[Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».
Durante la discussione dell'articolo 18 del progetto di Costituzione (articolo 22 del testo definitivo), l'onorevole Cappi illustra la sua proposta di soppressione degli articoli 18 e 19. Per questa parte della discussione si rimanda, per il testo completo, al commento all'articolo 22.]
Presidente Terracini. L'onorevole Cappi aveva presentato una proposta di soppressione dell'articolo 17. Invito l'onorevole Cappi a dar ragione della sua proposta.
Cappi. Ho presentato una proposta di soppressione degli articoli 17 e 18. Se l'onorevole Presidente permette, svolgo anche quella relativa all'articolo 18.
Mi pare che stiamo facendo una Costituzione reattiva; e l'onorevole Nitti per primo ci ha parlato appunto di queste Costituzioni che vengono fatte in momenti di sconvolgimento. Una Costituzione reattiva dunque. Ora, se noi vogliamo, per tutte le violazioni di libertà commesse dal fascismo, introdurre, in altrettanti articoli della Costituzione, la rivendicazione di quelle speciali libertà che sono state oppresse, violate dal fascismo, noi verremo a fare una Costituzione che non avrà quasi fine.
[...]
Per quello poi che riguarda l'articolo 18, sono del parere che è superfluo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. C'è in molte Costituzioni, onorevole Cappi.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Dell'articolo 18 si parlerà dopo.
Presidente Terracini. No: dato che l'onorevole Cappi ha la parola, è preferibile, per economia di tempo, che svolga subito anche l'altro emendamento.
Cappi. L'articolo 18 dice: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge». Ma che ipotesi facciamo? È un privato che impone questa prestazione? In tal caso commette il delitto di violenza privata. È l'Autorità? Ma noi abbiamo votato che la nostra Repubblica deve essere una Repubblica democratica e parlamentare, il che significa che l'esecutivo non può se non eseguire le deliberazioni emanate dal legislativo, cioè le leggi; ché se un funzionario eseguisse arbitrariamente un atto che non fosse una legge o un decreto emanante dal potere legislativo, commetterebbe un reato e sarebbe — come è detto nell'articolo 22 — responsabile personalmente. Per queste ragioni, sembra a me che la superfluità di questi articoli sia evidente, superfluità che si traduce in pericolosità, in quanto che si fanno alcune ipotesi, ma non sono tutte le ipotesi. Quindi io insisto perché sia l'articolo 17 che l'articolo 18 vengano soppressi.
Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Tupini di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Cappi.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione è contraria all'accettazione dell'emendamento Cappi. Le ragioni spiegate prima per oppormi all'emendamento dell'onorevole Condorelli valgono anche per l'emendamento Cappi.
Faccio osservare che se anche questo articolo avesse quel carattere di reattività che egli ha denunziato, è proprio per questo carattere che noi insistiamo, perché l'articolo sia mantenuto nella Costituzione, come abbiamo avuto più volte occasione di chiarire nella discussione generale e nei successivi nostri interventi ogni qualvolta è stata trattata la stessa materia.
Presidente Terracini. L'onorevole Cappi mantiene il suo emendamento?
Cappi. Se la Commissione non lo accetta, non insisto.
[...]
Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 18:
«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge».
A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:
«Sopprimere le parole: se non per legge, ed aggiungere le altre: fuori del servizio militare e dei tributi e nei limiti delle leggi che li regolano.
«Condorelli».
«Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività.
«Meda Luigi, Malvestiti, Fanfani, Lazzati, Bianchini Laura, Balduzzi, Mastino Gesumino, Murgia, Turco, Ferrarese».
«Collocarlo dopo l'articolo 8.
«Ruggiero Carlo».
Vi è, infine, l'emendamento soppressivo proposto e svolto dall'onorevole Cappi.
L'onorevole Ferrarese, firmatario dell'emendamento Meda, ha facoltà di svolgerlo.
Ferrarese. Lo mantengo senza svolgerlo.
Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Ruggiero, il suo emendamento si intende decaduto.
Badini Confalonieri. Data l'assenza dell'onorevole Condorelli, chiedo di svolgere io il suo emendamento.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Badini Confalonieri. Le ragioni dell'emendamento sono queste: dire che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge, significa che per legge si possano imporre prestazioni personali o patrimoniali. Le prestazioni personali sono un concetto medioevale, cioè sono le corvées, ed a questo la Commissione di certo non mirava. Bisogna, quindi, limitare (e questa è la ragione fondamentale dell'emendamento) le prestazioni personali ai due casi in cui lo Stato ha il diritto di imporle per legge: l'uno riguarda l'eventualità in cui il cittadino è chiamato a prestare l'opera sua di collaborazione all'Amministrazione della giustizia — ed è caso previsto nel Titolo sull'ordinamento giudiziario — l'altro è il caso del servizio militare, per cui, esclusa la formula del «può se non per legge», occorre aggiungere «fuori del servizio militare».
Per quanto attiene alla prestazione patrimoniale, noi dobbiamo accennare ai tributi, e naturalmente nei limiti delle leggi che li regolano.
Presidente Terracini. Prego l'onorevole Tupini di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Condorelli illustrato dall'onorevole Badini. Noi insistiamo per mantenere l'articolo 18 così com'è. Se dovesse accogliersi questo emendamento, con quale diritto il legislatore potrebbe imporre il munus publicum del servizio di giurato? Ma vi sono anche altre ipotesi da tenere presente, sia pure di minore importanza, quali l'imposizione dell'obbligo di spazzatura della neve in caso di necessità ed altre che possano scaturire da numerose esigenze di carattere pubblico. Ora tutto questo deve essere previsto, perché altrimenti un cittadino potrebbe rifiutarsi di eseguire un ordine che emanasse da autorità competenti in simili contingenze, perché ingiusto, arbitrario e capriccioso.
Per queste ragioni, noi siamo contrari all'accoglimento dell'emendamento e preghiamo l'Assemblea di volerlo respingere.
Piuttosto io farei all'Assemblea una proposta di modifica che è soltanto di forma: invece di dire «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge» sarebbe meglio dire «in base ad una legge».
A maggior ragione, la Commissione non può accettare l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Cappi.
Presidente Terracini. Onorevole Badini Confalonieri, dopo questa dichiarazione ella mantiene l'emendamento?
Badini Confalonieri. Io non posso ritirare l'emendamento perché ho parlato a nome dell'onorevole Condorelli che è assente; però mi pare che ci sia una differenza sostanziale fra l'opinione della Commissione e l'emendamento proposto. Si vuole comprendere nella Costituzione una norma che riguardi il servizio obbligatorio del lavoro; da parte dell'onorevole Condorelli si ritiene invece che la Costituzione non dovrebbe assolutamente consentire la possibilità di emanare l'obbligo di un servizio del lavoro, tranne i due casi di assistenza alla giustizia e di servizio militare.
Presidente Terracini. Onorevole Cappi, ella insiste nel suo emendamento?
Cappi. Non insisto.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Prego gli onorevoli Meda e Malvestiti che hanno proposto di aggiungere il seguente comma: «I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività», di voler rimandare l'esame del loro emendamento al capitolo dei rapporti economici. Senza pregiudizio del merito, quella sede mi sembra più opportuna.
Presidente Terracini. Prego l'onorevole Meda di esprimere il suo avviso su questa proposta della Commissione.
Meda. Visto che non si entra nel merito e che perciò la questione rimane impregiudicata, sono d'accordo di rinviare l'esame della nostra proposta.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Condorelli, secondo il quale l'articolo dovrebbe essere così concepito:
«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta fuori del servizio militare e dei tributi e nei limiti delle leggi che li regolano».
(Non è approvato).
Pongo allora in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione con la variante proposta dall'onorevole Tupini, cioè «in base alla legge» invece di «per legge».
«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti