[Il 10 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 112 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Conti pone in discussione l'articolo 8 del progetto dell'onorevole Calamandrei:

«Pubblicità e legalità dell'azione penale. — L'azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere e ritardare l'esercizio per ragioni di convenienza».

[...]

Ambrosini propone il seguente emendamento:

«L'azione penale è pubblica e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne per qualsiasi ragione sospendere o ritardare l'esercizio».

[...]

Mannironi chiede se, dicendo che la azione penale è pubblica, si intenda escludere la possibilità della querela.

Calamandrei, Relatore, risponde che la querela è un atto privato che rimuove un ostacolo, senza il quale l'azione pubblica non può essere esercitata; una volta presentata la querela, anche se si tratta di querela di parte, l'azione è pubblica.

Il Presidente Conti mette ai voti l'articolo 8 così modificato:

«L'azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza potere in nessun caso sospenderne o ritardarne l'esercizio».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti