Evoluzione dell'Articolo
Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non per legge».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 18.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.
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Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva l'articolo nella sua formulazione definitiva:
«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
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A cura di Fabrizio Calzaretti