Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pił ampio decentramento amministrativo; adegua i principī ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
A cura di Fabrizio Calzaretti