Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 85.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio dello sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
In tali casi può essere messo in istato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
A cura di Fabrizio Calzaretti