[Il 2 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 136 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 128. Se ne dia lettura.
Schiratti, Segretario, legge:
«Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.
«La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente od organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.
«Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali».
Presidente Terracini. Ricordo che sono stati già svolti e mantenuti i seguenti emendamenti:
«Sopprimere i primi due commi.
«Sostituire il terzo col seguente:
«Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.
«Arata».
[...]
«Al primo comma, sopprimere le parole: ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata.
«Bertone».
«Al secondo comma, alle parole: cinquanta deputati, sostituire: cento deputati e cinquanta senatori; alle parole: un Consiglio regionale, sostituire: cinque Consigli regionali; e alle parole: non meno di diecimila elettori, sostituire: non meno di cinquantamila elettori.
«Targetti».
«Al secondo comma, sopprimere le parole: da un Consiglio regionale.
«Bertone».
«Al secondo comma, sopprimere le parole: da non meno di diecimila elettori.
«Nobile».
«Aggiungere, subito dopo il secondo comma, il comma seguente:
«Per le leggi riguardanti le Regioni la dichiarazione di incostituzionalità deve essere promossa da almeno tre Consigli regionali se la disposizione riguarda genericamente le Regioni, o dal Consiglio regionale della Regione a cui è limitata la disposizione.
«Bertone, Bubbio».
«Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il magistrato dovrà rimettere gli atti alla Corte costituzionale quando ritenga che le leggi che dovrebbe applicare siano contrarie alla Costituzione dello Stato.
«Mastino Pietro».
Si era riservato il diritto ai colleghi di presentare nuovi emendamenti in relazione al testo che sarebbe stato approvato dell'articolo 127.
L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:
«Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
«Ciascun Consiglio regionale può eccepire l'incostituzionalità di una legge che riguardi direttamente la regione che rappresenta».
L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato, a sua volta, il seguente testo sostitutivo dell'articolo 128:
«Ogni giudice potrà rilevare l'incostituzionalità degli atti aventi efficacia di legge ordinaria non applicandoli al caso deciso, senza sospenderne l'osservanza o annullarli.
«Quando lo ritenga opportuno il giudice potrà rimettere la questione di incostituzionalità alla Corte costituzionale e dovrà farlo in caso di giudicati contrastanti al riguardo.
«L'annullamento di una legge ordinaria invalida da parte della Corte costituzionale avrà efficacia oggettiva e potrà, inoltre, essere promosso in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori, o da qualsiasi cittadino che dimostri di avervi interesse per la lesione di un suo diritto o interesse costituzionalmente garantito».
C'è da rammaricarsi che l'onorevole Codacci Pisanelli non abbia presentato prima questo emendamento.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Devo dichiarare, a nome del Comitato, che non ci possiamo pronunciare formalmente su emendamenti presentati alla ultimissima ora. Avremmo bensì, per regolamento, il diritto di chiedere ventiquattr'ore di tempo per esaminare gli emendamenti proposti in Assemblea; ma non è possibile ricorrere a tale rinvio, ora che siamo così stretti dal tempo. Rivolgo, quindi, un appello a voi, perché rinunciate più che è possibile ai vostri emendamenti, rimettendovi caso mai alla Commissione per il coordinamento e la revisione finale.
La Commissione non si può pronunciare. (Approvazioni).
Presidente Terracini. Non posso che appoggiare le considerazioni fatte dall'onorevole Ruini.
A proposito dell'articolo 123 non è avvenuto, come per altri articoli, che la Commissione o alcuni colleghi abbiano presentato all'ultimo momento un nuovo testo. Il testo della Commissione dell'articolo 128 è stato pubblicato otto mesi fa, e pertanto tutti coloro che volevano proporre emendamenti hanno avuto a loro disposizione un'enorme quantità di tempo.
Il presentarli adesso, nel minuto immediatamente precedente alla votazione, evidentemente non trova giustificazioni; e tuttavia io li porrò ugualmente in votazione, perché vincolato da quella dichiarazione dell'altro giorno, che del resto non riguardava questi emendamenti; ma non potrò concedere ai presentatori la parola per svolgere le loro proposte.
L'onorevole Mortati presenta ora il seguente nuovo testo:
«La questione di illegittimità costituzionale di una norma o atto avente forza di legge, che sia rilevata di ufficio nel corso di un giudizio o sollevata dalle parti e non sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa per decisione alla Corte costituzionale.
«Il ricorso per illegittimità costituzionale può essere prodotto direttamente innanzi alla Corte costituzionale nel termine che sarà fissato dalla legge, da chi pretenda direttamente leso dalla norma un suo diritto o interesse legittimo, e, inoltre, anche senza questo interesse, dal Governo o da un decimo dei membri di ciascuna Camera.
«La sentenza della Corte costituzionale che dichiara la incostituzionalità di una norma è pubblicata nei modi prescritti per le leggi entro 15 giorni dalla sua emissione ed ha per effetto la sospensione della efficacia della norma.
«Il Parlamento provvede alla sua abrogazione, procedendo al regolamento dei rapporti che sia reso da essa necessario».
Invito l'onorevole Ruini a esporre il parere della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La proposta dell'onorevole Mortati coincide in alcuni punti con quello che era il testo della Commissione dei Settantacinque; in altri punti invece se ne distacca.
Il primo comma coincide con la sostanza del testo della Commissione, e potrebbe da questa essere accolto. Riguarda l'ipotesi che la questione di incostituzionalità, sorga nel corso di un giudizio; essa dovrà esser rimessa alla Corte. Nell'emendamento Mortati si tratta di mere modifiche formali, che è meglio rinviare al coordinamento.
Vi sono poi nel testo Mortati punti nuovi. Uno di essi è, che chiunque venga leso in un suo diritto o interesse legittimo da una norma di cui ritenga l'incostituzionalità, può direttamente adire la Corte costituzionale. Non è più il caso del primo comma, cioè delle eccezioni che possono venir presentate nel corso di un giudizio e che debbono essere rimesse alla Corte costituzionale, perché decida. Vi è una facoltà del soggetto, di un diritto o interesse leso di promuovere direttamente il giudizio della Corte costituzionale.
Sopra questo punto, io non avrei alcuna difficoltà; ritenendo però che anche qui la forma dell'emendamento debba essere riveduta.
Altro punto dell'emendamento dell'onorevole Mortati — e qui ci incominciamo a distaccare — è che verrebbe tolto quanto la Commissione dei Settantacinque aveva proposto sulla possibilità di provocare il giudizio della Corte, non solo in base ad eccezione o ricorso di un soggetto singolo di diritto o interesse legittimo concretamente ed attualmente leso; ma anche per mezzo di una specie — diciamo così — di azione popolare; svolto nell'interesse generale, anche senza che sia già avvenuta una lesione concreta, per il pericolo che ha in sé, virtualmente, la norma incostituzionale. L'azione poteva essere esercitata dal governo, da cinquanta deputati o senatori, da diecimila elettori o da un organo o ente a cui è autorizzato da legge. Il testo della Commissione dei Settantacinque è pubblicato da otto mesi. Ad un tratto l'onorevole Mortati ha proposto di sopprimere questa seconda forma di ricorso, popolare e collettiva. Ma ha poi, a poche ore di intervallo, mutate di nuovo le sue proposte.
Mortati. Non è esatto, le ho lasciato ieri il testo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ieri lei proponeva di sopprimere la seconda via. Oggi non più; la lascerebbe pel Governo e per un numero di deputati e senatori...
Mortati. Un decimo dei membri della Camera.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sarebbe tolta la possibilità di ricorrere nell'interesse generale ai diecimila elettori o agli altri enti che sono determinati dalla legge.
Non posso pronunciarmi a nome della Commissione; ma esprimo il mio punto di vista personale, che non sia opportuno eliminare tutto ciò che si riferisce al ricorso in via generale, al ricorso complessivo, che può basarsi non sopra una violazione concreta, diretta, attuale di un diritto o interesse particolare, ma sopra una visione più complessa e larga di incostituzionalità della legge.
Aggiungo che facendo questo, lungi dall'andare incontro a quel pericolo che è stato accennato nella discussione generale, di tenere il Paese in continuo sovvertimento, si va incontro alla legalità, perché invece di autorizzare, o per lo meno, di rendere possibili agitazioni anche violente, quando un dato numero di elettori, quando una collettività invochi una decisione della Corte costituzionale, ci si mette nella via della legalità.
[...]
Riassumendo: 1°) resta fermo che la Corte sia investita di ogni eccezione di incostituzionalità che sorga in un giudizio; 2°) si può accettare che, come l'onorevole Mortati propone, l'azione possa essere direttamente promossa alla Corte da un singolo leso in un suo diritto o interesse legittimo; 3°) bisogna mantenere più in pieno l'azione popolare e collettiva nell'interesse generale; 4°) è da respingere la figura della sospensione, mantenendo quella della cessazione d'efficacia. Tale è il mio preciso pensiero. (Approvazioni).
[...]
Presidente Terracini. L'onorevole Martino Gaetano ed altri presentano ancora il seguente emendamento:
«Aggiungere, in fine, il seguente comma: Nella ipotesi di cui al primo comma di questo articolo la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte non si applica alla controversia».
[...]
Presidente Terracini. È stato presentato un emendamento soppressivo del primo comma dall'onorevole Gullo, al quale faccio rilevare che c'è già un emendamento del genere: quello dell'onorevole Arata.
Gullo Fausto. Mi associo a quello.
Presidente Terracini. Domando ai presentatori degli ultimi emendamenti se li mantengono.
[...]
Presidente Terracini. Onorevole Targetti, l'emendamento che ha ora presentato è subordinato all'accettazione dell'altro suo emendamento?
Targetti. È un completamento.
Presidente Terracini. Onorevole Martino Gaetano, conserva il suo emendamento?
Martino Gaetano. Lo conservo.
Presidente Terracini. Per l'emendamento Mortati, l'onorevole Ruini accetterebbe la formulazione dei due primi commi?
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'onorevole Mortati potrebbe acconsentire a rimanere al testo della Commissione che, in sede di coordinamento, terrebbe conto delle sue proposte di forma; e sarebbe disposta, con l'autorizzazione dell'Assemblea, ad ammettere il ricorso diretto dell'interessato, leso in concreto, alla Corte. Si potrebbe, per quanto riguarda il ricorso popolare e collettivo, nell'interesse generale, togliere la richiesta dei diecimila elettori e non accontentarsi della richiesta d'una sola Regione, ma di tre (considerando che una Regione potrà da sola ricorrere al pari d'un singolo quando si tratti di concreta lesione da essa sofferta). Ma dovrà rimanere, pel rimanente, quanto prevede il testo della Commissione. E così pure dovrà rimanere la cessazione d'efficacia, e non la sospensione.
L'Assemblea potrebbe autorizzare il Comitato ad adottare un testo definitivo, da sottoporre poi all'Assemblea stessa in sede di coordinamento.
Laconi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Laconi. Come membro del Comitato di redazione dissento: non posso accettare alcuno degli emendamenti Mortati. Desidererei che si rimanesse fermi al testo originario.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'ho dichiarato.
Presidente Terracini. Lei ha dichiarato che si resta al testo, salvo il consenso dell'onorevole Mortati ad accogliere alcune modificazioni formali. Ma quella che, a parer mio — non starebbe a me il sottolinearlo — è una modificazione molto importante, cioè accettare la facoltà di ricorso per incostituzionalità anche da parte del singolo, non credo possa essere accolta dall'Assemblea implicitamente: occorre votarla formalmente. È uno di quei punti essenziali sui quali l'onorevole Laconi ha dichiarato di dissentire. Desidero sapere se questo secondo comma dell'onorevole Mortati è accettato dalla maggioranza della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non può, allo stato delle cose, che mantener fermo il suo testo. A titolo personale, ho espresso il mio avviso sull'emendamento Mortati:
Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?
Codacci Pisanelli. Dato che non mi è stato concesso illustrare il mio emendamento, vorrei dire le ragioni per cui lo ritiro.
Presidente Terracini. Ritengo che lei debba attribuire a se stesso la mancata illustrazione del suo emendamento. Il testo dell'articolo è pubblicato da otto mesi. Mi pare strano che un collega, così profondo conoscitore di dottrine giuridiche, abbia bisogno di attendere l'ultimo minuto per presentare non un piccolo emendamento formale, ma un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo. È evidente che non potevo permetterle di svolgerlo in questo momento. Ad ogni modo ha facoltà di esporre le ragioni per cui lo ritira.
Codacci Pisanelli. Chiedo scusa all'onorevole Presidente se soltanto ora ho presentato questo emendamento; ma, appunto perché mi occupo di discipline giuridiche, confesso che ancora oggi ho gravissimi dubbi per quanto riguarda la istituzione della Corte costituzionale, che pure ho invocata.
Con l'emendamento proposto io desideravo far presente anzitutto l'opportunità di fare in modo che l'incidente di incostituzionalità non desse luogo a quelle complicazioni ed a quelle gravose spese, che sarebbero necessarie, se ogni volta si dovesse finire dinanzi alla Corte costituzionale, per far risolvere l'incidente d'incostituzionalità di una legge. Per tale ragione, proponevo, secondo il sistema accolto anche in altri ordinamenti, che la questione di incostituzionalità potesse essere risolta da qualunque giudice.
In secondo luogo, avevo ritenuto opportuno di riconoscere ai giudici la facoltà di rinviare essi i casi di dubbio o le questioni d'incostituzionalità alla Corte costituzionale, per una soluzione definitiva, specialmente nei casi controversi.
Finalmente avevo esaminato la possibilità del ricorso principale alla Corte costituzionale, per ottenere la dichiarazione di invalidità di una legge ordinaria, perché ci stiamo occupando della legge ordinaria, che abbiamo distinto dalla legge costituzionale.
[...]
Finalmente, ritenevo opportuno che si chiarisse questo concetto, scopo di praticità, per rendere più facile e più spediti i giudizi. Si pensi quello che avverrà qualora sia sollevata dinanzi a una Pretura la questione di incostituzionalità di una legge; si dovrà andare dinanzi alla Corte costituzionale; potrà essere un comodo espediente processuale, per rendere interminabili le liti.
Per queste ragioni io proponevo quell'emendamento. Dato che non abbiamo la possibilità di esaminare a fondo il problema, sono costretto a ritirarlo.
[...]
Gullo Fausto. Se deve restar ferma la prima parte dell'articolo 128, trovo che l'emendamento dell'onorevole Mastino Gesumino è saggio e giudizioso; ma in realtà è saggio e giudizioso, appunto perché in parte corregge il sostanziale vizio della norma, che è quello di concedere al privato, al singolo, la facoltà di mettere in moto il funzionamento della Corte delle garanzie costituzionali. Sennonché io ho presentato un emendamento soppressivo della prima parte dell'articolo 128, sul quale richiamo l'attenzione dell'Assemblea, che forse non ha esaminato a fondo le aberranti conseguenze alle quali può portare la norma proposta. Si dà al singolo la facoltà di adire la Corte costituzionale per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità della legge; badate, al singolo, che è proprio il meno indicato a farlo, cioè a colui che esamina la incostituzionalità della legge attraverso l'angolo visuale di ciò che egli crede un suo diritto.
Evidentemente la giustizia ideale sarebbe questa: che la sistemazione giuridica del fatto venisse dopo il fatto; ma poiché questo non è possibile, per mille ed una ragione, che non starò qui ad elencare, si fa ricorso alla legge, ossia alla sistemazione giuridica che viene prima del fatto. Da questo punto di vista la legge non è che una forma di transazione tra questa giustizia ideale, che è irraggiungibile, e quella giustizia che è possibile raggiungere nel tempo e nell'ambiente in cui viviamo. Ma è evidente che, appunto perché transazione, la legge non si attaglia a tutti i casi. La legge ha davanti a sé la maggior parte dei casi; o meglio la forma che quella data ipotesi assume nel maggior numero dei casi. Ma non c'è legge ottima, la quale in un qualche caso particolare non si dimostri addirittura iniqua, e ciò appunto perché il legislatore non riesce a prevedere tutti i casi, ed anche prevedendoli, non può contenerli tutti in una stessa disposizione di legge. Sennonché è umano che il privato guardi la legge dal punto di vista del suo caso singolo; e non infrequentemente anche il giudice cede a questa necessità. Noi tante volte chiamiamo aberranti delle massime giurisprudenziali, appunto perché le valutiamo al di fuori del caso concreto che le ha determinate, e non consideriamo che il giudice è portato ad affermare quella illogicità giuridica, appunto perché egli vuole ad ogni costo fare aderire la legge, che resiste a ciò, al fatto così come a lui si presenta. Ora, dire al privato, che si sente leso da una norma di legge: tu hai la facoltà di adire la Corte costituzionale, perché essa esamini la incostituzionalità della legge, vuol dire innanzi tutto dargli un mezzo defaticatorio al quale ricorrerà, non foss'altro per ritardare la conclusione del giudizio, senza considerare l'enormità di lavoro che noi daremmo alla Corte, ove ogni privato avesse tale facoltà. Ma anche a non tener conto di tutte queste difficoltà pratiche, v'è che la Corte costituzionale deve giudicare della costituzionalità della legge prescindendo dal fatto singolo, cioè in astratto, senza che il suo giudizio sia fuorviato dall'esame del caso concreto. Quindi dare al singolo il diritto di adire la Corte nel momento in cui è pendente un giudizio a cui egli sia direttamente interessato, è stabilire una norma oltremodo pericolosa. Né vedo alcuna ragione che la spieghi. Allorché si demandava alla Magistratura ordinaria questa materia, si spiegava che la parte potesse proporre l'eccezione di incostituzionalità; ma quando a richiedere che si proceda a tale esame noi abilitiamo un certo numero di elettori o il Governo o un Consiglio regionale, non c'è motivo di pensare che possa essere incostituzionale una legge, contro la quale nessuno ha creduto di proporre la eccezione di incostituzionalità. Ciò nonostante si propone di dare al privato la facoltà di adire la Corte costituzionale, di mettere in movimento questo meccanismo così complicato e complesso, per far dichiarare l'incostituzionalità di una legge, che è pur stata accettata da tutti, tanto che i mezzi ordinari di opposizione non sono stati messi in moto.
Presidente Terracini. Onorevole Gullo, la prego di concludere.
Gullo Fausto. Signor Presidente, sento in coscienza di dover esprimere queste mie idee perché vedo chiaramente il pericolo enorme a cui si va incontro con questa norma.
Presidente Terracini. Non le voglio contrastare l'esercizio di un suo dovere di coscienza; ma le assicuro che queste cose sono già state dette.
Gullo Fausto. Vorrei aggiungere una altra cosa soltanto. La norma dispone che la proposta della parte passa alla Corte costituzionale, ove il giudice non la ritenga manifestamente infondata. È una maniera questa di andare incontro alla possibilità di mille ingiustizie. Perché, cosa deve fare il giudice per dire se l'eccezione è o non è manifestamente infondata? Deve evidentemente sottoporla al suo esame, il quale può essere rigoroso o benevolo, secondo il criterio e il temperamento del giudice. Non parlo di malafede. Ed è già questo un inconveniente grave.
Ancora: la questione va alla Corte costituzionale quando un altro giudice, sia pure in seguito ad un esame non approfondito, ha già manifestato la sua opinione sulla incostituzionalità. Anche questo mi pare aberrante, perché la Corte costituzionale non è detto che sia un giudice d'appello di fronte al giudice ordinario. E in questo caso sarebbe appunto un giudice d'appello, dato, ripeto, che il giudice, dinanzi al quale si eccepisce l'incostituzionalità, deve fare un esame per accertare se l'eccezione sia manifestamente infondata.
Per tutte queste ragioni, prego l'Assemblea di accogliere l'emendamento soppressivo di questa prima parte dell'articolo 128.
Rossi Paolo. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Rossi Paolo. Vorrei rispondere brevissimamente all'onorevole Gullo.
L'onorevole Laconi era preoccupato che fosse accettato l'emendamento Mortati e insisteva perché la Commissione non si distaccasse dal testo originario. Ora l'onorevole Gullo combatte quel testo.
Non accettiamo né l'emendamento Mortati, né l'emendamento soppressivo dell'onorevole Gullo, al quale mi permetto rivolgere una domanda: desidera egli, nel suo sistema, che le eccezioni di incostituzionalità siano per sempre vietate al singolo, al privato? Noi abbiamo creato un giudice esclusivo in materia di legittimità costituzionale. Attualmente, nel sistema finora vigente, un privato può davanti a un giudice ordinario eccepire l'incostituzionalità della legge...
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Della legge no.
Rossi Paolo. Mi correggo, non della legge, evidentemente, ma di decreti e provvedimenti. Invece la Commissione ha concepito un sistema per cui giudice esclusivo delle questioni di questa natura sia la Corte costituzionale.
Onorevole Gullo, desidera ella togliere al privato il diritto di eccepire l'incostituzionalità di fronte a qualsiasi giudice?
Gullo Fausto. Sì.
Rossi Paolo. Badi, allora, che questo sistema è estremamente pericoloso.
Mi consenta di richiamare la sua attenzione sugli articoli 20 e 21 della Carta costituzionale, a titolo d'esempio.
Dice l'articolo 20:
«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso.
«Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge».
E l'articolo 21:
«La responsabilità penale è personale.
«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
«Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
«Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
Supponga, per avventura, che nessun Consiglio regionale si sia mosso, che i cinquanta deputati non si siano mossi e che, per la prima volta, un imputato venga a trovarsi di fronte ad un magistrato, il quale potrebbe infliggergli anche la pena di morte, in virtù di un decreto incostituzionale. Che cosa deve fare il suo difensore?
Istituita la Corte costituzionale, non possiamo fare altro se non pregarvi di votare a favore del testo così come esso è stato concepito, perché appare estremamente pericoloso sia togliere al privato il diritto di sollevare l'eccezione d'incostituzionalità, sia lasciare che di siffatta eccezione possono decidere altri giudici.
Mastino Pietro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Mastino Pietro. Dichiaro che voterò a favore del comma dell'articolo 128. Ritengo che noi dobbiamo soprattutto impedire che i principî sanciti nella Costituzione vengano violati. Francamente non intendo perché il magistrato, quando si trovi dinanzi ad una legge che egli, nella propria intelligenza e nella propria coscienza, giudichi anticostituzionale, non debba manifestare questo suo convincimento.
Si intende bene che non egli potrà decidere, ma egli dovrà pure avere la facoltà di rimettere la decisione alla Corte costituzionale. Non comprendo, d'altra parte, perché il privato, cui è stata già concessa la possibilità che gli sia resa giustizia di fronte a minori disposizioni di legge, non debba invece averla di fronte a quella che sarebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali e, cioè, alla violazione delle tavole statutarie, poste a fondamento dello Stato. Ammettendo, invece, il diritto di ricorso del privato alla Corte costituzionale faremmo in modo che l'azione del privato si fonderebbe coll'interesse di tutto il Paese.
Voterò quindi in favore della prima parte dell'articolo.
Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, l'onorevole Arata che aveva presentato un emendamento soppressivo dei primi due commi, mi ha fatto pervenire adesso un altro emendamento, che deve naturalmente intendersi sostitutivo dei due precedenti. Esso è del seguente tenore:
«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi sull'incostituzionalità delle leggi».
Dominedò. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Dominedò. Debbo dichiarare, anche a nome dei miei colleghi di Gruppo, che noi voteremo per il testo della Commissione e quindi contro l'emendamento soppressivo, considerando che è proprio nella fase dell'applicazione del diritto che sorge l'esigenza di controllare se sia costituzionalmente valida la legge da applicare nel caso singolo.
Crediamo con ciò di affermare una più alta tutela della libertà del cittadino, in conformità di quanto già dispone in via generale l'articolo 19 della Costituzione, consacrando secondo i principî il diritto del singolo di sollevare l'incidente di incostituzionalità, che il giudice è tenuto anche d'ufficio a deferire alla decisione della Corte costituzionale. Un limite già opera, ed è notevole — se mi permette l'onorevole Gullo — attraverso la delicata facoltà del magistrato di non rimettere la questione alla Corte, qualora egli ritenga manifestamente infondata l'eccezione.
Gullo Fausto. Il ricco potrà sempre adire l'Alta Corte, il povero mai.
Dominedò. Mi consenta, onorevole Gullo! Proprio se noi riconosciamo a qualunque cittadino il potere di sollevare l'incidente di costituzionalità idoneo ad essere senz'altro trasferito innanzi alla Corte costituzionale, evidentemente realizziamo una finalità che serve a neutralizzare la sua obiezione. È perciò che noi sosteniamo non solo la proponibilità nel corso di giudizio della eccezione di incostituzionalità, ma altresì il conseguente diritto di ogni cittadino, titolare di un diritto o di un interesse legittimo, di adire direttamente la Corte. In tal modo, anche nell'ambito del futuro sindacato di validità della legge, come già in quello dell'atto amministrativo, la lesione del singolo aprirà la via per un accertamento efficace erga omnes nell'interesse della comunità.
Riteniamo pertanto di attenerci allo spirito della Costituzione votando per il testo proposto dalla Commissione e contro l'emendamento soppressivo.
Presidente Terracini. Allora, possiamo passare alla votazione. Abbiamo, dunque, la proposta soppressiva dell'onorevole Gullo, che si riferisce al primo comma; poi abbiamo l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Arata, ancora per il primo comma; e poi vi sono emendamenti modificativi del testo del primo comma proposto dalla Commissione.
Ora, non so se nel caso concreto la proposta soppressiva possa e debba essere messa in votazione. Vorrei conoscere a questo proposito anche il parere dell'onorevole Ruini.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è questione di mia competenza, perché riguarda l'ordine dei lavori. Ad ogni modo personalmente non ho difficoltà.
Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione per prima la proposta soppressiva del primo comma dell'articolo 128 presentata dall'onorevole Gullo.
Sulla proposta di soppressione del comma è stato chiesto l'appello nominale dagli onorevoli Uberti, Moro, Ponti, Dominedò, Fabriani, Delli Castelli Filomena, Coppi, Bubbio, Nicotra Maria, Ambrosini, Murdaca, Damiani, Alberti, Bosco Lucarelli, Ermini.
Lussu. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lussu. Penso che la procedura che si vorrebbe adottare adesso, votando la proposta soppressiva, non risponde alla prassi che costantemente in materia costituzionale da parecchio tempo abbiamo adottata.
L'altro giorno io proposi che si votasse un emendamento soppressivo. Mi fu giustamente risposto che questo non era possibile, poiché la consuetudine sempre seguita era per il contrario.
Credo quindi che non si possa ragionevolmente mettere ai voti per appello nominale questa proposta soppressiva.
Presidente Terracini. Onorevole Lussu, in precedenza qualche volta si è proceduto alla votazione di un emendamento soppressivo. Ad ogni modo, proprio per le considerazioni che lei ha espresso, mi sono rivolto al Presidente della Commissione per chiederne il parere e, soltanto dopo che egli si è dichiarato favorevole, ho dichiarato di porre in votazione la proposta soppressiva.
Presidente Terracini. Indico la votazione nominale sulla proposta soppressiva del primo comma dell'articolo 128.
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.
(Segue il sorteggio).
Comincerà dall'onorevole Arcaini.
Si faccia la chiama.
Molinelli, Segretario, fa la chiama.
Rispondono sì:
Allegato, Amadei.
Baldassari, Barbareschi, Barontini Anelito, Bartalini, Bernamonti, Bianchi Bruno, Bibolotti, Binni, Bonomelli, Bordon, Bosi.
Cacciatore, Carpano Maglioli, Colombi Arturo, Costa, Costantini, Cremaschi Olindo.
D'Amico Michele, De Michelis Paolo, D'Onofrio.
Fantuzzi, Farina Giovanni, Farini Carlo, Fedeli Armando, Finocchiaro Aprile, Fiorentino, Fogagnolo, Fornara.
Gallico Spano Nadia, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giolitti, Giua, Gullo Fausto.
Imperiale.
Laconi, Landi, La Rocca, Leone Francesco, Lombardi Carlo, Longo, Lozza.
Magnani, Maltagliati, Mancini, Massini, Massola, Merlin Angelina, Minella Angiola, Molinelli, Momigliano, Morandi, Musolino, Musotto.
Nasi, Negarville, Negro, Noce Teresa, Novella.
Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Pistoia, Priolo, Pucci.
Reale Eugenio, Ricci Giuseppe, Romita, Rossi Giuseppe, Rossi Maria Maddalena, Roveda, Ruggeri Luigi.
Saccenti, Sansone, Scarpa, Schiavetti, Sereni, Sicignano, Silipo, Simonini.
Targetti, Tega, Tomba, Tonello.
Vischioni.
Zanardi, Zappelli.
Rispondono no:
Aldisio, Ambrosini, Angelucci, Arcaini, Azzi.
Badini Confalonieri, Balduzzi, Baracco, Bastianetto, Bellato, Belotti, Benvenuti, Bernabei, Bertola, Bertone, Bettiol, Biagioni, Bocconi, Bonino, Bosco Lucarelli, Braschi, Brusasca, Bubbio.
Caccuri, Cairo, Calosso, Camangi, Camposarcuno, Candela, Canevari, Caporali, Cappa Paolo, Cappi Giuseppe, Cappugi, Carbonari, Carboni Angelo, Caronia, Carratelli, Cassiani, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavalli, Cevolotto, Chatrian, Chieffi, Ciccolungo, Cimenti, Cingolani Mario, Clerici, Coccia, Codacci Pisanelli, Colonnetti, Conti, Coppa Ezio, Coppi Alessandro, Corbino, Corsi, Cortese Pasquale, Cosattini, Cotellessa.
Damiani, D'Aragona, Del Curto, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Martino, De Mercurio, De Michele Luigi, De Palma, De Unterrichter Maria, Di Fausto, Di Giovanni, Dominedò, Dossetti.
Ermini.
Fabbri, Fabriani, Fantoni, Ferrarese, Ferrario Celestino, Ferreri, Franceschini, Froggio, Fuschini, Fusco.
Gabrieli, Galati, Galioto, Germano, Giacchero, Giannini, Giordani, Grilli, Gronchi, Guerrieri Emanuele, Guerrieri Filippo, Gui, Gullo Rocco.
Jervolino.
Lagravinese Pasquale, La Malfa, Lami Starnuti, Lettieri, Lizier, Lussu.
Macrelli, Magrini, Malvestiti, Marinaro, Marinelli, Martinelli, Martino Gaetano, Marzarotto, Mastino Gesumino, Mastino Pietro, Mattarella, Mazza, Meda Luigi, Mentasti, Miccolis, Micheli, Monterisi, Monticelli, Montini, Morini, Moro, Mortati, Murdaca.
Nicotra Maria, Notarianni, Numeroso.
Pacciardi, Pallastrelli, Paris, Pastore Giulio, Pat, Pecorari, Penna Ottavia, Pera, Perassi, Perlingieri, Perugi, Petrilli, Piccioni, Piemonte, Pignedoli, Ponti.
Quintieri Adolfo.
Rapelli, Recca, Rescigno, Rivera, Rodi, Rodinò Ugo, Rossi Paolo, Ruini, Rumor.
Saggin, Salerno, Salizzoni, Sampietro, Sardiello, Sartor, Scalfaro, Schiratti, Scoca, Segni, Spallicci, Spataro, Stella, Storchi, Sullo Fiorentino.
Terranova, Titomanlio Vittoria, Tosato, Tosi, Tozzi Condivi, Tremelloni, Treves, Trimarchi, Tumminelli, Turco.
Uberti.
Valenti, Valmarana, Veroni, Vicentini, Vigo, Villabruna, Volpe.
Zaccagnini, Zerbi, Zotta, Zuccarini.
Si è astenuto: Arata.
Sono in congedo:
Angelini.
Carmagnola, Cavallari.
De Vita, Dugoni.
Ghidini.
Jacini.
Preziosi.
Ravagnan, Rubilli.
Vanoni, Varvaro, Viale.
Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione nominale. Invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.
(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).
Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione nominale:
Presenti.......................... 287
Votanti...................... 286
Astenuto........................ 1
Maggioranza.............. 144
Hanno risposto sì......... 92
Hanno risposto no..... 194
(L'Assemblea non approva).
[...]
Presidente Terracini. Dato l'esito della votazione alla quale abbiamo proceduto prima dell'interruzione, in seguito alla quale è stata respinta la proposta soppressiva del primo comma dell'articolo 128, passiamo alla votazione della formulazione dell'onorevole Arata, il quale propone che ai due primi commi dell'articolo 128 si sostituisca il seguente:
«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi di incostituzionalità delle leggi».
Con questa proposta si rimettono alla legge tutte le disposizioni particolareggiate che sono contenute nel testo della Commissione.
La pongo ai voti.
(Dopo prova e controprova, è approvata).
Dato il risultato di questa votazione, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bertone, che avrebbe dovuto trovar posto dopo il secondo comma, s'intende decaduto.
A cura di Fabrizio Calzaretti