Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 101.
L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.
Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.
A cura di Fabrizio Calzaretti