Evoluzione dell'Articolo

Il 15 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nel quadro dell'unitą e indivisibilitą dello Stato le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati negli articoli seguenti.

Alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali approvati con legge costituzionale».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 106.

La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo.

Adegua i principī ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo.

Adegua i principī ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pił ampio decentramento amministrativo; adegua i principī ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pił ampio decentramento amministrativo; adegua i principī ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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A cura di Fabrizio Calzaretti