Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 85.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio dello sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi può essere messo in istato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti