[Il 30 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sulla famiglia.]

Il Presidente Tupini [...] propone di porre in discussione il tema della famiglia, affidato ai Relatori Iotti Leonilde e Corsanego.

(La Sottocommissione concorda).

Fa presente che, su questo argomento la terza Sottocommissione ha centralizzato il suo pensiero nel seguente articolo:

«La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie per la sua difesa e il suo sviluppo.

«Qualora la famiglia si trovi nella impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi. Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà dei cittadini».

Prega i Relatori di fare un succinto riassunto delle loro relazioni.

Corsanego, Relatore, ridurrà la sua relazione ai minimi termini, non perché l'argomento non abbia la sua importanza, ma perché trattasi di principî su cui vi è un accordo generale, nel senso di riconoscere la natura preminente e fondamentale dell'istituto della famiglia nella compagine della società civile. Anche non essendo riuscito a formulare un'articolazione unica con la onorevole Iotti, fa presente che le due formulazioni sono in parte talmente simili come concetto, da potersi facilmente sostituire l'una all'altra.

Ritiene invece utile accennare ai motivi di dissenso per cui non è stato possibile giungere ad una formulazione unica. In via pregiudiziale, la onorevole Iotti non ha creduto di far propria l'affermazione di principio che egli ha inserito nel suo primo articolo. Anche da un punto di vista sistematico, dopo l'affermazione del diritto della persona umana, ritiene che bisogna affermare il diritto della famiglia e poi quello della comunità. Quindi, in tale articolo ha tenuto a porre in evidenza la preesistenza del diritto originario e imprescrittibile che ha la famiglia per la sua costituzione, finalità e difesa, mentre nell'articolo successivo si dichiara che lo Stato non crea questo diritto che è preesistente, ma lo riconosce, lo tutela e lo difende.

Il secondo punto di disaccordo concerne l'eguaglianza dei genitori fra loro, in quanto per la onorevole Iotti i diritti e doveri del padre e della madre sono identici. Pur essendo d'accordo che sia oramai superato il concetto della inferiorità della donna che non ha più bisogno dell'autorizzazione maritale per la stipulazione di negozi giuridici, non si sentiva di sconvolgere il diritto della famiglia ad avere un capo, che per la natura stessa della famiglia, deve essere il padre.

Il terzo punto di disaccordo verte sulla scelta delle norme che la legge deve dettare per la protezione della famiglia illegittima. La correlatrice, infatti, vorrebbe che fosse affermato nella Costituzione il principio che i figli illegittimi debbono avere la stessa identica posizione giuridica di quelli legittimi. Gli sembra che con tale affermazione si verrebbe a distruggere la stessa famiglia, permettendo anche l'inclusione in essa di elementi estranei, pure contro la volontà dell'altro coniuge, costituendo così una fonte di infiniti dissensi ed un pregiudizio anche alla unità del patrimonio familiare. D'altra parte, dato che i figli illegittimi debbono avere anch'essi una giusta tutela, ha affermato che lo Stato deve dettare le norme per la loro protezione.

Altro punto non proprio di disaccordo, ma di differenziazione, è in ordine alla indissolubilità del matrimonio. A tale proposito la onorevole Iotti, pur avendo dichiarato che non avrebbe posto ostacoli all'affermazione della indissolubilità matrimoniale, nel senso cioè che non avrebbe fatto proposte relative al divorzio, non si è sentita d'altra parte di accedere alla dichiarazione opposta, cioè che lo Stato garantisce l'indissolubilità del matrimonio. Personalmente non ritiene invece che si possa tacere su questo punto fondamentale, perché in tal modo si lascerebbe aperta la via al legislatore di potere indifferentemente pronunciarsi per l'indissolubilità del matrimonio o per il divorzio. Poiché per i democristiani il divorzio rappresenta la dissoluzione della famiglia ed un germe velenoso per il suo affermarsi, come si è dimostrato in tutti i paesi dove esso è ammesso, ha voluto mettere il principio che la Costituzione deve garantire l'indissolubilità della famiglia, secondo la tradizione giuridica italiana per la quale il matrimonio è il consortium omnis vitae.

Per rendere più semplice la discussione, propone che si dia lettura degli articoli, facendo seguire ad ognuno di quelli suggeriti da un Relatore, il corrispondente proposto dall'altro Relatore; aggiunge, che nei casi in cui le due formule saranno coincidenti nel concetto informatore, la Sottocommissione potrà liberamente scegliere la dizione che riterrà più opportuna, mentre nei casi in cui vi sarà discordanza di opinioni, si aprirà il dibattito.

Iotti Leonilde, Relatrice, riconosce che l'onorevole Corsanego ha messo bene in luce i punti di accordo e di disaccordo fra i due ordini di proposte.

Spiegando le ragioni per le quali non si è arrivati a un accordo completo, osserva che la prima concerne il riconoscimento della famiglia, nei cui riguardi l'onorevole Corsanego vuole fare una dichiarazione di principio di una posizione ideologica a cui non può associarsi, mentre la sua formulazione consiste semplicemente nel riconoscimento di un diritto dato dalla legge alla famiglia.

La seconda riguarda l'uguaglianza giuridica dei coniugi, a proposito della quale l'onorevole Corsanego — che è d'accordo sul principio — vorrebbe affermare il diritto della patria potestà spettante al marito, mentre la dizione da lei proposta riconosce semplicemente un'uguaglianza giuridica, così come è già stato fatto in altre parti della Costituzione.

Osserva infine che l'onorevole Corsanego non è favorevole — circa la terza questione riguardante i figli illegittimi — alla formula da lei proposta, perché ritiene che possa ledere l'istituto della famiglia. Fa presente che tale dizione riconosce ai figli illegittimi le stesse condizioni giuridiche fatte ai legittimi e non afferma il principio — come ha detto l'onorevole Corsanego — che i figli illegittimi debbano essere accolti nell'ambito della famiglia. Ritiene quindi che una disposizione del genere non venga a ledere l'istituto della famiglia, ma a tutelarlo, perché il fatto di ammettere che i figli illegittimi abbiano le stesse condizioni giuridiche dei legittimi costituirà un freno alla procreazione di figli fuori del matrimonio.

Per quanto poi riguarda il punto fondamentale di dissenso sull'opportunità o meno di considerare nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riconosce che l'onorevole Corsanego ha esposto esattamente il concetto da lei sostenuto, ossia di essere contraria ad affermare ciò nella Carta costituzionale, pur non essendo contraria a fissare tale principio nella legge ordinaria.

Il Presidente Tupini dà lettura dei testi proposti dai due Relatori, facendo rilevare come su alcuni di essi l'accordo possa considerarsi raggiunto, mentre altri si differenziano fra loro non soltanto per la forma ma anche per la sostanza.

Pone poi a raffronto il testo del primo articolo proposto dall'onorevole Corsanego con la prima parte del primo articolo proposto dalla onorevole Iotti; ed osserva che questi articoli, pur avendo una uguale impostazione, sono però di contenuto diverso[i].

Corsanego, Relatore, rileva che il concetto che ha ispirato la formulazione della prima parte dell'articolo da lui proposto, corrisponde a quello contenuto nella prima parte dell'articolo proposto dalla onorevole Iotti; mentre nella seconda parte le opinioni non sono più concordanti.

Il Presidente Tupini domanda alla onorevole Iotti se consente che la discussione abbia luogo sulla formula proposta dall'onorevole Corsanego: «Lo Stato riconosce la famiglia come unità naturale e fondamentale della società».

Iotti Leonilde, Relatrice, dichiara di non rinunciare alla sua formula.

Il Presidente Tupini apre la discussione sulla formula Corsanego già letta e su quella Iotti: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione».

Togliatti osserva che, mentre la formula proposta dall'onorevole Corsanego «unità naturale e fondamentale della società» è a suo parere equivoca e costituisce una definizione astratta della famiglia, quella della onorevole Iotti, che considera la famiglia quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione, si riferisce a qualche cosa di molto concreto, e stabilisce non solo il riconoscimento, ma anche la tutela della famiglia. Prospetta perciò l'opportunità che tale formula — che è, a suo parere, più soddisfacente — sia inclusa nella Costituzione.

Corsanego, Relatore, spiega che la prima parte della formula da lui proposta ha la sua ragione d'essere, in quanto si attacca alla seconda parte, e quindi non può essere considerata come una norma a sé stante.

L'articolo da lui proposto dice infatti:

«Lo Stato riconosce la famiglia come l'unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa».

Lucifero non è del parere dell'onorevole Corsanego e ritiene che la prima parte dell'articolo: «Lo Stato riconosce la famiglia come l'unità naturale e fondamentale della società», sia un'entità a sé stante e costituisca un'affermazione di un principio, dal quale derivano tutte le logiche conseguenze di cui in seguito si parla tanto nel testo Corsanego quanto in quello Iotti.

Contrariamente a quanto sostiene l'onorevole Togliatti, trova chiaro il concetto esposto in tale formulazione, con cui si chiarisce che la famiglia è la prima comunità umana, il primo aggregato sociale in cui l'individuo si unisce ad altri in un organismo unitario: ed aggiunge che a suo parere, tale norma potrebbe invece dar luogo a discussioni ed a perplessità se si integrasse con la seconda parte dell'articolo.

De Vita limiterebbe l'articolo ad una semplice affermazione di principio: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia», sopprimendo la rimanente parte delle due formulazioni le quali ovviamente hanno un diverso fondamento ideologico.

Dossetti domanda all'onorevole De Vita che cosa significhi dire: «Lo Stato riconosce la famiglia».

De Vita risponde che intende affermare che lo Stato riconosce nella famiglia, una realtà naturale.

Lucifero si domanda come lo Stato potrebbe non riconoscere una realtà la quale si riconosce da sé.

Dossetti non comprende che cosa significhi l'espressione: «Lo Stato riconosce la famiglia», se non si dice che cosa lo Stato riconosca nella famiglia.

De Vita ritiene giusta l'osservazione dell'onorevole Dossetti. Insiste però sulla opportunità di sopprimere la seconda parte dell'articolo o di trovare una formulazione diversa.

Dossetti riconosce che non è il caso di dare una definizione — che è pericolosa — ma che occorre stabilire un determinato status giuridico. Chiede perciò all'onorevole De Vita di suggerire una formula in cui, evitando una vera e propria definizione, si affermi tale status giuridico; in caso contrario ci si dovrà limitare all'espressione generica: «Lo Stato tutela la famiglia», che è una garanzia di carattere concreto materiale economico e sociale, ma non costituisce alcuno stato giuridico.

Mastrojanni, premesso che nell'articolo Corsanego trova superflua la seconda parte, ove si ribadiscono le conseguenze logiche del riconoscimento della famiglia, mentre l'articolo Iotti non considera la famiglia stessa dal suo punto di vista biologico e naturale come mezzo di procreazione, propone di riunire i due articoli nella seguente formula che, a suo avviso, soddisfa le esigenze di natura scientifica e quelle di natura etica: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia quale fondamento naturale della società e come mezzo di prosperità morale e materiale dei cittadini e della Nazione».

Corsanego, Relatore, trova felice la fusione dei concetti, ma non è disposto a rinunciare senz'altro all'affermazione che la famiglia ha dei diritti originari preesistenti alla costituzione dello Stato, e che questo non può fare a meno di riconoscere.

Basso dichiara di avere cercato, nel corso della discussione, di individuare il contenuto giuridico degli articoli proposti, senza riuscire a rendersi conto se uno ve ne sia e quale. Ha quindi l'impressione che ci si trovi di fronte ad uno dei soliti articoli definitori contro i quali già si è pronunciata una condanna. In modo particolare, poi, teme le conseguenze giuridiche di un'affermazione come quella dell'onorevole Corsanego, sulle finalità della famiglia: non è infatti escluso che essa potrebbe far ritenere anticostituzionale perfino il fatto che due coniugi non vogliano procreare; il che significherebbe violare il campo delle libertà fondamentali del cittadino.

Né può approvare l'aggettivo «naturale», contro il quale ha già avuto occasione di pronunciarsi. Se con questo si intendesse fare un'affermazione storica nel senso di considerare la famiglia come la prima forma naturale della società, si direbbe un'eresia scientifica, poiché lo Stato riconosce oggi una determinata famiglia che è il frutto di un'evoluzione storica.

D'altra parte non trova soddisfacente neppure l'articolo della onorevole Iotti, perché non è sicuro che la famiglia sia il fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione. Egli pensava che si dovesse dire soltanto: «Lo Stato tutela la famiglia», ma poiché questo risulta dagli articoli successivi, crede sia partito migliore sopprimere la prima parte dell'articolo Iotti e l'intero primo articolo Corsanego, passando alle forme concrete di tutela giuridica della famiglia.

La Pira invita i Commissari a mantenere il problema nei suoi giusti termini. Crede che ciascuno, pensando alla propria famiglia, non possa non convenire: 1°) che sia una collettività organica di persone; 2°) che, come tale, abbia una sua costituzione e una sua finalità; 3°) che esistano dei diritti, che ne regolano la struttura e le finalità, immanenti all'organismo familiare ed anteriori all'ordinamento statale. Nota quindi che la preoccupazione dell'onorevole Corsanego è appunto quella di mettere in luce il carattere organico del gruppo familiare, le finalità educative e materiali che si propone, e l'originarietà dei suoi diritti.

Ciò posto, giova rilevare le conseguenze importanti che derivano da tali affermazioni riguardo ai tre punti sui quali si è manifestato il dissenso tra i due Relatori. Dal fatto che la famiglia abbia una sua costituzione e dei diritti ad essa connessi, discende il criterio della indissolubilità del vincolo; in quanto è una collettività organica in cui ciascun membro ha un suo statuto, evidentemente, il figlio illegittimo non può essere equiparato in tutto e per tutto al legittimo; infine, poiché è un organismo, ci deve essere — come in ogni organismo — chi governa, e questo sarà appunto il capo della famiglia. Quindi, i punti di dissenso tra la onorevole Iotti e l'onorevole Corsanego si ricollegano tutti a questa concezione organica della famiglia, e l'unico problema da esaminare è se tale concezione sia esatta o meno.

Cevolotto si preoccupa delle conseguenze che l'onorevole La Pira ha tratto dalla concezione organica della famiglia, le quali lo inducono a ritenere che abbia perfettamente ragione l'onorevole Basso nel sostenere la pericolosità dell'affermazione contenuta nella formula Corsanego.

Quanto alla prima — la indissolubilità del matrimonio — osserva che è inutile sollevare oggi la questione del divorzio che è inattuale ed inopportuna in ogni senso, né risponde alla odierna situazione politica ed all'opinione pubblica prevalente. Non c'è dunque alcun motivo di temere le conseguenze del silenzio della Costituzione in questo campo. Basti ricordare che il problema del divorzio fu affrontato alla Camera dei deputati in altri tempi, quando le condizioni per discuterne politicamente erano diverse dalle attuali, dando luogo ad una discussione elevatissima ma senza alcun risultato pratico.

Come è inopportuno dunque sollevare tale questione in questo momento, altrettanto può dirsi della situazione dei figli illegittimi che la civiltà moderna deve sforzarsi di rendere diversa il meno possibile da quella dei figli legittimi, per non far ricadere le colpe del genitore su chi non ha domandato di venire al mondo.

Trova pertanto preferibile, come ha proposto l'onorevole Basso, non partire da premesse che possano rendere difficile una discussione ed un eventuale accordo, ma prendere senz'altro in esame le norme positive a tutela della famiglia.

Dossetti invita a prescindere momentaneamente dagli articoli proposti e dalle considerazioni dei colleghi del suo partito, che portano inevitabilmente l'attenzione sulle conseguenze, per gettare invece uno sguardo sul fondo del problema che ancora non è stato toccato, ed in merito al quale si ripromette di fare una dichiarazione esplicita e formale.

Premesso che poc'anzi, trattandosi dell'insegnamento religioso, l'onorevole Togliatti ha creduto opportuno impostare una questione politica, ed esprimere con grande schiettezza e lealtà il suo punto di vista[ii], dichiara di essere costretto a fare altrettanto in ordine al complesso di norme in esame. Per il suo partito, quello che si sta dibattendo è il problema fondamentale di tutta la Costituzione. Indubbiamente vi sono anche altre parti della Costituzione che ad esso stanno a cuore, ma questa assume un'importanza assolutamente eccezionale. Nota che su ciò può richiamare l'attenzione dei colleghi anche per il motivo evidente che in questa materia non può sorgere in alcun modo la supposizione di un, sia pur indiretto, interesse politico e di partito.

In tema di insegnamento religioso si è potuto insinuare il sospetto che i democristiani tentassero di concretare una determinata struttura giuridica che potesse in qualche maniera risalire a loro vantaggio o a svantaggio di altre parti; ora invece si ha di fronte un problema che ha un valore esclusivamente etico e che perciò non può in nessun modo essere considerato problema di parte. Assicura pertanto che esso ha per il suo partito lo stesso carattere di quello, affrontato all'inizio dei lavori, dei diritti fondamentali della persona e della tutela assoluta ed incondizionata della sicurtà della vita umana.

Dal punto di vista democristiano, come esiste una priorità dei diritti essenziali della persona alla vita ed alla libertà rispetto a qualunque legge positiva, tale che nessuna legge positiva potrebbe legittimare un'offesa alla sicurtà della persona stessa, così esistono dei diritti primordiali e fondamentali della famiglia, del tutto pari a quelli della persona, intangibili ed anteriori a qualunque riconoscimento della legge positiva.

Perciò ha invitato a prescindere dalle conseguenze che da questa dichiarazione preliminare possono discendere, e che non sono le conseguenze che ne ha voluto ricavare l'onorevole Basso, in una forma paradossale ed assurda, che cioè, si debba arrivare necessariamente alla coattività della funzione procreativa; e nemmeno quelle che ha voluto sottolineare l'onorevole Cevolotto in ordine alla situazione dei figli illegittimi, perché, quando si discuterà dell'argomento, apparirà che l'uguaglianza che egli sostiene, in un certo senso, i democratici cristiani sono disposti ad ammetterla. Essa non è che una rivendicazione ed una reazione contro tutta una legislazione che dura da 150 anni a questa parte, e precisamente dalla Rivoluzione francese in poi; la quale ha preso le mosse dal disconoscimento di una posizione di anteriorità della persona rispetto allo Stato, affermando la pretesa da parte di quest'ultimo di dettare alla famiglia una disciplina sua, anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale, di più collegato inevitabilmente alle sorgenti stesse dell'essere ed alle ragioni fondamentali della vita umana.

Ripete che il suo partito considera di importanza capitale un'affermazione nella Carta costituzionale, con cui si riconosca l'esistenza e la naturalità della famiglia con alcuni diritti — che potranno formare oggetto di una determinazione successiva — anteriori a qualunque intervento o riconoscimento da parte dello Stato. Avverte che su questo punto la sua parte è pronta ad impegnarsi a fondo, sicura di difendere una tesi la quale non è di partito, ma è premessa essenziale per la ricostruzione del Paese. Fa presente che con questo, naturalmente, non è che si voglia cristallizzare la famiglia in certe superstrutture che potevano essere, o meno, storicamente giustificate 150 anni fa o anche in tempi più recenti; bensì si vuole, se mai, liberarla dalla ganga esteriore, per individuarne il nucleo essenziale ed aprirla — attraverso le norme che si verranno stabilendo — a quella vocazione sociale, già riconosciuta alla persona, che giustamente le compete e che ha come presupposto l'intangibilità naturale dell'organismo familiare.

I democristiani non si dissimulano che alla base di questa tesi sta un'impostazione ideologica che non può essere condivisa da tutti. Ma come è stato possibile trovare un punto di accordo col riconoscimento concreto del diritto fondamentale della persona, così si augura che anche per la famiglia, si possa egualmente arrivare ad un'affermazione di questo diritto anteriore, intoccabile ed intangibile. Un contrasto su questo principio non sarebbe giustificabile da qualsiasi sospetto di parte, avendo invece un valore esclusivamente etico, quale affermazione di una vera premessa della ricostruzione.

Lucifero, premesso che gran parte del suo pensiero è stata già esposta dall'onorevole Dossetti, ritiene assolutamente necessaria un'affermazione di principio in tale campo, sia perché rientra nei compiti della Sottocommissione, sia perché il diritto della famiglia costituisce la seconda fase dei diritti della persona. Quando l'onorevole Dossetti parlava di sicurtà della famiglia, il suo pensiero andava al principio della inviolabilità del domicilio, considerando la famiglia come una casa in cui la vita si esplica. Non ritiene pertanto che si possa fare a meno di consacrare nella Costituzione che la famiglia è un'entità naturale preesistente ad ogni stato dell'uomo, come logica conseguenza dell'affermazione di principio fatta sulla persona umana che vive, prima di ogni altro luogo, nella sua famiglia.

Basso si rende perfettamente conto delle osservazioni dell'onorevole Dossetti; però fa presente che chiedendo la soppressione pura e semplice di questo articolo, non era ispirato dal concetto di menomare l'istituto della famiglia che anzi, unitamente ai suoi colleghi, intende difendere, bensì mirava ad eliminare un articolo dal quale non solo non discende nessuna conseguenza giuridica, ma in cui si pongono delle affermazioni di principio, collegate all'ideologia di una parte dei colleghi.

Messo nel nulla tale articolo, è convinto che sulle norme concrete della famiglia non vi sarà quasi alcun contrasto, ma solo qualche lieve differenziazione, potendosi, tutto al più, affermare che l'indissolubilità matrimoniale sia piuttosto materia di legge che di Costituzione.

Si dichiara infine contrario ad ogni affermazione di principio, essendo dell'avviso che gli articoli della Costituzione devono essere l'espressione di norme giuridiche e non di principî ideologici.

Moro è dolente di essere in disaccordo con l'onorevole Basso sul valore giuridico dell'articolo. Non si tratta infatti di una affermazione ideologica di parte, ma della conseguenza logica di quanto sancito nel primo articolo della Costituzione[iii], in cui si è riconosciuto che lo Stato con i suoi organismi sociali e politici, ha dei limiti naturali. Ammesso il fatto — che per i democristiani rappresenta una delle basi fondamentali della democrazia — che lo Stato come organismo politico e sociale nasce dall'uomo, considerato non isolatamente, ma come centrato in tutta la sfera sociale in cui si espande, poiché la famiglia è la cerchia sociale nella quale l'uomo si esprime più naturalmente, va considerata, in quanto tale, come un limite dello Stato, non nel senso comune della parola, ma come garanzia della stessa democrazia. Il valore giuridico dell'affermazione, contenuta nell'articolo in discussione, sta quindi nel riconoscere costituzionalmente che lo Stato ha dinanzi a sé delle realtà autonome da cui esso stesso prende le mosse, sia pure a sua volta influenzandole. Questa concezione dello Stato, che ritiene liberale, è stata consacrata nell'articolo dell'onorevole Corsanego, riallacciandosi a quanto è stato affermato nel primo articolo in materia dei diritti dell'uomo e delle formazioni sociali in cui esso si concreta.

Mastrojanni non crede che possa passarsi alla fissazione dei concetti concreti giuridici della famiglia, senza preliminarmente stabilire quale è la concezione etica della famiglia nello Stato, in quanto nessuna norma giuridica può essere affermata, se non trae origine dalla morale collettiva. Distinguere quindi tra i due termini, morale e diritto, ritenendo che si possa fare una affermazione del secondo, prescindendo dal primo, gli sembra impossibile. Come successione logica, bisogna invece premettere la norma naturale generale da cui discende poi la norma codificata, così come ha fatto l'onorevole Corsanego. Tale affermazione di principio è necessaria anche per evitare che lo Stato, riconoscendo la famiglia solo come una entità giuridica e di natura economica e sociale, possa in qualche modo incrinarne la compagine e l'autonomia. Crede che se non si facesse oggi un'affermazione di principio, quale è stata sancita nel primo articolo dell'onorevole Corsanego, si correrebbe il rischio di dare la prevalenza al riconoscimento dell'individuo come entità a sé stante, trascurando i diritti della famiglia. Quindi sia come conseguenza logica, sia per coerenza con quanto approvato in precedenza, ritiene che debba essere in modo solenne affermato questo principio, come preambolo delle successive norme giuridiche.

Togliatti propone la seguente formula che rappresenta, a suo avviso, una conciliazione tra i principî democristiani e quelli del suo partito: «La famiglia è riconosciuta come naturale associazione umana ed è tutelata allo scopo di accrescere la prosperità materiale e la solidità morale della nazione».

Mastrojanni dissente da tale formula, perché il definire la famiglia solamente quale associazione naturale, potrebbe portare la conseguenza di considerarla come una entità materiale, affermatasi per fenomeno associativo, ma priva di etica; questa deve invece prevalere, anche secondo quello che era il concetto del diritto romano, per il quale il matrimonio era basato principalmente sulla affectio maritalis, e considerato come una necessità spirituale di convivenza, da cui discendevano particolari diritti patrimoniali. Se si accettasse invece il principio affermato dall'onorevole Togliatti, si rappresenterebbe la famiglia esclusivamente dal punto di vista materialistico, senza affermare quella sua essenza di spiritualità, la quale giustifica l'unione di esseri umani che, attraverso questa affectio perfetta e perenne, procura ai figli i mezzi di vita e di educazione.

Togliatti non comprende come la formula di cui ha dato lettura possa dare luogo a preoccupazioni, dal momento che ha inteso allacciarsi al concetto dell'onorevole Corsanego.

Mastrojanni ripete che la formula dell'onorevole Togliatti, parlando di associazioni umane, non dà alla famiglia il suo principale carattere che è quello di un connubio spirituale.

Moro ha anch'egli qualche difficoltà ad accettare la formula dell'onorevole Togliatti, ma più che sulle parole «associazione umana», i suoi dubbi si appuntano sulle parole: «è tutelata allo scopo di incrementare la prosperità materiale». Desidererebbe infatti che la famiglia fosse tutelata in se stessa, e non per lo scopo della prosperità materiale. Come si è detto per l'individuo che è tutelato innanzi tutto in vista di salvaguardare la sua personalità e poi in vista della società, così dovrebbe essere anche per la famiglia. Pertanto, senza escludere dalla discussione la formula proposta dall'onorevole Togliatti, propone la seguente dizione: «Lo Stato riconosce i diritti inalienabili della famiglia come gruppo originario e fondamento naturale della società, alla cui prosperità morale e materiale essa dà insostituibile incremento».

Basso prende la parola per una mozione d'ordine. Data la molteplicità delle proposte, riterrebbe opportuno che fossero incaricati due o tre membri della Sottocommissione di raccogliere tutto il materiale e di presentare una formulazione che possa essere accettata da tutti.

Cevolotto è d'accordo con l'onorevole Basso. Consiglierebbe però di non usare i termini «inalienabile e imprescrittibile» che non gli sembrano i più adatti, dato il loro particolare significato giuridico.

Il Presidente Tupini nel riassumere la discussione, rilegge le proposte di articoli già presentati dagli onorevoli Corsanego, Iotti, Mastrojanni, Togliatti e Moro, nonché la seguente dell'onorevole Dossetti che è comprensiva anche di concetti contenuti in altri articoli:

«Lo Stato riconosce i diritti della famiglia quale unità naturale della società fondata sul matrimonio indissolubile e destinata alla educazione dei figli».

Dà quindi lettura della formula dell'onorevole La Pira:

«Lo Stato riconosce i diritti della famiglia quale unità naturale e fondamentale della società».

Rende infine noto che l'onorevole De Vita ha dichiarato di non insistere sulla proposta precedentemente presentata.

Personalmente proporrebbe la seguente dizione:

«La famiglia è una società di diritto naturale e come tale lo Stato la riconosce e tutela».

Tale dizione sarebbe così modificata dall'onorevole Corsanego:

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato la riconosce e ne tutela i diritti».

Prega quindi gli onorevoli Corsanego, Iotti e Dossetti di preparare una formulazione che possa trovare il consenso della Sottocommissione.

Cevolotto fa presente l'opportunità che ai tre membri, componenti il Comitato costituito per predisporre il testo degli articoli concernenti la famiglia, se ne aggiunga un altro, rappresentante le correnti di sinistra, al fine di raggiungere un certo equilibrio di opinioni.

Il Presidente Tupini propone che del Comitato siano chiamati a far parte, oltre ai due Relatori, gli onorevoli Togliatti e Moro, e che esso tenga la prima riunione nella mattinata di domani.

(Così rimane stabilito).


 

[i] Il primo articolo proposto dall'onorevole Corsanego è il seguente: «Lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa».

Il primo comma dell'articolo proposto dalla onorevole Iotti è il seguente: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione».

[ii] L'onorevole Dossetti si riferisce alla discussione relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole riportata nelle appendici.

[iii] Il primo articolo al quale si riferisce l'onorevole Moro, è la versione proposta dalla prima Sottocommissione per quello che è l'attuale articolo 2.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti