[Il 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Pecorari.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Avanzini. [...] La Cassazione unica: tema pacato, che non domanda accenti di passione.

Vediamo, su questo argomento, di non essere incantati più dalla suggestione che dalla sostanza di una formula. Cassazione unica, si dice, perché sia mantenuta l'uniformità della giurisprudenza e la sua costanza.

Innanzi tutto è possibile una uniformità di giurisprudenza? E poi, la costanza della giurisprudenza, contraddicendo al principio del continuo divenire, gioverà al progredire del diritto?

Uniformità della giurisprudenza! Essa esige l'unicità del giudice. Ora la Cassazione è unica, ma distinta in Sezioni. Tale distinzione in Sezioni compromette proprio quella uniformità. Vedete in penale, dove la materia è più angusta, dove sono sconosciuti i vasti orizzonti del diritto civile.

Il tramviere delle aziende municipalizzate è un pubblico ufficiale? Ebbene ci fu un tempo in cui una Sezione diceva sì, l'altra diceva no. Più recentemente: il ladro, che spoglia l'albero recidendone i rami, commette furto semplice o furto aggravato per aver usata violenza sulla cosa? Una Sezione diceva: furto semplice, e l'altra: furto aggravato. Ci vollero le Sezioni unite per dirimere il dissenso.

Anche i civilisti potrebbero denunciare casi di dissenso nei giudizi delle diverse Sezioni della Cassazione civile.

E badate: dovrà giungere prossimo il tempo in cui bisognerà pur guardare a questo lavoro della Cassazione.

I ricorsi sono tanti, affluiscono da tutta Italia: la decisione è lenta: impiega degli anni. Converrà dunque alla fine aumentare le Sezioni. E ciò aumenterà le possibilità di dissonanza e di dissenso nelle decisioni. Che importa allora che il dissenso e la dissonanza siano fra le diverse Sezioni della così detta Cassazione unica, piuttosto che fra le diverse Corti istituite nelle varie città d'Italia, che prima le ospitavano?

In fine: la costanza delle decisioni gioverà alla elaborazione giurisprudenziale e quindi al diritto? Certo, eletti magistrati compongono la Cassazione romana. Ma non dimentichiamo — mi scusi l'onorevole Cappi se gli rubo troppe citazioni latine — che quandoque bonus dormitat Homerus. E allora badate che la norma giurisprudenziale, uniforme e costante, considerata perfetta e immutabile, non diventi una comoda poltrona per un sonno troppo prolungato, inimico di quella necessità di progrediente elaborazione in una continua ansia di ascesa e di perfezione, senza la quale si ha la stasi, il regresso e la morte.

Le diverse Corti di cassazione, invece, ricostituite, emule dovranno essere in un grande compito di vita del diritto.

Dagli anni lontani mi viene il ricordo della più antica Cassazione d'Italia, quella di Torino. Quale stimolo essa era per il divenire del diritto!

Ci sono poi ragioni pratiche, che non devono trascurarsi. Tutti i ricorsi da essere decisi a Roma. La distanza, la spesa! Questa oggi assurge a un patrimonio. Ne consegue che il ricorso diventa privilegio di pochi; e, in regime di democrazia, onorevoli colleghi, la giustizia, il ricorso alla giustizia dev'essere possibile per tutti!

[...]

Castiglia. [...] Unicità della giurisdizione, dicevo. È strano che il progetto di Costituzione, mentre si preoccupa di riaffermare questo principio, con il quarto capoverso dell'articolo 95, viceversa lo vulnera in pieno e si occupa di due questioni che sicuramente, a mio modo di vedere, non influiscono per nulla sul principio dell'unità della giurisdizione e tantomeno lo menomano.

Si parla infatti di soppressione dei tribunali militari e si parla poi di una questione per noi particolarmente grave, quello della Cassazione unica e del conseguente divieto di costituire le Cassazioni regionali.

[...]

Altra questione: le Cassazioni regionali. Mi ci fermerò brevemente perché il collega Avanzini ha detto le ragioni che militano per l'istituzione delle Cassazioni regionali.

Unità della giurisdizione offesa? Nemmeno per idea, perché fra le varie sezioni della Cassazione unica vi sono divergenze nella soluzione di taluni problemi giuridici, tanto che si è dovuto costituire l'ufficio del massimario per il coordinamento delle varie massime della Cassazione, senza che per questo possa dirsi violata l'unità del diritto o della giurisdizione. Che cosa vieta dunque che vi sia, accanto — per esempio — alla terza sezione penale, una quarta sezione che risieda a Napoli, una quinta che risieda a Torino e una sesta che risieda a Palermo?

Invece di Cassazioni regionali, si potrà parlare di sezioni della Cassazione unica, sezioni la cui esigenza è troppo evidente per le ragioni già dette dal collega Avanzini e perché rispondono alla necessità di decentramento della giustizia che è esigenza della moderna complessa dinamica vita sociale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti