[Il 28 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Della Seta. [...] Articolo 10. — Qui si parla della libertà di circolazione del cittadino nel territorio italiano. In verità, vedere consacrato in una Costituzione il diritto della libertà di circolazione mi fa quasi la stessa impressione come se fosse consacrato il diritto del cittadino a respirare; ma poiché nel testo una tale libertà è consacrata non posso non rilevare che, là dove dice: «In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche», dovrebbe aggiungersi che, per ragioni politiche, non può neppure essere limitato il diritto del cittadino non solo di emigrare, come poi si dice nel testo, ma anche di trasferirsi momentaneamente all'estero, per ragioni turistiche, commerciali o di studio.

Quante volte — e più d'uno di noi lo ha esperimentato — è stato, per ragioni politiche, limitato questo diritto! Ecco, perché desidererei che in questo articolo si avesse la seguente dizione: «Né per ragioni politiche può essere negato al cittadino il diritto di emigrare o di trasferirsi momentaneamente all'estero».

Moro. Siamo d'accordo: abbiamo già pensato a fare quest'aggiunta.

Della Seta. Speriamo poi che giunga un tempo nel quale non si dovrà più parlare di passaporti. Mi sembra ad ogni modo necessaria, per ora, quest'aggiunta che ho proposto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti