[Il 12 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Per quanto riguarda l'inviolabilità della persona e del domicilio, gli arresti, i fermi, le perquisizioni domiciliari, che nel regime tirannico erano così frequenti, abbiamo stabilito che vi deve essere una norma precisa di legge ed una decisione motivata del magistrato. Nei casi di assoluta urgenza non si può vietare — per la stessa difesa della vita e degli averi dei cittadini — che intervenga l'autorità di pubblica sicurezza. Si è voluto evitare che la polizia faccia una perquisizione e poi non ne parli più; trattenga uno per ventiquattro o per quarantotto ore in guardiola, in carcere, e poi lo lasci libero senza dir nulla. Si è stabilito che, qualunque cosa possa fare, per assoluta necessità, nei casi ammessi dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza debba riferire immediatamente al magistrato, e ciò — si noti — per ogni e qualunque restrizione di libertà personale e domiciliare; ed anche se il rilascio è avvenuto prima che scada il termine dell'obbligo di comunicazione al magistrato stesso. È un principio che non trova riscontro in alcun'altra Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti