[Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Basso, Relatore. [...] Noi abbiamo pertanto affermato dei concetti che riteniamo rispondano veramente alla difesa dei diritti del cittadino. Non abbiamo infatti soltanto fissato nella Costituzione dei principî fondamentali, quali la necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria e la necessità di rispettare determinati termini, ma abbiamo fissato altresì qualche cosa di nuovo, che cioè, non potendosi disconoscere il diritto della pubblica sicurezza di intervenire in determinati casi di necessità e di urgenza, debba esservi l'obbligo non solo di denunziare tali casi per averne la convalida da parte dell'autorità giudiziaria quando si voglia mantenerli, ma anche di denunciarli all'autorità giudiziaria, pur se la stessa pubblica sicurezza rinunzi all'arresto o al fermo operato. Ossia, non che l'Autorità di pubblica sicurezza debba chiedere all'Autorità giudiziaria di intervenire soltanto per mantenere l'arresto o la conferma del provvedimento, ma debba anche far conoscere all'Autorità giudiziaria tutti i casi in cui essa ha proceduto a questo determinato fermo o arresto, perché l'Autorità giudiziaria si pronunzi, in ogni caso, sulla legalità del provvedimento. Abbiamo pensato che questa norma, collegata a quella dell'articolo 22, che stabilisce la responsabilità personale dei funzionari che violino le norme e i diritti di libertà sanciti da questa Costituzione, dovrebbe dare al cittadino una sufficiente garanzia che i suoi diritti saranno rispettati.
È stata fatta da qualcuno l'osservazione che questo articolo 8, così come formulato, non tutelava abbastanza la libertà del domicilio, e la Commissione è d'accordo nello staccare da questo articolo 8, secondo le proposte già pervenute, l'articolo 9, nel quale si parlerà della inviolabilità di domicilio in modo espresso.
[...]
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. [...] Alcuni colleghi, infine, sono intervenuti nella discussione senza presentare emendamenti. A questi io debbo qualche risposta fin da questo momento e in modo particolare all'onorevole Tieri, il quale ha investito il capitolo ora in esame e — si può dire — l'intero progetto con particolare accento di critica negativa.
In fondo egli si è espresso nei seguenti termini: «Ciascun articolo ha in comune con i precedenti il pregio di cominciare bene e di terminare male». E ancora: «Comincia bene l'articolo allorquando fa delle affermazioni fondamentali, sostanziali di diritto, e finisce male quando si riferisce o alla legge o al magistrato».
Faccio osservare all'onorevole Tieri (a parte le risposte che hanno già dato a lui gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni) che il riferimento alla legge o al magistrato è una necessità in un progetto costituzionale, che non può esaurire una serie di casi, e che la legge ed il magistrato, in un paese democraticamente organizzato, rappresentano appunto la garanzia della libertà e della democrazia. Il nostro sforzo è stato precisamente quello di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo ogni possibilità di menomare la libertà dei cittadini, preferendo così la garanzia della legge e della magistratura, che non dovrebbero preoccupare lo spirito libero e democratico dell'onorevole Tieri.
Ci sono poi alcuni colleghi che hanno domandato la soppressione di alcune disposizioni. Mi riferisco agli onorevoli Mastino Pietro, Grilli, Veroni e Carboni, i quali hanno criticato l'ultima parte dell'articolo 8, che prevede la punizione di ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Noi, invece, teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del resto altri colleghi hanno giustamente apprezzata ed esaltata, e desideriamo che rimanga così com'è nel testo della nuova Costituzione per ragioni di umanità e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt'altro che rispettosi della dignità dell'uomo e del cittadino.
Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale. (Interruzione dell'onorevole Grilli).
Onorevole Grilli, so benissimo che ella condivide questi miei apprezzamenti, ma allora non insista nella domanda di soppressione della norma da noi proposta.
All'onorevole Basile, che, pur limitando il tema delle sue critiche, si è mostrato tutt'altro che tenero verso l'insieme del nostro progetto, rispondo di non poter consentire con lui nella proposta di soppressione di quella parte dell'articolo 8 che si riferisce alle misure provvisorie.
Ci sono dei casi veramente eccezionali di necessità, di urgenza, di sanità e incolumità pubblica, di flagranza di reato, ecc., in cui l'adozione di misure provvisorie si manifesta estremamente opportuna. L'importante è che queste misure siano veramente provvisorie e durino il minor tempo possibile. Perciò le abbiamo limitate a 48 ore. Un tale limite mi sembra così modesto da garantire ogni possibilità di arbitrio e di trattamento vessatorio.
[...]
Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la discussione generale sopra il primo titolo del progetto di Costituzione.
Dobbiamo ora passare allo svolgimento degli emendamenti.
[...]
L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato, dopo la chiusura della discussione generale, il seguente ordine del giorno, che pertanto non può essere svolto ma sarà posto in votazione a suo tempo:
«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire in conseguenza la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».
Ha poi presentato anche i seguenti emendamenti:
[...]
Sopprimere gli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16 e sostituirli col seguente:
Art. 8. — La Repubblica garantisce con apposite leggi la più ampia tutela delle libertà storicamente acquisite e riconsacrate in Proemio, nonché i diritti che ne discendono.
Quando l'esercizio di tali diritti ponga in pericolo l'ordine pubblico, la pubblica salute o il buon costume, il magistrato o il funzionario di polizia che, in virtù delle leggi speciali, ne abbia determinata la sospensione o la restrizione, risponderà penalmente di ogni arbitrio e di ogni eccesso.
È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.
Nobili Tito Oro. [...] Viene pertanto in esame l'emendamento sull'articolo 8, emendamento, onorevoli colleghi, che presuppone necessariamente la risoluzione della questione da me posta con l'ordine del giorno, che non è una questione nuova che si presenta in questo momento, ma che è stata sollevata fin dal primo discorso pronunciato in questa Aula in sede di discussione generale: la proposta, cioè, di redigere un Proemio (o Preambolo, come si è chiamato) ove si tratti delle libertà e ciò per un complesso di ragioni che potrò esporre brevemente, ma che furono già esposte in questa Assemblea.
Presidente Terracini. Permetta, onorevole Nobili, se lei svolge, sia pure brevemente, il suo ordine del giorno, evidentemente la preghiera che ho fatta in principio non verrebbe esaudita.
Nobili Tito Oro. Questo potrebbe portare in certo qual modo anche all'abbreviazione del nostro lavoro perché, qualora quell'ordine del giorno non dovesse essere approvato, dichiaro subito che cadrebbe l'emendamento relativo al trasferimento degli articoli 6 e 7, ora 2 e 3, sotto un titolo nuovo di questa parte, da intestarsi ai «Diritti essenziali della personalità», nonché quello da me proposto sull'articolo 8 per sopprimere gli articoli 9 e 10, 12, 13 e 16, non in quanto ne escluderebbe il contenuto dal Progetto, ma in quanto la parte relativa alle «libertà» dovrebbe essere trasferita nel Preambolo e solo sommariamente richiamata nel testo.
[Il seguito della discussione, essendo riferito principalmente alla questione del preambolo, viene riportato solo nelle appendici del Titolo primo della Parte prima a cui si rimanda.]
[...]
Presidente Terracini. Credo che questa discussione abbia messo in chiaro che sarebbe unanime intendimento votare senz'altro sull'ordine del giorno dell'onorevole Nobili Tito Oro, perché, nel caso che fosse accolto dall'Assemblea, non sarebbe più necessario discutere poi su tutta una serie di articoli successivi e quindi numerosi emendamenti non avrebbero ragion d'essere. Nell'ipotesi contraria, noi seguiteremo nell'ordine lo svolgimento degli emendamenti.
Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno Nobili Tito Oro:
«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire, in conseguenza, la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».
(Non è approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti già svolti:
Sostituirlo col seguente:
La persona umana è inviolabile.
Mastino Pietro.
[...]
Al terzo comma, sostituire le parole: autorità di pubblica sicurezza, con le seguenti: autorità di polizia.
Crispo.
Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo: Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto, sostituendolo col seguente: La quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.
Preziosi.
Sopprimere l'ultimo comma.
Grilli.
All'ultimo comma, alle parole: È punita, sostituire le parole: È repressa e punita.
Veroni.
All'ultimo comma, aggiungere: È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto pel quale l'autorità di polizia procede.
Crispo.
Procediamo ora all'esame degli emendamenti non ancora svolti.
[...]
Presidente Terracini. Gli onorevoli Cairo, Persico, Di Gloria, Rossi Paolo e Pera hanno proposto di sostituire l'articolo 8 col seguente:
La libertà personale è inviolabile.
Solamente la legge, nei casi, nei modi e nei termini da essa espressamente previsti, può limitarla.
Non essendo presente nessuno dei firmatari, l'emendamento s'intende decaduto.
Segue l'emendamento presentato dagli onorevoli Bulloni ed Avanzini:
Sostituire l'articolo 8 col seguente:
La libertà personale è inviolabile.
Nessuno può esserne privato, salvo flagranza di reato, ovvero per atto dell'Autorità giudiziaria, e nei modi previsti dalla legge.
Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato o di fuga.
Il fermo e l'arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.
Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che nel frattempo sia intervenuta denuncia all'Autorità giudiziaria, o questa abbia, nei termini di legge, convalidato il provvedimento.
È punita ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà.
L'onorevole Bulloni ha facoltà di svolgerlo.
Bulloni. Onorevoli colleghi, il mio emendamento all'articolo 8 del progetto muove da una duplice preoccupazione: quella, innanzi tutto, di rendere più effettiva la tutela della libertà personale del cittadino, e l'altra, di garantire la difesa della società dagli attacchi della delinquenza.
Alla prima preoccupazione la soddisfazione è data dalla indicazione precisa dei casi, nei quali il cittadino può essere privato della libertà personale: cioè, soltanto nel caso di flagranza di reato o di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, in relazione a inchiesta, che abbia dato risultati, per l'accertamento d'un reato, per cui il cittadino possa essere privato della libertà personale.
Di fatti, è espressamente detto nell'emendamento:
«Nessuno può esserne privato, salvo flagranza di reato, ovvero per atto dell'autorità giudiziaria, e nei modi previsti dalla legge».
Fuori di questi casi, la necessità pratica ha posto ai legislatori precedenti ed ai giuristi il caso del «fermo di polizia».
È bene, per l'abuso che dell'istituto è stato fatto, che una parola chiara e precisa sia detta nella Carta fondamentale dello Stato italiano in relazione al fermo di polizia, che non deve essere ammesso, se non per fondato sospetto di reato o di fuga.
Si rende in tal modo effettiva la tutela della libertà del cittadino ed a questo riguardo si è proposto il termine di 48 ore. Decorso questo termine, il provvedimento restrittivo della libertà personale, attraverso il fermo o l'arresto della polizia, resta senza effetto ed il fermato deve essere senz'altro rimesso in libertà, a meno che non sia intervenuta, nel termine delle 48 ore, la denuncia alla autorità giudiziaria, nel qual caso l'autorità stessa provvede a norma di legge, o a meno che non sia intervenuta la convalida del fermo ad opera dell'autorità giudiziaria.
In questo si manifesta la preoccupazione di difendere la società. Chi ha la conoscenza pratica dell'attività giudiziaria si rende conto di questa fondamentale esigenza per cui, in omaggio a supremi principî, non si violino anche altri supremi interessi.
Il termine delle 48 ore indicato dal progetto non soddisfa a queste necessità; nelle 48 ore l'autorità giudiziaria deve essere informata e deve dare la possibilità alla polizia di svolgere e di completare quelle ulteriori indagini che verranno a concludere la denuncia all'autorità stessa. Per cui è bene chiarire che il provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria deve avvenire nel termine espressamente indicato dalla legge con la larghezza che la necessità pratica suggerisce in materia.
[...]
Dissento dal criterio che sarebbe stato adottato con lo stabilire questa specie di istituto della convalida da parte dell'autorità giudiziaria degli atti della pubblica forza. In modo particolare, per quanto si riferisce ai provvedimenti relativi alla libertà personale, tutti questi provvedimenti dovrebbero essere comunicati all'autorità giudiziaria e sottoposti alla convalida della medesima.
Se, come ho detto, i provvedimenti di urgenza relativi a sequestro di cose e ad ispezioni domiciliari e personali devono essere comunicati, non tutti quelli relativi alla libertà personale devono essere comunicati. Chi non sa, per esempio, che la polizia talvolta finge di operare dei fermi di persone precedentemente da lei scelte, per svolgere opera di collaborazione attraverso la confidenza, che è uno strumento essenziale della attività e dell'indagine poliziesca? Non è forse una ingenuità od una incongruenza pretendere che la polizia debba dare notizia all'autorità giudiziaria dei fermi, quali quelli per il caso che in via di esemplificazione ho accennato? Perché non varrà la semplice segnalazione; la segnalazione dovrà essere corredata da una motivazione, da una esposizione, che contrasta con la natura e con le necessità del fermo al quale ho fatto riferimento.
Garanzia del cittadino per quanto ha tratto alla libertà personale è questa: il fermo non può durare più di 48 ore, a meno che non sia intervenuta la denunzia alla autorità giudiziaria, che svolgerà la sua azione a termini di legge, o a meno che l'autorità giudiziaria, informata del fermo stesso, non abbia convalidato, nei termini indicati dalla legge, il provvedimento. Questa segnalazione, invece, si rende senz'altro necessaria per le ispezioni personali e domiciliari di cui ho fatto cenno nell'emendamento proposto sotto l'articolo 8-bis.
Propongo inoltre un altro emendamento, firmato anche dal collega Mortati:
«Misure di polizia restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria.
«In nessun caso la legge può consentire tali misure per motivi politici».
La società deve difendersi dagli oziosi, dai vagabondi, dai senza mestiere, dalle persone socialmente pericolose.
Abbiamo ora considerato i casi della limitazione della libertà personale in relazione all'accertamento del reato in una fase pre-processuale, si potrebbe dire. Dobbiamo noi considerare il caso che il cittadino possa essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, quando egli rappresenti un pericolo per la società? Riteniamo debba affermarsi che misure di polizia restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, ed aggiungere che in nessun caso la legge può consentire tali misure per motivi politici.
Erano già sufficientemente indicati la ragione e il titolo per cui si possa procedere a misure restrittive della libertà personale anche fuori dell'accertamento di reato a carico di persona socialmente pericolosa; ma, a dirimere ogni legittima preoccupazione fatta sorgere dalla tragica e dolorosa esperienza che molti di noi abbiamo vissuto, è ben chiaro che questi provvedimenti, in ogni caso, non possono essere adottati per motivi politici; che i casi di misure restrittive della libertà nei confronti di persone socialmente pericolose devono essere tassativamente indicati dalla legge, ed il controllo per l'applicazione di queste misure è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria, e non anche all'autorità di polizia.
[...]
Presidente Terracini. Gli onorevoli Costantini e Fedeli Aldo hanno proposto di sostituire l'articolo 8 col seguente:
«La libertà personale ed il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassativamente fissate dalla legge.
«Nei casi di necessità ed urgenza o flagranza di reato, gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell'Autorità giudiziaria entro le quarantotto ore, a pena di decadenza».
L'onorevole Costantini ha facoltà di svolgere l'emendamento.
Costantini. Le ragioni che mi hanno determinato a presentare l'emendamento sostitutivo all'articolo 8, possono trovarsi nella relazione dell'onorevole Presidente della Commissione dei Settantacinque, là dove egli afferma, e condivido la sua opinione, che la Costituzione deve essere il più possibile breve, semplice, chiara e accessibile a tutto il popolo. Sembra a me che le disposizioni contenute nell'articolo 8 possano trovare, sotto l'aspetto formale più che sostanziale, un'espressione più concisa e più accessibile al popolo, cioè meglio rispondente a quei principî che l'onorevole Presidente della Commissione ha enunciati quasi come presupposto di ogni norma costituzionale.
Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla prima parte dell'articolo 8, in cui si dice che la libertà personale è inviolabile, che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Oso ritenere che quando noi affermassimo nella Carta costituzionale, come io ho proposto, che la libertà personale e il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassative fissate dalla legge, avremmo stabilito i presupposti fondamentali delle norme contenute nei primi due commi dell'articolo 8. Invero, tutto ciò che riguarda la libertà della persona e non soltanto l'arresto o il fermo, ma anche la perquisizione, la ispezione personale, ecc., entra nel concetto lato del diritto alla libertà e alla protezione o tutela della personalità umana, diritto o tutela della libertà, in senso assoluto, che noi intendiamo proteggere.
Nella seconda parte, cioè col terzo comma dell'articolo 8, il progetto determina quelle che noi potremmo chiamare le eccezioni alla norma generale, e che sono dettate — come ha osservato esattamente il Relatore della Commissione, onorevole Basso — dalle necessità dello svolgersi della vita quotidiana, dalle necessità di operare degli organi di pubblica sicurezza. Si tratta di limitazioni, oltre che provvisorie, eccezionali. Ciò nonostante, seguendo il concetto espresso nell'articolo 8 come è formulato dalla Commissione, ho ritenuto di dire che nei casi di necessità e urgenza o flagranza di reato gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell'autorità giudiziaria entro le 48 ore a pena di decadenza. Decadenza, si intende, che colpirà quelle misure provvisorie ed eccezionali che l'autorità di pubblica sicurezza avesse ritenuto necessario di adottare in determinate circostanze, tra le quali specificamente è indicata anche la flagranza del reato.
Ritengo, come qualche collega che mi ha preceduto nella discussione generale, che debba essere soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 8. A mio avviso, è ben vero che noi usciamo dalla tragica situazione causata da un regime il quale ha violato tutte le libertà e la dignità umana, per cui anche gli organi di polizia non potevano che risentire e riflettere questa situazione particolarissima, ma non è men vero che quel regime è stato una eccezione, e non costituisce un'abitudine; che è stato un regime di sopraffazione della volontà popolare e non un regime sentito e voluto dal popolo italiano. Non possiamo dimenticare altresì che le leggi ordinarie, il codice penale, il regolamento di polizia e il regolamento carcerario stabiliscono quale debba essere la tutela del detenuto e dell'arrestato, stabiliscono altresì le sanzioni punitive nei riguardi di chi manchi di rispetto all'integrità fisica e morale, alla dignità personale del detenuto. Pertanto che da noi si debba, come ha detto l'onorevole Tupini, «per ricordare il periodo nefasto, durante il quale abbiamo personalmente pagato lo scotto della violazione di codesta norma», inserire nella Carta costituzionale del nostro Paese — che non è neanche una Carta limitata ad uso interno, ma è destinata alla diffusione anche all'estero — una disposizione che offende i principî fondamentali delle tradizioni di civiltà, della dignità e della libertà umane, e quindi stabilire nella Costituzione stessa che gli agenti della pubblica sicurezza, i tutori dell'ordine in generale, i custodi delle carceri, non devono maltrattare i detenuti, mi sembra significhi andare un po' al di là delle nostre colpe recenti, a tutto danno della nostra tradizione civile.
Ecco perché, onorevoli colleghi, oltre che per la questione di forma, che interessa i primi commi dell'articolo 8, io credo di dover richiamare la vostra attenzione sull'ultimo comma, perché dissento profondamente da quanto ha detto l'onorevole Tupini. Se il fascismo è passato come una bufera, noi vogliamo dimostrare — perché è vero, e noi tutti lo sappiamo — che esso non ha lasciato traccia nell'animo dei cittadini e che bastano le leggi ordinarie per assicurare il massimo rispetto dei detenuti, senza che debba formare oggetto della nostra Carta costituzionale questa garanzia, la quale è talmente elementare da considerarla soltanto i popoli che sono di civiltà embrionale e non appartengano a quel grado avanzato di civiltà che l'Italia ha diritto ed orgoglio di rivendicare per sé. (Applausi a sinistra).
Presidente Terracini. Gli onorevoli Bettiol, Leone Giovanni e Meda hanno proposto di sostituire l'articolo 8 col seguente:
La libertà personale è inviolabile.
Nessuno può esserne privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l'arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.
Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che l'Autorità giudiziaria, informata del caso, non abbia convalidato il provvedimento.
E vietata ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
L'onorevole Bettiol ha facoltà di svolgere l'emendamento.
Bettiol. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se mi è concesso di parlare su tutti gli emendamenti presentati, che sono quattro o cinque, o soltanto sugli emendamenti dell'articolo 8.
Presidente Terracini. Soltanto sugli emendamenti all'articolo 8. Lei, oltre ad aver presentato quello testé letto, ha firmato l'articolo 8-bis, già svolto dall'onorevole Bulloni.
Bettiol. Ho presentato un emendamento, e poi ho firmato un secondo emendamento, i quali tendono a sbloccare l'articolo 8 dal progetto costituzionale, in nome più che di un'esigenza logica astratta, di un'esigenza logica concreta, cioè di quella esigenza logica che porta a distinguere i beni giuridici che vengono ad essere tutelati e che formano l'anima dei diritti qui riconosciuti e categoricamente affermati.
Col mio emendamento all'articolo 8, firmato anche dai colleghi Leone Giovanni e Meda, dopo avere affermato che la libertà personale è inviolabile, vengo a considerare due casi nettamente distinti: il caso in cui la limitazione o la privazione della libertà personale sia conseguenza di un atto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; il caso in cui questa limitazione avvenga per opera della polizia è il famoso «fermo» di polizia.
Mi sono preoccupato di espressamente richiamare nella Costituzione questo istituto, il quale ormai esiste nella nostra prassi; non è stato affatto una creazione ibrida o perniciosa del ventennio, ma già esisteva prima che il fascismo venisse a travolgere le libertà fondamentali dell'individuo, come necessità concreta, pratica della società, come strumento di difesa per fermare, bloccare, colpire i più pericolosi delinquenti. Ora, mi pare che anche sul terreno costituzionale questo istituto debba ottenere un riconoscimento e debba essere anche limitato in modo chiaro e preciso, nel senso che per il fermo di polizia sia necessario che sussista un fondato sospetto di reato e di fuga; non basta soltanto il sospetto di reato, né è sufficiente il puro e semplice sospetto di fuga, ma devono concorrere entrambi perché questo provvedimento possa essere preso dall'autorità di polizia. Naturalmente, tanto il fermo, quanto l'arresto di polizia, non possono durare più di 48 ore, perché, se il provvedimento non è poi convalidato dall'autorità giudiziaria, la persona deve essere immediatamente rimessa in libertà.
Ho voluto poi, con l'ultimo comma dell'emendamento, ribadire categoricamente il principio che ogni violenza fisica o morale, nei confronti di persone comunque sottoposte a restrizione di libertà, deve essere vietata. Prego di fare attenzione sulla scelta di questa espressione: «vietata». Nel progetto di Costituzione, si dice «punita». Ma il termine «punita» richiama troppo da vicino il Codice penale; è un'espressione tecnica, propria della legislazione penale e, come tale, presupporrebbe la previsione d'una sanzione specifica che non può essere invece prevista nella Carta costituzionale. Meglio dunque, dal punto di vista tecnico, usare l'espressione «vietata».
Concordo poi perfettamente con l'onorevole Tupini sulla necessità di mantenere fermo quest'ultimo comma dell'articolo, e dissento al riguardo da quanto l'onorevole Costantini ha testé affermato. La nostra Costituzione deve essere, infatti, una Costituzione antipoliziesca, in quanto è antifascista; e, purtroppo, sino a tanto che non verrà meno quel diaframma, quella diffidenza reciproca che c'è tra polizia da una parte e cittadini dall'altra, io credo sia opportuno che tale divieto sia espressamente e categoricamente sancito nella Carta costituzionale.
Presidente Terracini. L'onorevole Gabrieli ha proposto di sostituire il terzo comma col seguente:
«L'arresto di una persona senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria può avere luogo nei soli casi contemplati dalla legge e con le garanzie ch'essa stabilisce».
L'onorevole Gabrieli ha facoltà di svolgere l'emendamento.
Gabrieli. L'emendamento muove dal proposito di rendere più rigorosa la garanzia della libertà umana, di limitare ogni forma di restrizione della libertà personale, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, a casi tassativamente indicati dalla legge.
Come è noto, l'arresto senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria ha luogo solamente nei casi di flagranza del reato. E a tali casi conviene si limiti l'attenzione del legislatore. Il fermo, così come è stato previsto dall'articolo 238 del Codice di procedura penale e dalla legge di pubblica sicurezza, va abolito. Esso, nel ventennio fascista, servì a legittimare lunghi periodi di detenzione in carcere di innocenti, vittime dei sospetti e delle apprensioni della polizia. Né vale il dire che le misure provvisorie debbono essere convalidate dal giudice nelle 48 ore. Chi ha pratica degli affari giudiziari sa quanto siano scarsamente rispettati tali termini e come spesso le misure provvisorie si convertano in misure permanenti.
Il comma 3° non può essere perciò approvato; la sua redazione non soddisfa le esigenze di una legislazione informata all'assoluto rispetto della libertà personale, né le esigenze di una precisa terminologia giuridica.
I casi di necessità e di urgenza richiamati nel comma rispondono a concetti vaghi ed indeterminati, praticamente affidati all'arbitrio di chi deve applicarli. I soli casi di necessità e di urgenza, in un Codice ispirato a criteri di libertà, sono quelli determinati dalla flagranza del reato; ed in presenza di essi può essere autorizzato l'immediato intervento della polizia.
L'espressione poi «misure provvisorie» ci lascia ancor più perplessi, in quanto si tratta di un termine generico, che non ha, nella dottrina e nella pratica del diritto, un significato preciso ed un contenuto determinato. La formulazione del comma è anche imperfetta, perché prevede l'ipotesi che la limitazione della libertà personale è eseguita solo dalla pubblica sicurezza, mentre, come è noto, l'articolo 242 del Codice di procedura penale prevede la limitazione della libertà personale, ed aggiunge che può essere compiuta anche dal privato in caso di flagranza di reato perseguibile d'ufficio.
Per questa ragione chiedo che il mio emendamento venga a sostituire il 3° comma dell'articolo 8.
Presidente Terracini. L'onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento.
«Al terzo comma, alle parole: misure provvisorie, premettere: prestabilite; inserire la parola: immediatamente, tra le parole: sono e revocate; sopprimere le parole: e restano prive di ogni effetto».
Ha facoltà di svolgerlo.
Caroleo. Il mio emendamento si fonda sul presupposto che resti ferma la formulazione del progetto di cui stiamo discutendo, e si rivolge a premettere alle parole «misure provvisorie», per cui si lascerebbe un certo potere discrezionale all'Autorità di pubblica sicurezza, la parola «prestabilite», perché quello che preme in questa materia è soprattutto di disciplinare l'eccezione alla regola generale. È un luogo comune, onorevoli colleghi, che la eccezione confermi la regola, e questo principio è esatto; però, ad una condizione, che l'eccezione sia tassativamente e rigorosamente disciplinata. Nello statuto albertino noi avevamo una formulazione rigorosa, pressoché identica nella prima parte a quella del nostro progetto di Costituzione: «La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive».
Però noi sappiamo che cosa di questo principio si è fatto durante il regime fascista, attraverso quella legge di pubblica sicurezza vigente, che dall'articolo 1, in cui si autorizza l'Autorità di pubblica sicurezza ad ingerirsi anche nelle materie di diritto privato dei cittadini, va ai pieni poteri dell'articolo 5, che stabilisce una sanzione di arresto contro chi non adempia all'invito di comparizione, fino ad un articolo 170, nel quale si concedono i pieni poteri ad una Commissione di ammonizione, e ad un articolo 173, in cui quei pieni poteri non si limitano neppure nel caso di un errore di fatto della Commissione stessa. Quindi, dove si parla di misure provvisorie, poiché abbiamo dei precedenti, che non si devono dimenticare, è bene premettere la parola «prestabilite».
In altri termini, devono cessare i poteri dispotici degli organi di polizia ed anche del Pubblico Ministero, cui dovranno segnarsi dei limiti anche per l'emissione di quei mandati, per i quali non può consentirsi un potere discrezionale, non può ammettersi il così detto mandato di cattura facoltativo, di cui si abusa nella pratica di tutti i giorni.
Un'altra aggiunta va fatta fra le parole «sono» e «revocate», inserendovi l'avverbio «immediatamente».
Penso che ciò sarebbe opportuno per evitare il verificarsi dei soliti palleggiamenti burocratici. Chi dovrà provvedere per la revoca? Quando si dovrà provvedere? In altri termini, quell'«immediatamente» serve a stabilire che ci sarà una decadenza di diritto e di fatto immediata, se la convalida di quella tale misura provvisoria prestabilita non interverrà nei termini fissati dalla legge.
E da ultimo, mi pare che non sia utile mantenere le parole «restano prive di ogni effetto», perché quando le misure provvisorie, che possono essere una perquisizione, un'ispezione o un arresto, si sono tradotte praticamente nella realtà, non c'è nessuno che le possa togliere ed il dire «restano senza effetto» potrebbe significare ciò che la nostra Costituzione non vuole e che non vuole l'ultimo capoverso dello stesso articolo, cioè un esonero o una limitazione della responsabilità della pubblica sicurezza per tutto quello che si traduce in una violazione dei diritti del cittadino.
Perciò io mi auguro che l'onorevole Commissione voglia accettare questo mio emendamento, e l'Assemblea ne voglia confermare l'accettazione.
Presidente Terracini. Gli onorevoli Murgia, Avanzini e Benvenuti hanno proposto di aggiungere alla fine dell'articolo 8:
«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».
L'onorevole Murgia ha facoltà di svolgere l'emendamento.
Murgia. La ragione del mio emendamento è quasi ovvia. Non esiste, infatti né nella Costituzione, né nel Codice di procedura penale alcun principio o norma che fissi un limite all'attesa dell'imputato detenuto. La ragione unica e sola della privazione della libertà di un cittadino è quella di una presunzione di colpevolezza. E qui due sono i casi: o tale presunzione ha a sostegno una prova sicura di responsabilità dell'imputato, e in tal caso esso deve essere rinviato a giudizio senza ritardo, o tale prova difetta o vi sono soltanto degli indizi che non assurgono a serietà di prova e in tal caso l'imputato deve essere scarcerato per assoluzione, o quanto meno deve essergli concessa la libertà provvisoria, la quale non è assoluzione; libertà provvisoria che è legittimata dalla vaghezza degli indizi e sancita dalle più grandi Costituzioni, da quella degli Stati Uniti a quella inglese.
Nella formulazione originaria del mio emendamento avevo, anzi, stabilito in 90 giorni il limite massimo della custodia preventiva per i reati di competenza del Tribunale; ciò in considerazione che la legge del 1944 fissa in sei mesi tale limite e in otto per alcuni reati di competenza della Corte di assise; termini troppo lunghi, se si pensa che essi segnano non la data della scarcerazione o della fissazione del dibattimento, ma quella della chiusura dell'istruttoria, dal quale termine decorrono, come si sa, dei mesi e talvolta anche, per reati di Corte di assise, qualche anno, prima che sia effettivamente celebrato il dibattimento.
Quindi, poiché, come ho detto, solo la prova di colpevolezza e quindi la previsione della condanna può giustificare la carcerazione preventiva, ragioni di giustizia e di umanità comandano che sia fissato un limite insuperabile, entro il quale devono essere raccolte le prove e chiusa l'istruttoria, o, in difetto, concessa la libertà provvisoria.
Ritengo, quindi, che per queste ragioni, che non illustro ulteriormente per aderire all'invito dell'onorevole Presidente che ci ha raccomandato il massimo della brevità e concisione, la Commissione debba riconoscere opportuno l'emendamento.
Presidente Terracini. Gli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 8-bis proposto dall'onorevole Bulloni ed altri:
«Il domicilio è inviolabile.
«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell'Autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.
«Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria. Per la convalida valgano le disposizioni dell'articolo precedente.
«Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall'abitazione, ove la persona esplichi la sua attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, l'onorevole Lucifero mi consenta di prendere la parola prima di lui per una mozione d'ordine. Viene proposto un articolo 8-bis a titolo di sdoppiamento dell'articolo 8 e al fine di dare un rilievo speciale alla libertà del domicilio.
La Commissione è favorevole a questo emendamento e se del pari vi consentirà l'Assemblea, l'articolo 8-bis potrà diventare l'articolo 9 della Costituzione.
Se l'onorevole Presidente consente, potrei, a questo punto, rispondere a tutti coloro che hanno parlato sull'articolo 8, eccettuata la questione riguardante il domicilio.
Presidente Terracini. Onorevole Tupini, alcuni presentatori di emendamenti hanno già trattato di questo particolare problema. Ora l'onorevole Lucifero presenta un suo emendamento in materia. Il primo emendamento, quello dell'onorevole Bulloni, è già stato svolto, e, quindi, il parere che ella potrebbe pronunciare in merito a nome della Commissione sarebbe tardivo.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Vi è la proposta di un articolo 8-bis anche da parte dell'onorevole Basso e altri.
Presidente Terracini. Questa proposta mi è pervenuta adesso. Ad ogni modo penso che siccome la proposta di redigere separatamente un articolo 8-bis è sorta nell'esame dell'articolo 8, si possono esaminare insieme i due articoli che disciplinano la stessa materia.
L'onorevole Lucifero ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
Lucifero. Volevo dire la stessa cosa. Il mio emendamento, come quelli dell'onorevole Bulloni e dell'onorevole Basso, si riferisce all'articolo 8. Esso consiste innanzitutto nella proposta di sdoppiare nell'articolo 8 quello che riguarda la libertà personale da quanto riguarda la libertà domiciliare; e in secondo luogo nel contenuto dell'emendamento stesso.
Non mi soffermo sull'opportunità dello sdoppiamento, perché già è stata illustrata.
[...]
Presidente Terracini. [...] Sono stati così svolti tutti gli emendamenti relativi agli articoli 8 e 8-bis. Dobbiamo ora passare alla votazione sugli emendamenti stessi.
Alcuni di essi si contrappongono comma per comma, altri in una maniera non così precisa.
Vi è anzitutto l'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro, che tende a sostituire l'articolo 8 col seguente:
«Sostituire col seguente:
«La persona umana è inviolabile».
Non essendo presente l'onorevole Mastino Pietro, l'emendamento si intende decaduto.
Chiedo alla Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Faccio notare prima di tutto all'onorevole Bulloni che, come già si è detto in precedenza, la Commissione è stata favorevole ad accogliere, non già il testo dell'emendamento che riguarda la inviolabilità del domicilio, ma l'idea che per quanto attiene al domicilio si debba fare un articolo a parte. Questo emendamento è stato già proposto da vari oratori e l'onorevole Lucifero ha proposto a sua volta un emendamento all'emendamento, ma di questo parleremo dopo.
Per ora io mi limiterei a proporre alla Assemblea, per la regolarità della discussione dei vari emendamenti, che, poiché si è deciso di accettare l'idea dello sdoppiamento dell'articolo 8 per fare un posto speciale alla questione della libertà e della inviolabilità del domicilio, l'articolo così come è presentato dalla Commissione rimanesse integro, meno l'inciso «o domiciliare» alla terza riga del primo capoverso.
Riprendendo quindi in esame l'emendamento dell'onorevole Bulloni, mi affretto a dire al collega che le idee in esso contenute non ci trovano sostanzialmente avversi; ma noi riteniamo che il concetto espresso nel suo emendamento sia meglio formulato nell'articolo del progetto dove, quando si dice che non è ammessa alcuna forma di detenzione o qualsiasi altra restrizione della libertà personale, intendiamo riferirci anche a quel fermo di polizia, o arresto di polizia, che non vorremmo nemmeno vedere onorato di menzione in un articolo di Costituzione, in quanto che ci basta, con termine più tecnico e più appropriato, comprendervi anche il fermo, quando diciamo «detenzione o qualsiasi altra restrizione».
Quanto poi al resto dell'emendamento, faccio osservare all'onorevole Bulloni che, in fondo, la preoccupazione di che è saturo tutto l'articolo del progetto è quella che io ho avuto l'onore di svolgere poc'anzi e cioè di fissare dei punti fermi di garanzia della libertà del cittadino. Ed è perciò che l'articolo del progetto fa continuo riferimento alla legge e all'autorità del magistrato.
Crediamo, con questa formula, di avere esaurito e di avere anche accolto tutte le preoccupazioni di cui si è fatto eloquente interprete l'onorevole Bulloni allorquando ha svolto il suo emendamento; per cui io, arrivato a questo punto, mi permetto di pregare l'onorevole Bulloni di non insistere nella sua proposta e l'Assemblea di votare l'articolo così come è stato da noi presentato.
Segue nell'ordine l'emendamento dell'onorevole Costantini. Valgono per questo, a me sembra, le considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere a proposito dell'emendamento dell'onorevole Bulloni. Solo faccio osservare all'onorevole Costantini che la sua preoccupazione di stringatezza, che rappresenta il criterio direttivo del suo emendamento, potrebbe essere pericolosa, dato che si parla soltanto della flagranza e non si precisa, così come noi abbiamo creduto — sia pure in limiti il più possibile concisi — questa esigenza razionale di tutela della libertà personale. Noi crediamo che queste esigenze siano meglio soddisfatte dalla nostra formula, anche se all'onorevole Costantini sembra troppo ridondante. L'onorevole Costantini sa che sono affiorate nella discussione generale delle preoccupazioni di carattere opposto: che fossimo stati, cioè, troppo stringati; e noi abbiamo detto le ragioni per cui crediamo che si possano vedere esaudite e soddisfatte tanto le esigenze di coloro che vorrebbero dire di meno, quanto le esigenze di coloro che vorrebbero dire di più.
Analoga considerazione devo fare all'onorevole Bettiol. In fondo, egli riproduce, quasi negli stessi termini, quello che l'onorevole Bulloni ha compreso nel suo emendamento. Valgano anche per lei, onorevole Bettiol, le considerazioni da me svolte a sostegno della formulazione presentata dalla Commissione.
Circa l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Crispo in ordine al sequestro di cose o atti, faccio osservare che la Commissione è disposta ad accettarlo, ma con riserva di proporne il collocamento nel comma dell'articolo 8-bis relativo alla libertà del domicilio.
L'emendamento dell'onorevole Gabrieli si esprime in termini così concisi e stringati da superare quelli stessi dell'onorevole Costantini. Devo osservare all'onorevole Gabrieli che a voler essere troppo brevi si rischia di diventare oscuri, e perciò lo invito a non insistere per le stesse ragioni che mi hanno indotto a respingere l'emendamento dell'onorevole Costantini, tanto più che la formula del progetto può soddisfare, a mio avviso, le nobili preoccupazioni dell'onorevole Gabrieli.
All'onorevole Caroleo osservo, a proposito del suo emendamento, col quale propone di premettere alle parole «misure provvisorie» l'altra «prestabilite», che ove la nostra formula fa riferimento alla legge, il concetto di prestabilito o di previsto è implicito. Si tratta quindi di un'aggiunta superflua o pleonastica e perciò lo preghiamo di non insistervi. Quanto poi all'emendamento dello stesso onorevole Caroleo, col quale si propone la soppressione delle parole «e restano prive di ogni effetto», osservo che la formula del progetto contempla due ordini di casi: il caso di privazione della libertà personale ed il caso di perquisizione di carattere personale.
Ella comprende, onorevole Caroleo, che se togliamo le parole «restano prive di ogni effetto», rimane senza senso la conservazione dell'ipotesi di perquisizione che, quando è avvenuta, almeno nella sua materialità, non può rimanere priva di effetto. Non si può revocare ciò che è irrevocabile. La perquisizione quando è fatta è fatta. Il più che possiamo dire è che le misure provvisorie restano prive di ogni effetto giuridico. Ed è per questa ragione, proprio in relazione al valore che questa formulazione ha ed al concetto a cui si riferisce, che noi preghiamo l'onorevole Caroleo di non insistere nel suo emendamento. E così pure di ritirare il terzo emendamento diretto ad aggiungere «immediatamente» alla parola «revocate». Evidentemente nella parola «revocate» è implicito il concetto dell'immediatezza. Ogni aggiunta inutile è superflua e perciò confido nel consentimento dell'onorevole Caroleo.
Caroleo. È per chiarire: immediatamente se non avviene la convalida.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Questo lo dice la legge: quindi «immediatamente» può effettivamente essere anche qui un termine pleonastico, perché è automatico che vengano revocate di diritto. Se mai potremmo dire «di diritto». Proponga, se crede, onorevole Caroleo, un emendamento in questo senso.
Caroleo. Lo propongo senz'altro.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. All'onorevole Crispo rivolgo la preghiera di voler ritirare il suo emendamento che sostituisce «autorità di polizia» ad «autorità di pubblica sicurezza». Noi abbiamo sempre parlato in tutti questi articoli di autorità di pubblica sicurezza che riteniamo sia più proprio. Questa è veramente una questione che potrebbe rientrare in quelle di stile e che hanno quindi un valore formale e non sostanziale. Comunque, onorevole Crispo, per noi «autorità di pubblica sicurezza» è preferibile all'altra «autorità di polizia» da lei proposta.
Crispo. L'autorità di pubblica sicurezza è un corpo determinato, e ciò potrebbe dar luogo ad equivoci. Potrebbe far pensare che non comprende anche i carabinieri.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. No, è più estesa, perché l'autorità di pubblica sicurezza comprende tutta la forza pubblica.
Crispo. Il mio concetto è che questa dizione potrebbe dare luogo ad equivoco.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. L'onorevole Grilli propone la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 8. Altrettanto vorrebbe l'onorevole Costantini. Altri colleghi hanno sostenuto il pensiero opposto. Noi siamo con questi ultimi, non soltanto per le ragioni già dette, ma anche per un'altra ragione, cioè per il senso di umanità che vi si afferma e che rappresenta un titolo d'onore, un sigillo speciale di questa nostra Costituzione. Spero che l'onorevole Grilli vorrà condividere questo apprezzamento, nel quale la Commissione è stata e si mantiene unanime.
L'onorevole Patricolo vorrà consentire di rinviare la sua proposta di trasferimento di questo articolo a quando dovremo prendere in esame i suoi precedenti emendamenti che riguardano l'intero capitolo.
L'onorevole Murgia desidera stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. A ciò, io penso, dovrà provvedere la legge. In sede costituzionale mi sembra sufficiente il costante riferimento del progetto alla legge e all'autorità giudiziaria. Noi diamo le direttive generali, dalle quali il legislatore non potrà né dovrà mai allontanarsi. Domando perciò all'onorevole Murgia di non insistere nel suo emendamento, la cui esigenza mi sembra soddisfatta dalla nostra formula.
L'onorevole Veroni ha proposto un emendamento che vorrei chiamare formale, non sostanziale. Esso riguarda l'ultima parte dell'articolo 8, perché alle parole: «È punita» si premetta «repressa» e precisamente: «È repressa e punita».
Onorevole Veroni, nell'affermazione di punizione, mi pare sia implicito il concetto di repressione. Se è punita, è evidentemente repressa. Noi crediamo che il suo emendamento sia pleonastico e preferiamo perciò la nostra formula.
Preferiamo del pari questa formula anche nei confronti di coloro che hanno domandato nei loro emendamenti di sostituirla con l'altra: «è vietata». Noi abbiamo fatto oggetto, in sede di Commissione, di attento esame anche questo emendamento ed abbiamo ritenuto che fosse più fortemente espresso il concetto nel verbo: «è punita», cioè è repressa con punizione.
Credo così di avere risposto a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, o che hanno presentato emendamenti.
Preziosi. Non ha risposto al mio.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Scusi, onorevole Preziosi, non l'avevo veduta.
L'onorevole Preziosi ha proposto di sostituire l'ultimo periodo del terzo comma col seguente:
«La quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esso entro le successive quarant'otto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto».
Lei, onorevole Preziosi, ha pratica forense, forse anche più di me, perché esercita la professione legale con maggiore intensità di quello che non faccia io, almeno in questi momenti: lei sa quanto sia difficile in un termine così breve, tassativamente stabilito — nientemeno! — dalla Costituzione, di poter fare tutti quegli accertamenti che possono portare ratione cognita, o cognita causa, a un provvedimento successivo dell'autorità giudiziaria. Abbiamo esaminato con molta attenzione questa sua proposta in sede di Commissione, e ci siamo resi conto della difficoltà di dover fissare nella Costituzione un termine così perentorio, soprattutto per questo ordine di considerazioni: se questo termine è possibile mantenerlo, sarebbe facile anche accoglierlo; ma, come noi siamo convinti che non è possibile esaurire in così breve termine l'intervento dell'autorità giudiziaria, allora possono derivarne due conseguenze opposte: o che il termine cada in desuetudine, o che occorra prorogarlo mediante una modifica della Costituzione. L'onorevole Preziosi vorrà quindi rendersi conto della gravità delle conseguenze, ad evitare le quali non c'è che da tener ferma la formula del progetto. Naturalmente il legislatore futuro non potrà non attenersi a termini brevi in omaggio alle considerazioni espresse dall'onorevole Preziosi, e che sono da noi tutti condivise, ma volerli fissare fin da ora mi sembra imprudente e pericoloso. Lo stesso onorevole Veroni, nel richiamare i provvedimenti legislativi da me a suo tempo adottati come Ministro di grazia e giustizia, ha voluto associarsi alle stesse mie preoccupazioni. Del che lo ringrazio, mentre prego l'onorevole Preziosi di non voler insistere nel suo emendamento.
L'onorevole Crispo, a sua volta, ha presentato il seguente emendamento: «All'ultimo comma, aggiungere: È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto pel quale l'autorità di polizia procede».
Rispondo che l'esigenza manifestata dall'onorevole Crispo può essere soddisfatta dal primo comma dell'articolo 21. Se mai, potremo meglio chiarire, nel senso da lui indicato, la portata di questo comma.
Crispo. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Crispo. Desidero dare solo un chiarimento. L'articolo 21 si riferisce ad un concetto di diritto penale. L'articolo 8, col comma che io proponevo di aggiungere, si riferisce, invece, ad un provvedimento di polizia, e precisamente a quel caso frequentissimo di persone di famiglia che vengono fermate allo scopo di indurre gli indiziati a presentarsi. È noto che ciò avviene ogni giorno: si ferma il padre, si ferma il fratello, si fermano i familiari del prevenuto.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevole Crispo, le rispondo subito. Quando lei tiene fermo il concetto fondamentale che la responsabilità è personale, è evidente che la legge non potrà se non adottare criteri idonei al fine da lei desiderato, e ciò anche in relazione ai procedimenti di polizia.
Giunti a questo punto, credo di avere esaurito le mie risposte ai vari emendamenti, e perciò potremo, dopo la votazione di questo articolo, passare all'esame del successivo.
Presidente Terracini. Credo che, per prima cosa, dobbiamo decidere se il testo dell'articolo 8, così come è stato inizialmente proposto dalla Commissione, debba essere sdoppiato o no, dato che la Commissione ha dichiarato di aderire al concetto dello sdoppiamento.
Pongo pertanto in votazione il principio della separazione della materia dell'articolo 8 in due articoli, che per adesso chiameremo 8 e 8-bis, salvo poi a mutare la numerazione, tenendo presente che la Commissione ha aderito al principio dello sdoppiamento.
(È approvato).
Bulloni. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Bulloni. Convengo con l'onorevole Tupini che, in sostanza, l'emendamento da me formulato trova corrispondenza nell'articolo proposto dall'onorevole Commissione. È però su una questione di tecnica giuridica che mi permetto richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione e la benevolenza degli onorevoli colleghi. Non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria. Ma noi dobbiamo avere presente il caso di flagranza del reato. Pretendere la motivazione dell'Autorità giudiziaria per limitare la libertà personale nel caso di flagranza è un assurdo. (Commenti).
Si dice che l'arresto in flagranza potrebbe rientrare nei casi eccezionali di necessità e di urgenza e quindi tassativamente indicati dalla legge. Ed ecco la questione di tecnica giuridica che io ho fatto, perché l'arresto in flagranza non è un caso eccezionale, di necessità e di urgenza: è un caso normale che legittima la limitazione della libertà personale; per cui ritengo che l'articolo proposto dalla Commissione possa essere accettato, purché si aggiungano, alla fine del secondo comma, le parole: «salvo il caso di flagranza di reato».
È la tecnica giuridica che vuole questa aggiunta, onde chiarire meglio il concetto. Il caso di flagranza non è un caso eccezionale, che richieda misure provvisorie.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tupini, Presidente della prima, Sottocommissione. Non possiamo accedere alla proposta dell'onorevole Bulloni, perché la sua esigenza è soddisfatta dalla formulazione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo. Tutt'al più, per quelle esigenze di tecnica giuridica alle quali tanto tiene l'onorevole Bulloni, potremmo consentire di togliere la parola «eccezionali» e lasciare solo «in casi di necessità e di urgenza», che contemplino anche il caso di flagranza. Se questo soddisfa meglio lo squisito senso di tecnica giuridica al quale si riferisce l'onorevole Bulloni, noi saremmo disposti a togliere la parola «eccezionali».
Presidente Terracini. Allora s'intende tolta la parola eccezionale.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. D'accordo.
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Ritengo invece che la parola «eccezionali» sia necessaria e ne spiego le ragioni.
Essa era nel testo. La Commissione della quale faccio parte l'ha ritirata. Credo di dover illustrare qui brevissimamente le ragioni per le quali ritengo di mantenerla, perché in questo capoverso, che è inspirato proprio da quei sentimenti di reazione legislativa ai fatti che si sono svolti precedentemente, l'accento era proprio sulla parola «eccezionali», e noi adesso verremmo a togliere la parola che intendevamo porre in evidenza. Quindi sono del parere che la soppressione di questa parola muti profondamente il significato di quel capoverso. Ecco la ragione per la quale sostengo che la parola «eccezionali» debba restare.
Il caso di flagranza è un caso di legge, non è un caso eccezionale. Quindi noi parliamo di casi eccezionali: cioè, questa facoltà che noi, obtorto collo, abbiamo dato alla polizia di provvedere al fermo, la consentiamo solo in casi eccezionali. La parola «eccezionali» è la parola sulla quale tutto il capoverso regge.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Mi consenta l'onorevole Presidente di rispondere brevemente all'onorevole Lucifero, il quale ha compreso che solo per condiscendenza verso l'onorevole Bulloni la Commissione era disposta a sopprimere la parola «eccezionali». Se l'onorevole Lucifero, al contrario, v'insiste e l'Assemblea è del suo parere, noi non ce ne dorremo.
Mi permetto di ricordare la fine del secondo capoverso, dopo la modifica accolta dalla Commissione, verrebbe modificata così: «restano prive di effetti giuridici» invece di «prive di ogni effetto».
Presidente Terracini. Onorevole Caroleo, ella insiste sull'emendamento?
Caroleo. Io, dopo quanto ha spiegato e in parte ammesso il Presidente della Sottocommissione, non insisto. Però vorrei domandare all'onorevole Tupini un chiarimento, che egli non mi ha dato, a proposito delle conseguenze della frase: «Restano prive di ogni effetto» che è divenuta ora «prive di effetti giuridici», in relazione a quel sospetto, che potrebbe sorgere, di esonero di responsabilità dell'agente resosi colpevole di violazione di diritti, in contrasto con quanto è detto nell'articolo 22. La mia preoccupazione è suggerita principalmente dal fatto che nel vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 7, è stabilito l'esonero completo. Vi sono stati casi molto gravi, finiti con la liberazione totale dei funzionari e dello Stato.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Questo si riferisce soltanto alla persona per la quale si fosse addivenuti a misure di prevenzione, ma l'articolo 22 resta fermo. Siamo perfettamente d'accordo.
Bettiol. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Bettiol. Dopo lo sdoppiamento dell'articolo 8 sono venute in gran parte meno le ragioni che mi avevano portato a formulare il mio articolo; per cui ritiro il mio emendamento, insistendo soltanto sulla formula: «È vietata ogni violenza fisica o morale», perché dal punto di vista costituzionale è il termine più appropriato. Qui non siamo in sede di Codice penale, ma siamo in sede costituzionale, dove deve essere posta la norma fondamentale che poi, in sede penale, deve trovare la sua specificazione.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione mantiene la parola «punita» perché contiene anche il concetto del divieto.
Presidente Terracini. L'onorevole Costantini mantiene il suo emendamento?
Costantini. Sì, lo mantengo.
Presidente Terracini. L'onorevole Crispo rimette il suo primo emendamento all'articolo 8-bis. Però l'altro suo emendamento lo mantiene o lo ritira?
Crispo. Lo mantengo, perché ritengo sia un concetto del tutto diverso da quello espresso nell'articolo 21;
Presidente Terracini. L'onorevole Gabrieli mantiene il suo emendamento?
Gabrieli. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Tupini, non insisto e ritiro l'emendamento.
Presidente Terracini. L'onorevole Preziosi mantiene il suo emendamento?
Preziosi. Lo mantengo.
Presidente Terracini. L'onorevole Grilli mantiene la sua proposta?
Grilli. Io avevo presentato la mia proposta, non perché fossi contrario al principio contenuto nel capoverso dell'articolo 8, ma perché la norma è già contenuta nel Codice penale e mi sembra inutile. Comunque rinuncio all'emendamento, augurandomi che la nuova parola della Costituzione sia più efficace della vecchia parola del Codice penale.
Presidente Terracini. Onorevole Veroni, ella insiste nel suo emendamento?
Veroni. Non insisto.
Presidente Terracini. Onorevole Murgia, ella insiste nel suo emendamento?
Murgia. Io voglio precisare che se il mio emendamento fosse respinto nessun limite vi sarebbe alla carcerazione preventiva degli imputati. Il 20 per cento dei detenuti sono assolti in istruttoria dopo lunghissima carcerazione, talvolta anche di anni; escono dal carcere semidistrutti nel fisico e nello spirito e molte volte anche economicamente rovinati, senza che nessuna seria prova abbia legittimato tale lunga carcerazione. E ciò per qual motivo? Per il fatto che nessuna norma di legge né principio costituzionale imponevano al giudice, fino alla legge, inadeguata però, del 1944, un limite alla carcerazione preventiva. La Commissione pare — da ciò che ha affermato l'onorevole Presidente — che non ritenga materia costituzionale, ma di legislazione ordinaria il mio emendamento. Ma se ciò è, cito a sostegno della mia tesi la Costituzione degli Stati Uniti d'America e l'Habeas Corpus inglese, che impongono tassativamente non solo dei limiti alla custodia preventiva, ma sanciscono l'obbligo della concessione della libertà provvisoria ad eccezione di reati gravissimi come l'omicidio e qualche altro. Questo principio, che è insieme una garanzia fondamentale dell'imputato e un'alta esigenza di umanità, deve essere sancito nella Costituzione per far trovare al giudice il tempo onde chiudere entro il più breve termine l'istruttoria. Sono dunque costretto a mantenere il mio emendamento e sottoporlo al voto dell'Assemblea. (Approvazioni).
Presidente Terracini. Onorevole Bulloni, ella mantiene il suo emendamento?
Bulloni. Rinunzio, alla condizione che si aggiungano, come ho già detto, alla fine del secondo comma, le parole: «salvo il caso di flagranza di reato».
Presidente Terracini. Poiché la Commissione ha dichiarato che non accetta questa sua aggiunta, ella insiste soltanto su di essa o su tutto l'emendamento?
Bulloni. Soltanto sull'aggiunta.
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Domando un chiarimento per evitare forse una votazione. L'onorevole Tupini mantiene al terzo comma l'espressione: «in casi eccezionali»?
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La mantengo.
Lucifero. Allora non ho bisogno di insistere.
Presidente Terracini. Tutti gli emendamenti presentati mantengono la dizione del primo comma, e pertanto metto in votazione il primo comma dell'articolo:
«La libertà personale è inviolabile».
(È approvato).
Nell'emendamento proposto dall'onorevole Costantini si unisce il primo al secondo comma. Si tratta di vedere se l'Assemblea accetta questo criterio.
Pongo pertanto ai voti la proposta di fusione dei primi due commi dell'articolo.
(Non è approvata).
Si passa, quindi alla votazione del secondo comma.
L'onorevole Costantini intende che il secondo comma assuma la formula sintetica: «Le limitazioni sono tassativamente fissate dalla legge»?
Costantini. Essendosi già fatta la votazione, ritengo sia inutile.
Presidente Terracini. Desidero chiarire che la votazione fatta non influisce assolutamente sulla formula da lei proposta, che potrà esser messa in votazione. Ritiene che la votazione già fatta assorba il suo emendamento?
Costantini. Per me, sì.
Presidente Terracini. Resta, dunque, la formulazione nel testo della Commissione, salvo a votare successivamente la proposta Bulloni.
Pongo ai voti il secondo comma nel testo della Commissione, salvo la soppressione delle parole «o domiciliare»:
«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».
(È approvato).
Dobbiamo ora votare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bulloni:
«salvo il caso di flagranza di reato».
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevole Bulloni, noi potremmo accogliere il suo emendamento e metterlo in testa al secondo capoverso, senza togliere quella euritmia dell'articolo, che noi vogliamo conservare, e ciò anche al fine di una maggiore garanzia.
Veroni. Ma la flagranza è un caso di legge...
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Noi siamo disposti ad accettare l'emendamento Bulloni, che riguarda i casi di flagranza di reato e inserirlo nel primo rigo del secondo capoverso dell'articolo, dicendo perciò: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, ed in casi di flagranza di reato».
Bulloni. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Bulloni. Si tratta di una misura provvisoria. L'esigenza del rispetto della tecnica giuridica non è però soddisfatta. L'arresto in flagranza è un caso normale. È poi una incongruenza dire che nel caso di arresto in flagranza si possono prendere delle misure provvisorie. Un'altra osservazione è questa: all'arresto in flagranza non deve seguire la segnalazione all'autorità giudiziaria, ma deve seguire la denuncia. Io mi domando: a che scopo portare nella prima parte del terzo comma ciò che logicamente si fa a chiusura del secondo comma?
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La ragione è evidente: perché nel primo caso abbiamo soltanto contemplata la ipotesi di competenza dell'autorità giudiziaria. Le misure provvisorie si riferiscono solo ai casi di flagranza. Comunque la Commissione mantiene il testo proposto.
Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bulloni di aggiungere alla fine del secondo comma le parole:
«salvo il caso di flagranza di reato».
(Non è approvata).
Passiamo alla votazione del 3° comma. Gli emendamenti degli onorevoli Gabrieli e Caroleo sono stati ritirati.
Restano i seguenti emendamenti:
Al terzo comma, sostituire le parole: autorità di pubblica sicurezza, con le seguenti: autorità di polizia.
Crispo.
Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo: Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto, sostituendolo col seguente: La quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.
Preziosi.
Pongo in votazione il primo periodo del terzo comma nel testo della Commissione:
«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria».
(È approvato).
Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Crispo:
«Al terzo comma, sostituire le parole: autorità di pubblica sicurezza, con le seguenti: autorità di polizia».
Cifaldi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Cifaldi. Ritengo che sia opportuno aderire alla richiesta avanzata dall'onorevole Crispo, perché non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza.
L'onorevole Tupini, a mio parere, non ha dato chiarimenti sufficienti: ha solo affermato che la Commissione era attaccata a quella forma.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Ho detto che l'espressione «autorità di pubblica sicurezza» comprende sia la polizia che ogni altro ramo o settore di forza pubblica.
Cifaldi. A mio avviso, sembra che si faccia più che altro riferimento a quel corpo speciale che si chiama Corpo di pubblica sicurezza. Quando, invece, si vuol dire che tutte le autorità hanno questa facoltà, bisogna usare una frase più lata, diversamente andremmo a provocare delle interpretazioni che potrebbero lasciare gravi dubbiezze.
In effetti, i carabinieri possono essere autorità di polizia, così come, nei casi specifici, la «Celere» o qualunque altra forma di Corpo di polizia costituito.
E allora, quali possono essere le autorità che hanno questa facoltà? La forma più lata di «autorità di polizia» renderebbe indiscutibilmente più chiara la dizione.
Dichiaro quindi che voterò a favore della proposta Crispo.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Crispo.
(È approvato).
Passiamo ora alla votazione della seconda parte del terzo comma. Vi è a questo proposito l'emendamento Preziosi che tende a sostituire l'ultimo periodo col seguente:
«La quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto».
La diversità sostanziale dell'emendamento Preziosi sta nello stabilire un limite entro il quale deve avvenire la convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
Lucifero. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Voteremo a favore dell'emendamento Preziosi, perché se non stabiliamo un termine, daremo la possibilità al legislatore o di non stabilirne nessuno o di stabilire quello che vuole. La passata esperienza ci impone di stabilire dei limiti alla detenzione dell'individuo il quale non sia colpevole di un fatto specifico, ma sia tenuto, per semplice sospetto, in carcere.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi.
(Dopo prova e controprova è approvato).
Vi è la proposta dell'onorevole Caroleo — cui la Commissione ha dichiarato di accedere — di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «sono revocate» le altre: «di diritto».
Russo Perez. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Russo Perez. È pleonastico mettere «di diritto», perché, quando non si impone nessuna motivazione al provvedimento, si intende che esso è di diritto. Non ripetiamo parole inutili.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo «di diritto».
(Dopo prova e controprova non è approvato).
Vi è poi la formula proposta dalla Commissione, di sostituire nel terzo comma all'espressione «prive di ogni effetto» l'altra «prive di effetti giuridici». L'emendamento è stato accettato dalla Commissione.
Costantini. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Costantini. A me sembra più ampia la dizione «prive di ogni effetto», piuttosto che la dizione «prive di effetti giuridici». Mi pare che questa ultima formula sia limitata e circoscritta al solo campo legale o giuridico. Io proporrei quindi che si lasciasse il testo attuale: «prive di ogni effetto», nel quale è incluso anche l'effetto giuridico.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione non insiste in questa formulazione.
Presidente Terracini. Allora la proposta decade. Il terzo comma resta pertanto così formulato:
«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di polizia può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, la quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto».
Vi è poi l'ultimo comma dell'articolo:
«È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà».
Costantini. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Costantini. Penso che sia opportuno che l'Assemblea si pronunci sulla questione se il comma stesso debba o non rimanere.
Presidente Terracini. Mi permetta, onorevole Costantini, di dirle che v'era una proposta di soppressione dell'onorevole Grilli, la quale è stata ritirata. Non so quindi su quale base si possa mettere ai voti la soppressione.
Costantini. Anche nel mio emendamento vi è in sostanza la proposta di soppressione dell'ultimo comma, in quanto si domanda di sostituire l'articolo 8, come è formulato dalla Commissione, con un altro articolo che non contiene la disposizione dell'ultimo comma. Senza dirlo espressamente quindi se ne domanda la soppressione.
Presidente Terracini. Onorevole Costantini, si può anche accedere alla sua interpretazione, ma lei aveva presentato il testo di un articolo completo ed è evidente che è soltanto su quello che si vota. In ogni modo, avendo l'onorevole Grilli ritirato la sua proposta di soppressione, lei può farla sua.
Costantini. Allora faccio mia la proposta dell'onorevole Grilli per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8.
Presidente Terracini. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Costantini.
(Non è approvato).
Vi è ora da porre ai voti la proposta dell'onorevole Bettiol e altri tendente a sostituire alle parole: «È punita» le altre: «È vietata».
Lucifero. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Noi voteremo a favore della proposta dell'onorevole Bettiol, perché pensiamo che «vietata» sia una dizione tecnicamente più esatta.
Tonello. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tonello. Mi pare che sia bene lasciare la dizione «È punita», in quanto in essa è implicito anche il divieto.
Russo Perez. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Russo Perez. Ritengo che si debba dire «È vietata», nella Costituzione; la pena poi sarà stabilita dalla legge.
Presidente Terracini. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Bettiol, di sostituire: nell'ultimo comma dell'articolo 8 alle parole: «È punita» le altre: «È vietata».
(È approvata).
Pongo ai voti l'ultimo comma così modificato:
«È vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».
(È approvato).
Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Crispo:
«All'ultimo comma aggiungere: È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l'autorità di polizia procede».
Badini Confalonieri. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Badini Confalonieri. Ritengo che sia opportuno votare l'emendamento dell'onorevole Crispo per la seguente considerazione: Noi abbiamo adesso approvato una limitazione all'autorità di polizia. L'emendamento dell'onorevole Crispo costituisce altra opportuna limitazione ad eventuali arbitrî della polizia. Chiunque abbia esperienza di prassi giudiziaria sa che talora la polizia, non trovando l'inquisito, arresta i familiari nella speranza che l'inquisito si presenti. Questo si vuole vietare con l'emendamento dell'onorevole Crispo.
Mi pare che l'osservazione fatta dal Relatore della Commissione, cioè che l'articolo 21 stabilisce che la responsabilità penale è personale, sia un fuor di luogo, perché l'articolo 21 è una norma di carattere penale, mentre nella fattispecie ci troviamo di fronte — ripeto — ad una limitazione ed inibizione contro possibili arbitrî della polizia.
Presidente Terracini. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Crispo.
(È approvato).
Vi è ora l'emendamento proposto dagli onorevoli Murgia, Avanzini, Benvenuti:
Aggiungere in fine:
«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».
Laconi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Laconi. Dichiaro che voteremo contro questo emendamento, per quanto ci rendiamo perfettamente conto dell'esigenza contenuta nella proposta. L'esigenza è giusta, però l'emendamento non dice nulla; è così vago e generico che il suo contenuto può ritenersi già implicito. Ed è una questione, soprattutto, che deve essere trattata dal Codice di procedura penale, non dalla Costituzione. Per tutte queste ragioni noi voteremo contro.
Rossi Paolo. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Rossi Paolo. Personalmente voterò l'emendamento, perché è difficile che la Costituzione prestabilisca i termini della carcerazione preventiva. Ma se la Costituzione non li stabilisce, il Codice di procedura penale può stabilirli a sua volta. Una delle cose veramente gravi della riforma penale fu precisamente l'abolizione dei termini della carcerazione preventiva. Se noi, pertanto, non stabiliamo indiscutibilmente questo principio nella Costituzione, può darsi che il legislatore lo dimentichi. È per questo che io voterò a favore.
Lucifero. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Noi voteremo a favore della proposta di emendamento presentata dall'onorevole Murgia. È necessario, infatti, che un limite sia stabilito: tutti gli emendamenti che stiamo votando sono nello stesso spirito; un limite ci deve essere, così che noi non apprenderemo più che degli innocenti vengano assolti dopo 16 o 20 mesi di detenzione.
Russo Perez. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Russo Perez. Vorrei ricordare che in alcuni nostri Codici, come in quello anteriore alla legge del 1913, i limiti della carcerazione preventiva non esistevano; ed accadeva così che un individuo facesse mesi ed anche anni di carcerazione preventiva per poi sentirsi dichiarare innocente.
Se, quindi, nella Carta costituzionale non venga stabilito che i limiti della carcerazione preventiva debbono essere fissati dalla legge, il Codice di procedura penale potrebbe farne a meno.
Bettiol. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Bettiol. Il Codice di procedura penale stabilisce i termini delle istruttorie, che vengono calpestati, per garantire la libertà individuale. Credo sia opportuno di fissare limiti precisi di là dai quali non si possa andare. Dichiaro pertanto di votare a favore.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Murgia:
«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».
(È approvato).
Con ciò è stato approvato tutto il testo dell'articolo 8, di cui dò lettura nella sua formulazione complessiva:
«La libertà personale è inviolabile.
«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di polizia può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, la quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.
«È vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
«È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l'Autorità di polizia procede.
«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».
A cura di Fabrizio Calzaretti