[Il 22 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».
Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] L'onorevole Mannironi ha già svolto il seguente emendamento:
«Le sentenze delle Corti d'assise sono soggette ad appello, nei modi stabiliti dalla legge».
Rescigno. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Rescigno. Vorrei, con riferimento all'emendamento dell'onorevole Mannironi ed anche a quello dell'onorevole Coccia, ed anche alle proposte qua e là avanzate da altri colleghi su questa eventuale appellabilità delle sentenze pronunciate dalla giuria popolare, dare un chiarimento.
Noi dobbiamo, poiché questa Costituzione dovrà essere letta, speriamo, anche dai posteri, non offendere certi principî fondamentali filosofici. I verdetti della giuria popolare non possono essere appellabili e non v'è bisogno di scriverlo qui, che essi sono inappellabili, perché il concetto su cui si fonda il verdetto della giuria è che esso rappresenta l'espressione della coscienza popolare. Ora, la coscienza popolare non si può esprimere sullo stesso fatto che una sola volta, per non correre il rischio di contraddire se stessa. Perciò il pronunziato, nella Corte di assise, della giuria popolare è inappellabile. Quindi non vi può essere speranza di appellabilità ed è questo l'argomento per cui sono contro la giuria, perché non mi posso persuadere come sia data la revisione per una condanna a lire 2001 di pena pecuniaria e non possa essere data revisione per la condanna all'ergastolo.
Rubilli. La Corte di assise è una sezione della Corte di appello.
Rescigno. E che vuol dire? Finché v'è la giuria, non può la sua sentenza, per ragioni di indole logica, essere impugnata nel merito. (Commenti).
A cura di Fabrizio Calzaretti