di che era pronunciato il divorzio e quindi la delibazione in Italia.

Ricordo una volta di avere assistito — sono cose che possono far ridere, ma che in realtà fanno anche grande melanconia — ricordo una volta di avere assistito al fatto di due coniugi — il marito aveva settantadue anni e la moglie poco più di venti — che volevano fare divorzio. Arrivato un avvocato dall'Ungheria, si rivolsero a lui e l'avvocato disse: «In questo caso è assai difficile trovare un padre adottivo che abbia, come vuol la legge, venti anni più del figlio adottato, che ne ha settantadue. (Si ride). Tornerò in Ungheria e vedrò se mi sarà possibile riuscire a trovarlo...» Dopo qualche giorno infatti, mandò dall'Ungheria un telegramma così concepito: «Trovato padre». (Si ride). Ma nel frattempo i coniugi si erano pentiti e non volevano più divorziare; allora questo povero avvocato mandava ogni tanto telegrammi pressanti che dicevano: «Affrettatevi. Non garantisco vita padre». (Si ride).

Ma vi sono poi anche altri sistemi; c'è il sistema degli annullamenti in Isvizzera; c'è il sistema degli annullamenti a San Marino, che ora è di moda. E a San Marino, onorevoli colleghi democristiani, è in vigore il diritto canonico.

E parliamo ora dei surrogati del divorzio che esistono nel matrimonio fra cattolici. Qui il terreno su cui opera questa funzione vicaria dell'annullamento che serve da divorzio è il terreno del vizio di consenso; perché, nel matrimonio cattolico, il consenso è tutto; il sacerdote celebrante (non vorrei che l'amico Dossetti, che vedo prendere appunti, mi cogliesse in fallo: mi pare di dire cose esatte; ad ogni modo faccio fino da ora ammenda degli errori che potessi dire, perché Dossetti ne sa in materia tanto più di me e tanto mi può insegnare!), ma insomma mi pare di ricordare che, nel matrimonio cattolico, il sacerdote celebrante è semplicemente un testimonio che raccoglie la volontà degli sposi ed il matrimonio è semplicemente un contratto, ed allora, essendo un contratto, il quale non viene ricoperto e suggellato, come nel diritto civile, dall'intervento dell'ufficiale di stato civile, che dà a questo negozio il carattere di un negozio di diritto pubblico, qualunque vizio, qualunque riserva che vi sia nella volontà degli sposi, se questa volontà non è diretta al matrimonio, con tutti i requisiti essenziali, che il matrimonio deve avere per essere valido, porta all'annullamento del vincolo.

C'è un canone nel Codice di diritto canonico che dice che se le parti, al momento in cui si celebra il matrimonio, escludono positivo voluntatis actu, con un atto positivo di volontà, che però può anche non essere espresso, talune delle proprietà essenziali del matrimonio, il vincolo non sussiste e può essere dichiarato nullo.

Quando io vi dirò che le proprietà essenziali che il matrimonio deve avere per essere valido nel diritto canonico e che devono essere volute al momento della cerebrazione, attengono ad coniugalem actum, cioè alla intenzione reciproca di prestarsi ai rapporti sessuali, al bonum prolis cioè all'intenzione reciproca che il matrimonio sia prolifico, al bonum sacramenti, cioè all'intenzione che il matrimonio sia indissolubile, al bonum fidei, cioè all'intenzione di serbarsi reciprocamente la fedeltà coniugale; voi comprendete con quale facilità il matrimonio può essere annullato per il semplice fatto che uno degli sposi escluda anche tacitamente una di queste qualità. E quindi voi capite come il matrimonio cattolico si presti, o attraverso l'esclusione di aliquam qualitatem o attraverso una condizione de futuro contra matrimonii substantiam, si presti, quando gli sposi vogliono, ad essere annullato. Agli sposi è data la possibilità, se vogliono, di celebrare un matrimonio, il quale ha in sé la chiave, il mezzo per essere annullato il giorno in cui gli sposi si pentono di essersi sposati e decidono di fare risultare questa nullità, questa specie di nullità a scoppio ritardato, che essi al momento del matrimonio hanno nascosto nel vincolo da essi contratto.

Così, può accadere purtroppo che in questo commercio di annullamento che si fa in certe zone, che non vorrei neanche chiamare professionali, può accadere che vi siano uffici di consulenza preventiva che insegnano agli sposi come si fa a contrarre un matrimonio che dia la certezza, quando si vorrà, di poter essere annullato, magari, addirittura, che insegnano agli sposi di consacrare in iscritto, davanti al notaio, con un atto che si mette in una cassaforte, il modo con cui poi, quando gli sposi non si vorranno più bene, si arriverà ad ottenere l'annullamento. (Commenti).

Io ho qui nel libro di Jemolo, in cui tutte queste cose sono esposte in forma serena da uno scienziato cattolico, verso il quale credo che anche voi abbiate quell'ossequio che merita, una quantità di esempi. Ma uno solo ne leggerò, scritto in nota 1 a pagina 215, che dice così:

«In una causa molto nota per la celebrità di una parte ed in cui fu ritenuta la nullità per condizione apposta di divorziare se l'esito delle nozze non fosse felice, depose la sposa così: «Non abbiamo celebrato il matrimonio con la volontà già decisa di farlo e poi divorziare, ché questo sarebbe stato ridicolo, ma con la riserva o l'intesa di ricorrere lealmente al divorzio se fosse stato necessario».

Questo risultò e questo portò in quel caso all'annullamento; a consimili annullamenti si arriva se risulta, per esempio, che gli sposi al momento del matrimonio si sono messi d'accordo per non avere figli o si sono messi d'accordo nel dire: ci saremo fedeli, finché ci vorremo bene; ma quando non ci vorremo bene più, ciascuno farà il suo comodo. Questo è un accordo che fa mancare il consenso vero che occorre per fare il matrimonio valido, e che dà la possibilità di annullare il matrimonio ed anche di preordinare l'annullamento; ma allora questo annullamento preordinato in realtà è un divorzio, perché non dipende da un elemento obiettivo, da una mancanza obiettiva che vi sia nel matrimonio al momento in cui sorge, ma dipende dal perdurare più o meno della volontà degli sposi, che dopo un certo numero di anni, quando questa volontà non c'è più, sono padroni di ottenere quello scioglimento che anche se si chiama annullamento, è in realtà un divorzio, quel divorzio che si dice non esistere nel diritto canonico.

Ma c'è di più nel diritto canonico; c'è il vero divorzio, cioè ci sono dei casi in cui un matrimonio perfettamente valido, che possiede tutti gli elementi del sacramento ed il vincolo è assoluto, senza vizi, successivamente può essere sciolto: è la dispensa, che è un fenomeno diverso dall'annullamento. Il Pontefice ha questo supremo potere di sciogliere in certi casi un matrimonio valido. È il caso della dispensa del matrimonio rato e non consumato.

Merlin Umberto. E allora che matrimonio è?

Calamandrei. La consumazione nel diritto civile non è un elemento indispensabile per la celebrazione del matrimonio valido. Ma la differenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso è questa: Se due sposi vanno davanti al sindaco e dicono il fatale «sì» e si firma l'atto di matrimonio, poi escono dal municipio e uno degli sposi si pente di quel che ha detto un istante prima, non c'è più modo, una volta redatto l'atto di matrimonio, di tornare indietro; mentre se è stato celebrato il matrimonio col rito cattolico, lo sposo che si pente, purché si penta in tempo, purché si penta... entro la giornata, potrà dire: «Rato è, ma non l'ho consumato!» e potrà ottener la dispensa dal Pontefice. Si deve concludere dunque che il matrimonio civile è molto più resistente, molto meno annullabile, molto meno dissolubile del matrimonio canonico; anche perché c'è un'altra forma di dispensa... (Commenti Si ride).

Io non capisco perché ve la prendete, quando ricordo semplicemente, nozioni elementari di diritto canonico, che tutti conoscono. Mi pare strano che ricordare queste nozioni istituzionali, vi faccia perdere la calma o vi faccia ridere.

Merlin Umberto. Non fa neanche ridere. Ma sono eccezioni rarissime, quindi lei non può descriverle all'Assemblea come regola. (Commenti).

Calamandrei. Dicevo che vi è un altro caso di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: il caso in cui uno degli sposi, prima della consumazione, e dopo che il matrimonio è stato celebrato, entri in un ordine religioso e faccia professione solenne, ovvero pronunzi i voti nella Compagnia di Gesù. Questo basta a far sì che il matrimonio rato, sebbene sia nato perfettamente valido e vitale, sia senz'altro sciolto.

Merlin Umberto. Ci vuole il consenso di tutti e due i coniugi.

Calamandrei. Non è esatto. La dispensa si dà anche a richiesta di uno degli sposi. Onorevole Merlin, è inutile che noi intratteniamo l'Assemblea su questi particolari: ne riparleremo, se crede, fuori di quest'aula, e le farò leggere i testi canonici che dimostrano il suo errore.

Vi è poi il caso cosiddetto «dell'apostolo» ossia il privilegio Paolino. Qui non si ha il fenomeno patologico di un annullamento che serve in realtà al pentimento degli sposi, e quindi, in realtà, in funzione di divorzio; ma il caso di un matrimonio valido, nato vivo e vitale, che ad un certo momento, sia pure dopo ventiquattr'ore soltanto, ma spesso anche dopo molti anni, è condannato a morte da un atto di scioglimento che è un vero e proprio divorzio.

E allora, colleghi, se questo è vero, e credo che sia vero perché sono tutte cose che ho letto su libri scritti da professori di diritto canonico, noi torniamo a questo punto essenziale: è proprio vero che in Italia il matrimonio è indissolubile? quello che è scritto nell'articolo 24 è verità o è bugia?

Non è verità. È vero al contrario questo: che per tutti i tipi di matrimonio, sia quello puramente civile, sia quello canonico l'annullamento fa molte volte le veci del divorzio. I medici dicono che nell'organismo umano quando si toglie un organo la funzione di quell'organo può essere assunta in forma vicariante da un altro organo che assume una funzione necessaria perché l'organismo viva. Qualcosa di simile succede nella pratica matrimoniale. Il divorzio non c'è, ma si è trovato il modo di far servire l'annullamento allo scopo del divorzio.

Allora si potrebbe dire: se tu sei fautore del divorzio, di che ti lamenti? Approviamo l'articolo 24 che dice che il matrimonio è indissolubile, mentre in realtà non lo è. Si seguiterà allora con l'annullamento in funzione del divorzio, e saranno tutti contenti, quelli che vogliono il divorzio e quelli che non lo vogliono: i primi perché troveranno il modo di ottenerlo in pratica, i secondi perché saranno contenti di leggere la formula dell'indissolubilità nella Carta costituzionale.

Ma questo non è un ragionamento da farsi davanti ad un articolo di Costituzione.

Perché — io ritorno a quella mia aspirazione, un po' ingenua, nella quale continuo a credere — noi vogliamo la lealtà, la chiarezza, la sincerità negli articoli della nostra Costituzione.

Ora, questa indissolubilità del matrimonio, quale è consacrata nell'articolo 24, se deve rispondere a come questa indissolubilità funziona nella realtà, in realtà porta a questa conseguenza: che l'annullamento del matrimonio funziona come divorzio per certe classi sociali; che, in realtà, il divorzio c'è in Italia per i ricchi e non per i poveri. (Approvazioni a sinistra).

Perché, onorevoli colleghi, per riuscire ad ottenere che, attraverso l'annullamento con queste sottigliezze, si arrivi allo scopo del divorzio, occorre una procedura lunga, costosa; occorre l'assistenza di avvocati specialisti, i quali hanno tariffe assai alte.

Quando gli sposi siano in condizioni finanziarie da poter dare a questi avvocati quanto occorre per montare la manovra procedurale che fa apparire esistente il motivo di nullità, anche quando non c'è, all'annullamento quasi sempre si arriva. I poveri questo non possono farlo. (Interruzioni al centro).

Dossetti. La statistica dimostra che la maggior parte di queste cause sono fatte col gratuito patrocinio.

Calamandrei. Soprattutto vorrei che mi intendessero gli amici comunisti.

Allora, può accadere quello che oggi accade in tutte le parti d'Italia.

Torna il prigioniero, dopo cinque o sei anni di assenza; trova la famiglia cresciuta, magari con figli di diverso colore. Niente da fare per lui. Per lui c'è soltanto la possibilità della separazione coniugale, ma il vincolo matrimoniale resta. La possibilità di rifarsi una famiglia, di avere una compagna fedele, di ricostruirsi la vita per lui non c'è; perché è povero, perché non gli viene neanche in mente di potersi rivolgere a quel meccanismo così complicato, a queste idee di impotenza relativa o di riserve mentali che possono esser proprie solo di persone raffinate. Per lui il divorzio non c'è: questo divorzio, in realtà, c'è solo per i ricchi.

Sennonché — signor Presidente mi avvio alla fine — qualcuno potrebbe dire: l'intento dell'articolo 24 non è un intento descrittivo, no. Le cose non vanno bene; credo che anche voi colleghi democristiani lo riconosciate; almeno nell'andazzo dei divorzi ungheresi o negli annullamenti sanmarinesi c'è qualcosa che non va. Almeno su questo punto spero che anche lei, onorevole Merlin, consentirà.

Merlin Umberto. Io nego la delibazione e l'approvazione in Italia a quei divorzi.

Calamandrei. Lei la nega, ma le Corti d'appello la concedono, e la devono concedere perché c'è un trattato. Ma il vero scopo dell'articolo 24 è uno scopo assicurativo. L'articolo 24 — ce ne sono diversi in questa Costituzione di articoli di questa natura — è una specie di polizza di assicurazione; c'è l'impegno che lo Stato mai introdurrà il divorzio nell'avvenire.

Ora, io francamente ho l'impressione, e lo dico con tutta modestia, che gli amici democristiani con il proporre questo articolo 24, abbiano un pochino, come dire, esagerato. Esagerato perché, io capisco che questo articolo potesse essere proposto prima dell'approvazione dell'articolo 7; ma ora che l'articolo 7 è stato felicemente approvato mi pare che questo articolo 24 sia un fuori d'opera.

L'onorevole Merlin, nel discorso che fece ieri l'altro, se ho letto esattamente, disse in sostanza: bisogna approvare l'articolo 24 per coerenza, perché chi ha approvato l'articolo 7 deve per coerenza approvare l'articolo 24. Coloro che hanno già votato l'articolo 7 non darebbero quindi prova di coerenza se votassero a favore del divorzio, ossia se non votassero l'articolo 24.

Ora, la coerenza ciascuno se la regola per conto suo; ma, io dico: gli amici democristiani hanno avuto la gioia di vedere approvato trionfalmente l'articolo 7, hanno avuto anche la gioia di vedere al momento della votazione una conversione in massa di tutto un settore, ed io penso che per i credenti l'assistere alle conversioni debba essere una grande gioia (Si ride); quindi, che cosa vogliono di più?

Una voce a destra. Che si converta anche lei.

Calamandrei. Ed allora cerchiamo di renderci conto di quello che è il vero scopo di questo articolo 24: questo articolo 24 riguarda il matrimonio puramente civile; perché la indissolubilità del matrimonio voi l'avete già garantita con l'approvazione dell'articolo 7, articolo 7 che ha inserito nella Costituzione i Patti lateranensi, in cui c'è l'articolo 34 del Concordato che dà al matrimonio il regime del diritto canonico, in cui c'è anche la indissolubilità della grandissima maggioranza — il 99 per cento forse — dei matrimoni che sono quelli celebrati in Italia con il rito cattolico; assicura l'indissolubilità e non ci sarebbe bisogno di quest'altra forma di assicurazione che voi volete con l'articolo 24. Con l'articolo 24 voi cercate la sicurezza che lo Stato s'impegni in avvenire a non introdurre il divorzio neanche in quella piccolissima percentuale di matrimoni civili (forse l'uno per cento) che resta fuori del diritto matrimoniale consacrato dagli Accordi lateranensi.

Qui ci sarebbe intanto da fare questa domanda: questo matrimonio puramente civile, del quale l'articolo 24 vuole assicurare la indissolubilità, quale valore ha di fronte alla Chiesa? Evidentemente voi con questo articolo 24, volete introdurre una disposizione che vada sempre più incontro ai desideri della Chiesa in materia matrimoniale; ma la Chiesa il matrimonio puramente civile come lo tratta? Questo matrimonio puramente civile che ci si vorrebbe imporre anche per l'avvenire di rendere indissolubile, la Chiesa, anche quando si sarà dichiarato indissolubile, lo considera forse tale? Nossignori. La Chiesa non solo lo considera in certi casi dissolubile, ma, a suo arbitrio, inesistente, insignificante. Perché? Perché, dopo il Concordato, furono emanate dalla Sacra Congregazione della disciplina dei Sacramenti, in data 1° luglio 1929, le «Istruzioni agli Ordinari d'Italia circa l'esecuzione dell'articolo 34 del Concordato», l'articolo 18 delle quali fa questa ipotesi: che, al momento di celebrare un matrimonio cattolico, sia fatta opposizione perché gli sposi sono già coniugati da matrimonio civile, nel qual caso non c'è bisogno di una ulteriore trascrizione che dia effetti civili al matrimonio religioso, perché gli effetti civili ci sono già prima; ma lo stesso articolo, nel capoverso, fa, poi, una altra ipotesi:

«Qualora, — leggo testualmente — l'opposizione sia fatta a causa di un precedente matrimonio civile contratto da uno degli sposi con altra persona, il parroco deferirà il caso all'Ordinario. Se questi crederà di permettere il matrimonio religioso, detto matrimonio non si potrà trascrivere agli effetti civili e diventa perciò inutile ogni denuncia».

Il che significa che la Chiesa, non solo in certi casi considera il matrimonio puramente civile dissolubile, ma lo considera inesistente, tanto da poter permettere, anche se c'è già un matrimonio civile, che uno degli sposi già coniugato civilmente sposi religiosamente un'altra persona.

E allora, se questo è il trattamento che la Chiesa fa al matrimonio puramente civile, voi, per reciprocità alla Chiesa, vi volete impegnare, di fronte a questo matrimonio — che la Chiesa considera inesistente — a renderlo, per fare omaggio alla Chiesa, indissolubile? (Commenti al centro).

Egregi colleghi — e con questo io finisco — voglio, non dico rivelarvi, ma ricordarvi un fatto che forse non tutti ricordate.

Questo articolo 24, che rinasce così in questa forma, in realtà, è un'appendice del Concordato, è una postilla del Concordato, perché nel 1929 — durante le trattative che precedettero i Patti lateranensi — in un primo progetto di Concordato, quello che fu poi l'articolo 34 aveva una formulazione diversa, molto più ampia: era l'articolo 44 e si trova riportato per intero nella sua formulazione originaria in un altro libro dello stesso Jemolo sul matrimonio nella legislazione civile, pagine 196 e 197. L'articolo 44, allora, aveva un ultimo comma, che rappresentava una proposta e una richiesta della Santa Sede, in questi termini:

«In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità».

Orbene, il Governo che allora reggeva l'Italia, e che per la stessa struttura dello Stato autoritario non dava importanza alla difesa della libertà di coscienza, questo Governo che fu così ben disposto, nel Trattato e nel Concordato, a cedere di fronte alle richieste più spinte della Chiesa, anche su punti che uno Stato democratico avrebbe difesi, di fronte a questa richiesta dell'ultimo comma dell'articolo 44, il Governo di allora disse: «Questo impegno (che dovrebbe riguardare soltanto la legislazione civile, non il matrimonio cattolico, ma il matrimonio puramente civile, che rappresenterà, sì e no, l'uno per cento) questo impegno io non intendo assumerlo, perché sarebbe una menomazione troppo grave, troppo penetrante, troppo profonda, della sovranità dello Stato italiano».

Ora, onorevoli colleghi, io mi domando se questa menomazione di sovranità, che il Governo fascista non consentì, possa essere proprio la Repubblica democratica italiana a consentirla.

Amici democratici cristiani, io credo di no, e ritengo che questa volta crederanno di no anche i comunisti. (Vivi applausi a sinistra —. Molte congratulazioni).

[...]

Bosco Lucarelli. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che nel progetto di Costituzione, dopo avere affermato i diritti della personalità umana, bene sia stato affermare i diritti fondamentali della famiglia.

Come da questa e da altra parte della Assemblea si è ricordato, la famiglia è una società originaria fondamentale che ha preceduto lo Stato, ed ha una sfera di diritti propri inalienabili, che lo Stato non crea, ma che deve riconoscere e garantire.

Come una legge regge il mondo fisico, così una legge eterna, scritta nel cuore di tutti gli uomini, governa il mondo morale, e da questa legge l'individuo e la famiglia traggono il fondamento dei loro diritti.

Si sono sollevati dall'onorevole Orlando e da altri dei dubbi circa l'interpretazione della parola «naturale» nell'articolo 23: evidentemente essa vuol significare «di diritto naturale», e potrebbe essere sostituita dalla parola «originaria» per maggior chiarezza.

Tra i diritti fondamentali della famiglia vi sono quelli della propria unità ed integrità; della indissolubilità del vincolo matrimoniale; del potere acquistare attraverso il lavoro ed il risparmio un patrimonio proprio; della educazione della prole.

L'unità della famiglia si manifesta attraverso la mutua assistenza e la integrazione delle varie specifiche funzioni ed attività dei suoi componenti.

La prima parte dell'articolo 24, che sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, anche a noi sembra poco esatta. Le osservazioni degli onorevoli Crispo e Calamandrei ci sembrano giuste. La famiglia è un organismo che richiede una gerarchia. Il che nulla toglie alla posizione della donna nella famiglia, che non può essere d'inferiorità, essendo essa la sposa e la madre.

Certamente, come ha osservato la collega Spano, fondamento del matrimonio è l'amore e non deve essere l'idea di una sistemazione materiale ed economica, che deve spingere la donna al matrimonio. Ma non comprendiamo come si mostri contraria al salario familiare, perché contraddirebbe all'uguaglianza dei diritti dei coniugi. Certamente fra i coniugi vi è una diversità di funzioni: la donna deve nella casa attendere ai doveri della maternità, ed il marito deve poter guadagnare quanto basta all'intera famiglia.

La famiglia ha poi il diritto alla indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Per i cattolici, che sono la maggioranza del popolo italiano, il quale quasi totalitariamente celebra il matrimonio col rito religioso, il vincolo matrimoniale lega i coniugi per tutta la vita, ed è un sacramento.

Ma anche a prescindere dal fattore religioso e volendosi mettere sul terreno di moralità puramente naturale, che obbliga tutti, per le ragioni esposte dall'onorevole Badini Confalonieri, noi dobbiamo ugualmente affermare l'indissolubilità del matrimonio.

Se il matrimonio non è un contratto, ma un vincolo di comunione di vita, se il suo scopo non è lo sfogo di una passione, se non è il fatto materiale di una unione passeggera ai fini della procreazione, ma è l'unione intima di due cuori e di due anime, che legano insieme le loro vite, sì da formare un'anima sola ed un cuore solo, se scopo precipuo del matrimonio è la prole, alla cui formazione ed educazione i genitori debbono dedicarsi, se i genitori si perpetuano attraverso i figli, non vi è chi non vegga che la stabilità è e deve essere il fondamento della famiglia.

I popoli che hanno voluto infrangere l'indissolubilità del vincolo matrimoniale veggono vuote le culle ed arrestate le nascite, e chiedono ad altri popoli le braccia lavoratrici necessarie alla rinascita ed alla ricostruzione del paese.

E quando la famiglia si spezzasse col divorzio in due o più tronconi, che ne sarebbe dei figli?

La casistica dei casi di nullità e di annullabilità del matrimonio e di eventuali errori od abusi prospettati dall'onorevole Calamandrei nulla prova.

Né casi pietosi, molti o pochi che siano, di matrimoni infelici possono indurre a rendere possibile la distruzione di un vincolo, che è la base necessaria di una ordinata vita civile e sociale.

[...]

Cevolotto. Onorevoli colleghi. Io ho la fortuna — e sarà una fortuna anche per voi — di poter parlare molto brevemente, perché molte delle cose che avrei voluto dire le ha già dette l'amico onorevole Calamandrei.

Esaminerò, quindi, molto sommariamente gli articoli del progetto di Costituzione relativi alla famiglia.

Articoli che, a dire la verità, non mi sembra possano andare esenti da molte critiche e da molte perplessità da parte nostra. Per esempio, l'articolo 23 dice: «La famiglia è una società naturale». Lasciamo da parte se la famiglia sia in origine una società naturale o non piuttosto una società religiosa, lasciamo da parte tutte le questioni di carattere sociologico; ma che ragione c'è di mettere nella Costituzione una definizione della famiglia? Perché vogliamo inserirla? Altre definizioni ne abbiamo forse date? Parliamo del Comune, ma non diamo la definizione del Comune, parliamo della Regione, ma non diamo la definizione della Regione. E allora, perché questa tale definizione? Non è una superfluità? Non è una qualche cosa che stona con l'armonia anche estetica nel testo della Costituzione? Non è meglio tralasciare un'affermazione di carattere storico e sociologico, che non ha niente a che fare con la Costituzione, e limitarsi a dire che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia e la tutela nell'adempimento della sua missione? Si toglie qualche parola, e in questa Costituzione ho l'impressione che sarebbe sempre opportuno di togliere delle parole, perché ce ne sono troppe.

[...]

Ma il punctum pruriens di questi articoli sulla famiglia è un altro, quello di cui ha parlato a lungo l'onorevole Calamandrei, motivo per cui potrò parlarne brevemente io: l'affermazione che la legge regola le condizioni del matrimonio al fine di garantirne la indissolubilità.

Devo però parlarne, perché in seno alla prima Sottocommissione siamo rimasti in due soli a combattere contro questo esplicito e definitivo divieto: l'amico onorevole Basso ed io. E non capisco come ci siamo trovati così in pochi. Perché se proprio vi è un articolo che deve essere tolto dalla Costituzione, è questo, e prima di tutto per una ragione formale, cioè perché questa non è materia di Costituzione.

Il Codice civile potrà stabilire o non stabilire l'indissolubilità del matrimonio. Ma non c'è motivo che nella Costituzione si affermi questo principio, che, fra le altre cose, è principio tanto poco pacifico che, per esempio, nel momento attuale, che io mi sappia, non vi sono che tre nazioni civili che non ammettono il divorzio: la Spagna, cioè la Spagna di Franco, perché la Repubblica spagnola lo aveva stabilito, la Repubblica di Andorra e la Repubblica di San Marino.

Nenni. Anche il Portogallo!

Cevolotto. No, il Portogallo no. In Portogallo vige l'istituto del divorzio con alcune limitazioni, specialmente di tempo.

Nella marcia verso il divorzio si può rilevare, che man mano che le nazioni si evolvono verso la democrazia, adottano il divorzio: la Spagna quando è diventata democratica, con la Repubblica, ha ammesso il divorzio, che poi fu tolto dallo Stato dittatoriale.

L'onorevole Calamandrei ha fatto un'osservazione, che mi pare decisiva.

Ha detto: «Imperante — bene o male — l'articolo 7, che logica c'è, anche per voi, cattolici, di pretendere che il divieto assoluto del divorzio resti nella Costituzione?».

Perché — con l'articolo 7 — il Concordato è richiamato e cristallizzato nella Costituzione.

E nel Concordato è detto che lo Stato, volendo dare al matrimonio cattolico tutta la sua importanza morale, ne fa il matrimonio civile.

Allora, voi avete i canoni che vi assistono.

Il canone 1016:

«Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus.».

E c'è il canone 1038:

«Supremae tantum auctoritatis ecclesiasticae est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium impediat vel dirimat».

Ed ancora il canone 1960, che completa decisamente la materia, dicendo:

«Causae matrimoniales inter baptizatos iure proprio, et exclusivo ad iudicem ecclesiasticum spectant».

Difatti, nel Concordato si stabilisce che le cause matrimoniali sono di spettanza esclusiva dell'autorità ecclesiastica.

Allora, il matrimonio cattolico è fuori di discussione: in base alla Carta costituzionale la indissolubilità è consacrata, è decisa, è sicura.

L'onorevole Calamandrei ha citato una serie di esempi, per i quali questa indissolubilità non è assoluta, neanche nel diritto canonico; e ha perfettamente ragione, specialmente per quel che riguarda la dispensa del matrimonio rato e non consumato.

L'onorevole Bosco Lucarelli diceva: altra cosa è la nullità, altra cosa è il divorzio. La nullità non ha niente a che fare col divorzio.

Il divorzio è scioglimento del matrimonio; ma la dispensa del matrimonio rato e non consumato è proprio una forma di scioglimento del matrimonio valido, ed è, quindi, una forma di divorzio, che può essere concessa agli sposi cattolici, quando siano riconosciute le giuste cause, perché, anche nel caso di matrimonio rato e non consumato, a che venga data la dispensa devono concorrere delle giuste cause.

Fra queste giuste cause vi è quella del periculum incontinentiae, quella del coniuge che non sa adattarsi alla non consumazione del matrimonio. Una giusta causa di questa natura è molto facile che ci sia; oserei dire che ci sarà sempre, perché è difficile che i due coniugi siano proprio d'accordo nel non consumare il matrimonio.

D'altra parte, se fossero d'accordo, non domanderebbero la dispensa del matrimonio rato e non consumato.

Ma questa è materia propria del diritto canonico, sul quale forse noi non abbiamo neanche il diritto di entrare a fondo.

Matrimonio rato e non consumato. Ci sono tanti casi curiosi. Per esempio, una volta la dimostrazione che il matrimonio era rato, ma non consumato, fu data dalla moglie con la testimonianza del suo amante, il quale dichiarava e giurava che l'aveva trovata vergine.

D'altra parte neanche la verginità è assolutamente necessaria, come prova, perché la «copula fornicatoria» — come dicono i canonisti — anteriore al matrimonio non c'entra. Anzi io ho un esempio di due coniugi che si erano sposati solo col rito civile ed avevano avuto un figlio; poi si sono sposati anche in Chiesa, poi si sono pentiti. Hanno dimostrato che il secondo matrimonio, quello in Chiesa, non l'avevano mai consumato ed ebbero la dispensa. Queste sono le conseguenze strane che si avverano in questo campo, anche in base alla più legittima dottrina canonica. Ma il fatto che vi siano delle possibilità di dispensa del matrimonio rato e non consumato, può rappresentare (dato che il matrimonio è ormai per la enorme maggioranza dei cittadini quello regolato dal diritto canonico) un allargamento delle maglie della catena matrimoniale rispetto al Codice civile, di cui beneficeranno coloro che si sposano secondo il rito cattolico. E non saremo noi a lamentarci, se i tribunali ecclesiastici talvolta non si mostreranno molto severi nel prevenire i possibili inganni. La Chiesa avverte che le conseguenze delle menzogne degli interessati sono a loro carico, perché in caso di inganno, il sacramento resta, con tutte le conseguenze di una dichiarazione apparente, che non toglie che i fraudolenti restino in stato di peccato mortale.

Ma, diceva giustamente l'onorevole Calamandrei, che cosa c'entra tutto questo con quei pochissimi matrimoni che si celebrano soltanto col rito civile? E qui io vorrei riferirmi, non soltanto ai matrimoni civili, ma anche ai matrimoni che si celebrano col rito delle altre religioni, i matrimoni che si celebrano coi riti della Chiesa ebraica, valdese, protestante. Perché, la situazione è questa: la regola ebraica ammette il «ripudio», che è una forma di divorzio. Non si vede perché noi diamo al matrimonio cattolico il valore del rito civile, del matrimonio civile, e non diamo lo stesso valore al matrimonio ebraico, ma pretendiamo che i matrimoni di coloro che sposano col rito ebraico siano regolati soltanto dalla legge civile. Perché dobbiamo impedire agli sposi ebrei di poter eventualmente divorziare secondo le forme della loro religione? E perché dobbiamo fissare una regola nella Costituzione che ci proibirà di concedere a questi il divorzio anche in avvenire, in altra occasione, in altri tempi, quando si potrà trattare tranquillamente di questi argomenti che non appaiono forse ora i più urgenti e i più impellenti?

Anche qui — e vorrei quasi quasi insegnare un pochino agli sposi non cattolici come possono fare, tanto più che questo potrebbe portare qualche conversione alla fede cattolica se due coniugi non di religione cattolica, quindi degli infedeli, si sono sposati, per esempio, col rito ebraico ed uno di essi si battezza, allora c'è il privilegio Paolino, e dopo alcune interrogazioni alle quali è facile rispondere, possono essere dispensati dal matrimonio, cioè dal vincolo. A questo riguardo c'è il canone 1120, che dice: Legitimum inter non baptizatos matrimonium, licet consummatum, solvitur in favorem fidei ex privilegio Paulino. Potreste così acquisire delle conversioni da parte di qualche coniuge (ebreo o protestante) che non sia contento del suo matrimonio e che si faccia cattolico per riacquistare la libertà.

Io mi domando se le avversioni che ci sono per il divorzio, in certi casi — come appunto nei casi dei non cattolici, nei casi dei non credenti che si sono sposati soltanto col rito civile, o con le forme di altre religioni — hanno un qualche fondamento di legittimità. Non l'hanno nel campo giuridico, perché non è controverso che il matrimonio è anche un contratto: del resto, la forma contrattuale al matrimonio l'ha data proprio il diritto canonico. Sta bene che nel diritto canonico il contratto si identifica e coincide col sacramento, e quindi si forma il vincolo in quanto contemporaneamente al contratto sorge anche il sacramento; sta bene questo, ma, per il Codice civile, il matrimonio è anche un contratto dal punto di vista giuridico. Non vedo la ragione — data la natura di un tal contratto — per cui non possa sciogliersi.

Dal punto di vista sociale, il diritto canonico sostiene l'indissolubilità del matrimonio anche per i matrimoni legittimi non cattolici. Il Gasparri, per esempio, afferma l'indissolubilità del matrimonio essere, in qualche modo, di diritto naturale e non potere essere sancito il divorzio dal potere civile, neanche nel caso di infedeltà. Argomenta della indissolubilità del vincolo dai fini del matrimonio, dal fine primario di avere una prole, dal fine di educare la prole, ma specialmente dai precetti primari della legge naturale. Però vi è una obiezione vecchia, che può sembrare anche banale, ma del tutto banale non è: la separazione coniugale non produce forse gli stessi effetti, non — naturalmente — sul vincolo, che rimane, ma gli stessi effetti pratici del divorzio, rispetto alla prole e rispetto alla disunione della famiglia?

Infatti, nel diritto canonico esiste bensì la separazione coniugale, ma i canonisti la chiamano divortium limitatum: limitato, sia pure, perché il vincolo resta, ma divorzio, e gli effetti rispetto alla prole sono gli stessi. Forse non è un male, perché io mi domando, per quanto grave e dolorosa possa essere la situazione dei figli quando una famiglia si è divisa, quando la moglie ed il marito vivono separatamente, se questo male non sia ancora preferibile al fatto che i figli assistano ai litigi, ai dissidi, alla disunione intima della famiglia e ne traggano delle impressioni che non si cancellano. E quanto meglio sarebbe se alla separazione seguisse non — come ora — l'adulterio e la costituzione di nuove famiglie illegittime, ma la forma lecita e legale dello scioglimento del matrimonio e della regolarizzazione delle posizioni irregolari!

Qui è opportuno ricorrere anche alla statistica: in questi tempi le separazioni coniugali legali vanno aumentando in modo impressionante e vi sono molte separazioni che non sono legali. Negli anni del dopoguerra, secondo le statistiche che ho cercato di compulsare, ci sono stati in media 30 mila casi di separazione legale all'anno e almeno altrettante devono essere le separazioni di fatto. Sono cifre che impressionano. Dimostrano che il problema, se non è, come si dice, sentito dalla grande massa (e questo aspetto politico va tenuto in conto), è però urgente per una notevole quantità di cittadini.

Non che io voglia dare un peso assoluto alle statistiche: le statistiche dicono quello che si vuol far dire loro. Leggevo proprio ora un esempio in un libro che tratta del divorzio: racconta di una certa statistica, che era stata fatta dagli inglesi in India, in un reggimento indiano, dalla quale risultava il dato stupefacente che la mortalità degli astemi era del cinquanta per cento e si trattava di giovani soldati. Ma in quel reggimento gli astemi erano soltanto due, e uno se l'era mangiato una tigre nella giungla!

Ora, molte volte, le statistiche si prestano a trarne conseguenze che non sono affatto esatte. Però, l'evidenza della verità che le separazioni, legali e non legali, vanno aumentando nel dopoguerra, è di dominio pubblico, anche perché è una conseguenza inevitabile di ciò che è successo durante la guerra, è una conseguenza della disunione che ha portato con la lontananza dei mariti la libertà sessuale delle mogli, è una conseguenza della disfatta, dell'invasione, della miseria e di tutte le altre disgrazie che ci sono capitate. Io mi domando: perché mettere un divieto assoluto al divorzio, perché mettere questa ipoteca sull'avvenire? Volete convincervi che in un periodo di così evidente immoralità, il divorzio gioverebbe a moralizzare la famiglia, non ad abbassarla?

Non insisto su questo tema perché non voglio uscire dal limite di tempo stabilito, anzi vorrei restare al di qua dei trenta minuti. E poi non desidero ripetere male quello che l'onorevole Calamandrei ha detto benissimo. Ma insisto nel dire che la questione del divorzio prima o poi sorgerà e dovrà essere risolta anche in Italia, sia pure con soluzioni prudenti e limitate. Non è successo niente di catastrofico nelle nazioni che da tanto tempo hanno il divorzio. I famosi «pericoli sociali» si sono dimostrati inesistenti in pratica, poi che da molti anni in tutte le nazioni civili vi è il divorzio. Per i casi più evidenti e dolorosi, con cautela, anche in Italia, prima o poi, ci si dovrà avviare per questa strada. Non mettiamo un punto fermo che non ha ragione di essere né dal lato formale, né dal lato sostanziale. La questione politica del momento nel quale si dovrà innovare al nostro diritto civile in argomento, non è forse — lo riconosco — attuale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti