[Il 26 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]
Presidente Terracini. [...] Vi è ora da passare alla seconda Sezione: «Norme sulla giurisdizione».
Gli onorevoli Targetti e Carpano Maglioli hanno proposto il seguente emendamento:
«Sopprimere l'intera Sezione (articoli 101-105)».
Leone Giovanni. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Leone Giovanni. A me sembra che la discussione su un emendamento di soppressione integrale di una Sezione del testo del progetto sia inutile, perché occorrerà sempre, anche in una discussione preliminare, esaminare ciascuno degli articoli di cui si chiede la soppressione. A mio avviso, bisognerebbe passare subito all'articolo 101: così si guadagnerebbe tempo. Vuol dire che l'onorevole Targetti e gli altri colleghi potrebbero ripresentare per ciascuno degli articoli la proposta di soppressione. Io stesso ho presentato qualche proposta di soppressione di taluni commi.
Presidente Terracini. Onorevole Leone, io ritengo che tutti coloro che hanno presentato una proposta di soppressione integrale abbiano diritto di svolgere in modo preliminare il loro emendamento. Evidentemente questi colleghi sanno che non devono approfondire l'esame di tutti gli articoli, ma svolgerlo rapidamente sfiorandone il contenuto.
L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere l'emendamento.
Targetti. Per calmare ogni apprensione premetto che non intendo in nessun modo di discendere all'esame particolareggiato dei vari articoli, anche perché questo porterebbe come conseguenza un prolungamento inutile della discussione in materia.
In sostanza, mi limiterò a fare quello che accennava il Presidente, cioè esporre le ragioni d'indole generale per le quali penso che l'Assemblea potrebbe senz'altro decidere di non passare all'esame di nessuno di questi articoli, ritenendo che la materia trovi la sua più logica e normale regolamentazione in altre sedi.
Mi basta accennare al tenore delle norme contenute nei vari articoli.
L'articolo 101 contiene norme che troverebbero la sede più acconcia e logica nel Codice di procedura penale, perché quando si stabilisce come devono essere motivate le sentenze (e a questo proposito osservo per incidenza come affermare che tutte le decisioni devono essere motivate andrebbe contro una decisione già presa dall'Assemblea che apre la via all'istituzione della giuria popolare) si invade il campo delle leggi procedurali.
Uberti. V'è il principio fondamentale.
Targetti. Si, v'è un principio fondamentale, ma che non possiamo approvare perché abbiamo già approvato il principio opposto, cioè la possibilità che si dia vita ad una Magistratura...
Mastino Pietro. Ma perché opposto? È una diversa concezione. (Commenti).
Targetti. Potrei rispondere subito a queste interruzioni, ma se lo facessi non potrei tener fede alla mia promessa della massima brevità. Però, su questo punto, non posso fare a meno di osservare che col principio dell'obbligo della motivazione di qualsiasi pronunciato giurisdizionale si verrebbe a limitare all'Assemblea legislativa di domani la scelta delle varie forme di intervento diretto del popolo nell'amministrazione della giustizia. (Interruzione del deputato Uberti).
Per la ragione che ho detto non posso raccogliere neppure le sue interruzioni, onorevole Uberti, che, però, non mi dispiacciono giacché, se ella non interrompesse, vorrebbe dire che ella non godrebbe perfetta salute giacché, normalmente, ella deve interrompere. (Ilarità).
Passando all'altro articolo, ci si trova di fronte ad una norma di procedura civile, mentre il successivo articolo 103 si riferisce alla giustizia amministrativa, affermando anche questo articolo un principio molto lato, il cui accoglimento dovrebbe dar luogo necessariamente ad una preventiva lunga discussione: se cioè contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione sia possibile ammettere come obbligatoria la concessione dell'esercizio della tutela giudiziaria.
Qualche segno di dissenso dell'illustre maestro, l'onorevole Orlando, dimostra la gravità del problema che, per essere risolto, richiederebbe ripeto una lunga discussione.
Quando poi si passa all'articolo 104 (e l'Assemblea può essere tranquilla nell'ascoltarmi perché sa che ho solo poche parole da dire) vi si trova affermato il principio che nessuna legge può non rendere più irrimediabile un giudicato definitivo.
Io non so neppure a quale ipotesi ci si può riferire oltre quelle ammesse, in via d'eccezione, dallo stesso articolo della legge penale abrogativa: della grazia, dell'indulto e dell'amnistia. Io non concepisco l'ipotesi di un'Assemblea legislativa che fa una legge per rendere non più definitiva una determinata sentenza!
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Leone Giovanni ad esprimere il parere della Commissione.
Leone Giovanni. Lo farò brevemente. A me pare che l'Assemblea non debba affrettarsi a pronunciare un giudizio di soppressione o di mantenimento totale degli articoli da 101 a 105; perché io posso condividere parte delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Targetti, ma su altre sono dissenziente.
Già nei miei emendamenti si trova proposta qualche soppressione: per esempio, quella del primo comma dell'articolo 101. Potrei successivamente, meditando più a lungo la materia, ritenere di potere accettare l'emendamento soppressivo di un'altra norma; ma una soppressione totale di questi articoli non si può decretare in questo momento senza scendere nel vivo della materia attraverso l'esame di ciascun articolo.
E, a proposito di questo esame, dirò che vi sono negli articoli dal 101 al 105 delle garanzie che sono certamente di carattere costituzionale, di talché noi le troviamo formulate in quasi tutte le Costituzioni del mondo. Ad esempio: pubblicità delle udienze. In gran parte delle Costituzioni di tutti i Paesi troviamo scritto che le udienze sono pubbliche. Perché è una garanzia costituzionale? Perché il giudizio del magistrato, del giudice popolare, circa lo svolgimento, circa la acquisizione delle prove, circa il rispetto della garanzia della difesa deve essere fatto pubblicamente, cioè sotto il controllo dell'opinione pubblica. Altra garanzia di carattere costituzionale, che troviamo in moltissime Costituzioni estere, è costituito dall'obbligo della motivazione. Salvo a vedere se e fino a dove la vogliamo. Perché in tanto una sentenza di giudice speciale od ordinario si può imporre alla coscienza dei cittadini, può avere valore, può penetrare nella coscienza dei cittadini, in quanto il magistrato, giudice speciale o giudice popolare, attraverso una motivazione, sia pure sommaria, empirica o anche sgrammaticata, dia conto alla società di un giudizio che ha pronunziato, che convinca non solo le parti, ma soprattutto la società della fondatezza del giudizio.
Una terza garanzia di carattere costituzionale, e che esiste in altre Costituzioni, è quella del ricorso per cassazione. La Cassazione in tutti i Paesi in cui è configurata come supremo organo regolatore della interpretazione, della unità della interpretazione del diritto, sta a significare la possibilità per tutti i cittadini di potere, per quanto attiene alla interpretazione della legge, attingere a questo supremo organo a cui deve essere consentito l'accesso a tutti i cittadini nei confronti di tutte le decisioni del giudice ordinario e speciale.
Per queste ragioni io penso che noi non ci possiamo affrettare a dare un giudizio sul mantenimento di tutte le norme o sulla soppressione di tutte le norme. Basterà dire che da un certo banco molto autorevole e da un altro banco altrettanto autorevole si è chiesto che si esamini e risolva il problema della Cassazione regionale. Questo è un problema di carattere costituzionale perché importa il collegamento con tutte le organizzazioni dello Stato secondo la Carta costituzionale, che andiamo elaborando.
Allora penso che non ci dobbiamo affrettare a decidere sulla proposta dell'onorevole Targetti, che deve segnalare una tendenza a ridurre, con maggiore rigore di forbici, le norme ivi formulate; non una proposta complessiva che, se noi votassimo, potrebbe importare da parte nostra una votazione non meditata e non responsabile.
Fabbri. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Fabbri. Anch'io sono di opinione che non si possa sopprimere in blocco questa serie di articoli perché vi sono effettivamente alcuni principî di carattere nettamente costituzionale. Uno, per esempio, è quello che non può essere soppressa la garanzia di giurisdizione contro determinati atti del potere esecutivo.
Durante il periodo fascista era divenuta quasi una clausola di stile, ogni qual volta il potere esecutivo prendeva delle deliberazioni arbitrarie nel senso della loro illegittimità rispetto all'ordinamento giuridico, di iscrivere nella legge che contro i provvedimenti della tale direzione generale o della tal'altra determinata commissione non sono ammessi ricorsi e impugnative di qualsiasi genere né in linea giurisdizionale, né in linea amministrativa.
Ora, se si crede, come io penso, di affermare il principio di cui all'articolo 103 del progetto è indiscutibile che il suo posto è quello della Carta costituzionale.
Si domandava ancora l'onorevole Targetti come potrebbe mai accadere che ad una sentenza divenuta definitiva si togliesse il suo carattere di atto esecutivo. Io non so se sia assolutamente impossibile il formulare molte ipotesi, ma la prima, proprio degli ultimi mesi, di quest'ultimo periodo di tempo, è quella per cui molte sentenze di sfratto, divenute perfettamente esecutive e non più suscettibili di alcun rimedio, sono state dichiarate sospese nella loro efficacia ed annullate nella loro sostanza da provvedimenti di legge successivi, sol perché non fossero state ancora eseguite. Ed è divenuto normale che si dica: se l'affittuario, se l'inquilino è ancora in possesso del fondo o della casa, anche la sentenza di sfratto perde ogni valore e si applicano le disposizioni della presente legge.
Ora, se eventualmente la Carta costituzionale risulterà giuridicamente rigida e costituirà un vincolo anche per il legislatore, in determinati casi, questi esempi spiccioli che ho ricordato in contraddizione del valore della sentenza definitiva saranno resi impossibili proprio dalle garanzie costituzionali congegnate in questa Carta.
Moro. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Moro. Non voglio discutere se a norma di Regolamento si possa chiedere la soppressione di una intera sezione, ma io vorrei domandare all'amico onorevole Targetti se dopo che abbiamo discusso tutta la Costituzione e di volta in volta abbiamo effettivamente disposto per l'eliminazione di alcuni articoli, o di alcune parti di articoli, perché mai proprio solo per questi cinque articoli noi dobbiamo rifiutarci di fare una serena discussione dalla quale per taluni potrà derivare la soppressione richiesta mentre per altri potrà risultare l'opportunità di mantenerli. Vorrei rivolgere un caldo invito all'onorevole Targetti perché ritiri la sua proposta con l'intesa che giudicando i singoli articoli voteremo la soppressione dove essa possa sembrare opportuna.
Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Targetti se conserva la sua proposta.
Targetti. La ritiro senz'altro, perché l'avevo presentata con la speranza (che è andata subito delusa) che incontrasse il parere, non dico unanime, perché tanto non si può pretendere, ma per lo meno di gran parte dell'Assemblea. Devo però dire che in questa opposizione mi è sembrato vederci come l'attribuzione di un secondo proposito, nel senso cioè che la mia proposta fosse inspirata da contrarietà al contenuto di tutte queste norme. Ebbene questo non corrisponde a verità. Tant'è vero che io mi proponevo di presentare all'approvazione dell'Assemblea un ordine del giorno che spiegasse come il ritiro di questi articoli non significava in nessun modo sconfessione di alcuni principî che negli articoli stessi sono consacrati.
Ma vedendo che nell'insistere nella mia proposta di abbreviare la Carta costituzionale corro il rischio senz'altro di allungare, intanto, la discussione, la ritiro.
Presidente Terracini. Sta bene.
A cura di Fabrizio Calzaretti