[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati. — Presidenza del Vicepresidente Targetti.]

Segue l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Persico:

«In ogni Regione è costituito un Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, composto, nei modi stabiliti dalla legge, da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

«Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organo di consulenza dei pubblici poteri nelle materie interessanti l'economia regionale, ed esercita tutte le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite».

Ha facoltà di svolgerlo.

Persico. Onorevoli colleghi, il mio emendamento non ha bisogno di dimostrazioni, perché è il corollario logico dell'articolo 92 che abbiamo approvato. L'articolo 92, con una innovazione molto importante, una delle più importanti della nostra Costituzione, ha stabilito che vi sarà un Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, ecc., come organo di consulenza del Parlamento e del Governo, e con iniziativa legislativa nella elaborazione della legislazione sociale, ecc.

Ora io ho proposto logicamente, come necessario corollario della esistenza di un Consiglio economico nazionale, la istituzione in ogni Regione di un Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, composto analogamente a quello che è il Consiglio nazionale economico, con funzioni però diverse, perché dovrebbe essere un organo di consulenza dei pubblici poteri nelle materie interessanti l'economia regionale e capace di esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. La mia proposta non è che il coronamento della istituzione del Consiglio economico del lavoro, il quale se rimanesse unico in tutta Italia, non avrebbe modo di esplicare tutte le sue funzioni. È logico quindi che ogni Regione abbia il suo Consiglio economico del lavoro; anzi, dirò che in pratica avrà maggiore importanza il Consiglio economico regionale di quella che non possa avere quello centrale, perché, mentre quest'ultimo è un organo di consulenza del Governo — che ha mille modi di sopperire ai suoi bisogni di ordine nazionale — nella Regione mancherebbe un organo che possa dare precise e consapevoli direttive circa i problemi del lavoro. Quindi mi pare che la Commissione possa accettare questi concetti e conseguentemente il mio articolo aggiuntivo.

Presidente Targetti. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'esigenza che l'onorevole Persico espone è chiarissima, ma anche qui non v'è bisogno di una disposizione della Costituzione, perché la Regione possa costituire un organo economico di questo genere. Si potrà esaminare in sede di coordinamento se sia possibile accennare nell'articolo sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro anche ad organi regionali. Non mi impegno; ma si potrà cercare. Ma non è necessaria una apposita norma come l'onorevole Persico desidera.

Presidente Targetti. Onorevole Persico, insiste dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione per la Costituzione?

Persico. Accetto la spiegazione data ora dal Presidente della Commissione, rinnovando la preghiera, se sarà possibile, di aggiungere all'articolo 93 un cenno agli organi periferici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti