[Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Corte costituzionale.]

Cappi, prima di esaminare l'articolo 5, crede opportuno che nel verbale si faccia menzione che nel progetto Calamandrei era prevista l'istituzione dell'ufficio del Pubblico Ministero, presso la Suprema Corte, sia quale tramite attraverso cui il cittadino avrebbe potuto proporre il ricorso di incostituzionalità, sia per ragioni di euritmia, non potendosi ammettere un giudice che si trovi davanti ad una sola parte. Il Comitato, invece, ha ritenuto che la funzione del Pubblico Ministero presso la Corte sia superflua e che il giudice assuma sempre una posizione di centro fra le parti, in quanto la parte che impugna sarà assistita dal suo patrono e il Governo, che avrà interesse a difendere la costituzionalità della legge, sarà rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

Bulloni non crede concepibile una impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, senza un organo, come il Pubblico Ministero, che difenda le ragioni della legge che, fino a prova contraria, si presume conforme alla Costituzione.

Quindi, non tanto per ragioni di euritmia, quanto per motivi attinenti alla funzionalità del Collegio giudicante, ritiene che presso la Corte Suprema debba essere istituito il Pubblico Ministero.

Laconi trova fondata l'osservazione dell'onorevole Bulloni, sebbene a suo giudizio il Pubblico Ministero, più che il potere esecutivo, rappresenti le ragioni del potere legislativo.

Cappi non è persuaso delle ragioni addotte dall'onorevole Bulloni. Non può immaginare infatti un Pubblico Ministero che difenda una presunzione di legalità, anche quando potrebbe essere convinto che una legge è incostituzionale.

Il Presidente Conti osserva che la Corte costituzionale non deve essere concepita come un organo giurisdizionale ordinario, ma come un organo superiore che giudica, senza che le parti agiscano nel modo ordinario, senza, cioè, la procedura comunemente seguita davanti a tutte le giurisdizioni.

Ambrosini fa presente che l'onorevole Calamandrei, nel proporre l'istituzione del Pubblico Ministero presso la Corte costituzionale, si riferiva alla nozione storica dell'istituto e alla necessità che nello svolgimento della controversia avanti alla Corte non vi sia una sola parte, quella cioè del ricorrente, ma anche la parte resistente, il Pubblico Ministero. Osserva che non occorre l'istituzione del Pubblico Ministero presso la Corte per l'esplicazione della funzione suaccennata, giacché le ragioni della parte resistente, e cioè dello Stato ed eventualmente delle Regioni, possono bene essere sostenute dall'organo che normalmente ha questo compito, cioè dall'Avvocatura dello Stato, alla quale istituzionalmente è attribuita la consulenza legale e la difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti previsti dalla legge.

Ritiene in conseguenza che non sia necessaria l'istituzione del Pubblico Ministero e che si renda d'altra parte opportuno fare un richiamo espresso all'Avvocatura dello Stato.

Il Presidente Conti si associa alle considerazioni dell'onorevole Ambrosini, soprattutto per l'opportunità di non creare una complicata organizzazione di funzionari, quale sarebbe necessaria per il funzionamento del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte.

Leone Giovanni, Relatore, si rende conto dell'esigenza prospettata dall'onorevole Bulloni, nel senso che la presenza di due parti serve senza dubbio a delineare meglio le questioni. Non occorrendo però un organo che abbia una particolare investitura, che sia cioè la voce del potere esecutivo, o di quello legislativo, ritiene che potrebbe essere utilizzato l'istituto dell'Avvocatura dello Stato, stabilendo — in sede di Sottocommissione — che tale istituzione partecipi al giudizio di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale. In questo modo, crede che possano essere soddisfatte tutte le esigenze.

Bulloni non vede come possa concepirsi un organo giurisdizionale senza un organo requirente. Gli sembra che siano la natura e la stessa funzione dell'organo giurisdizionale che impongano la presenza dell'organo requirente, il quale non può essere sostituito dall'Avvocatura dello Stato.

Leone Giovanni, Relatore, fa notare che attualmente al Consiglio di Stato funziona come Pubblico Ministero l'Avvocatura dello Stato. Nei riguardi della Corte costituzionale pensa che potrebbe adottarsi la procedura in uso presso il Consiglio di Stato, nel senso che l'Avvocatura dello Stato dovrebbe intervenire sia contro che a favore della impugnativa.

Targetti concorda con gli onorevoli Ambrosini e Leone, anche perché, come ha detto il Presidente, la Corte costituzionale non ha carattere di organo prettamente giudiziario. Dato però che quest'organo è investito anche della competenza a giudicare i Ministri e il Capo dello Stato, domanda se in questi casi sia concepibile un giudizio senza il rappresentante dell'accusa.

Ambrosini riconosce la fondatezza dell'osservazione, ma osserva che la Camera dei Deputati, nell'accusare, designa anche la persona che deve sostenere l'accusa.

Leone Giovanni, Relatore, osserva che nella legge processuale prevista dall'ultimo articolo si potrà tener conto della esigenza che nei giudizi concernenti il Presidente della Repubblica ed i Ministri vi sia un rappresentante della Camera dei Deputati.

Il Presidente Conti avverte che rimarrà consacrato a verbale che la eventualità prospettata dall'onorevole Targetti dovrà essere considerata dal futuro legislatore. Circa il Pubblico Ministero, ritiene che la maggioranza sia favorevole al principio che tale organo non debba essere istituito presso la Corte costituzionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti