[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».
Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Ricordo che sono già stati svolti i seguenti altri emendamenti:
[...]
«Sostituire il primo comma con i seguenti:
«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari.
«La Corte di cassazione è eletta dai magistrati. I magistrati sono nominati dalla Corte di cassazione.
«La legge determina le modalità della elezione e delle nomine.
«Abozzi».
[...]
Presidente Terracini. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.
[...]
Presidente Terracini. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?
Abozzi. Lo mantengo.
[...]
Presidente Terracini. Passiamo ora all'emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi, Fabbri, che la Commissione ha fatto proprio.
Procediamo alla votazione del primo comma:
«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».
A questo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo dall'onorevole Abozzi, del seguente tenore:
«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari.
«La Corte di cassazione è eletta dai magistrati. I magistrati sono nominati dalla Corte di cassazione.
«La legge determina le modalità della elezione e delle nomine».
Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti