[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo. Dopo l'approvazione dell'articolo che stabilisce che ogni disegno o proposta di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera (vedi commento all'articolo 72)...]
Il Presidente Terracini. [...] Dà lettura del seguente comma aggiuntivo proposto dal Comitato:
«A iniziativa di una delle Camere o del Governo, possono essere costituite Commissioni formate da un numero proporzionale di deputati e di senatori per l'esame, in comune, di disegni di legge».
Mortati, Relatore, spiega che questo comma risponde sia all'esigenza di rendere più sollecito il corso della procedura parlamentare evitando un duplice esame, anche abbreviato, del provvedimento da parte delle due Commissioni, sia all'altra — più importante — di evitare dissensi o meglio di facilitare l'intesa in caso di divergenza tra le due Camere, perché uno dei modi per prevenire o conciliare i conflitti è appunto quello di rendere possibili degli accordi che possono facilmente attuarsi nel seno di una Commissione ristretta.
Laconi domanda se è prevista la proporzionalità della composizione di dette Commissioni rispetto alla composizione delle Camere.
Mortati, Relatore, osserva che una norma nel senso accennato dall'onorevole Laconi non si può inserire nella Costituzione, dal momento che non è stato fissato un principio costituzionale che stabilisca la proporzionalità nella composizione delle Camere. Aggiunge che, se si stabilisse questo principio, il regolamento della Camera si adatterebbe ad esso nel fissare tale norma; ma poiché esso manca, non si può stabilire una disposizione del genere nell'ordinamento interno, perché potrebbe anche darsi che in futuro le elezioni avessero luogo con altri sistemi non proporzionalistici.
Laconi replica che, anche se le due Camere dovessero essere formate secondo un sistema elettorale diverso da quello attuale, sussisterebbe sempre la necessità di comporre queste Commissioni proporzionalmente alla composizione delle Camere, perché queste discussioni possono essere utili solo se le Commissioni riproducono esattamente la composizione della Camera che rappresentano.
Il Presidente Terracini fa presente che il comma aggiuntivo si preoccupa di fare salvo il rapporto numerico tra le due Camere nell'interno della comune Commissione. A suo parere la questione sollevata dall'onorevole Laconi di rispettare il principio della proporzionalità dei gruppi politici avrebbe dovuto essere considerato all'articolo 28, là dove si parla delle Commissioni.
Fabbri dichiara che tale emendamento — il quale costituisce, a suo avviso, un sovvertimento del sistema bicamerale — è di tale natura e di tale importanza da meritare un esame ponderato ed una lunga discussione.
Lussu domanda qual è lo scopo di questo emendamento.
Mortati, Relatore, ripete che lo scopo essenziale è quello di stabilire una procedura per attenuare i possibili conflitti tra le due Camere, perché è bene che essi non siano tali da ostacolare il lavoro legislativo. Fa notare all'onorevole Fabbri che, quand'anche le due Commissioni riunite avessero raggiunto un accordo, non è detto che esso dovrebbe vincolare le due Camere, le quali potranno deliberare in senso contrario e far riaccendere il conflitto.
Fabbri insiste nel suo punto di vista, perché ritiene essenziale tanto il principio dell'autonomia di ciascuna Camera, quanto quello del sistema bicamerale, i quali verrebbero meno se la proposta fosse accolta.
Uberti è anch'egli del parere che, con l'approvazione di una norma del genere di quella proposta, si apporterebbe una riforma radicale al sistema bicamerale, perché è evidente che le due Commissioni, nominate rispettivamente dall'una e dall'altra Camera, le quali si mettessero d'accordo su un determinato progetto e sottoponessero le rispettive deliberazioni alle due Camere, diventerebbero necessariamente organi preponderanti nei rapporti fra le due Camere. Fa presente che in tal modo, specie quando si tratterà di approvare con rapidità delle importanti decisioni, non si seguirà più il sistema normale di sottoporre il progetto di legge prima all'una e poi all'altra Camera, ma si seguirà questa procedura, perché è evidente che quando una Commissione ha approvato, sollecitata dal Governo, un progetto di legge, difficilmente le Camere si pronunceranno in senso contrario.
Fa presente che con questa riforma, la quale sembra da poco ed invece è sostanziale, si costruisce un sistema in antitesi a quello parlamentare, così come finora è stato concepito, e si dà vita ad una Commissione — che diventerà di notevole importanza — composta di due tronconi provenienti da Assemblee che hanno origini diverse e che in tempi diversi avrebbero dovuto esaminare il provvedimento.
Conclude, affermando che vi sono delle abitudini e delle situazioni più forti di qualsiasi articolo di legge: ritiene perciò che una Commissione mista di questo genere finirebbe per diventare un organo permanente e che tale sistema di legiferare diventerebbe il sistema normale.
Cappi non vede i pericoli ai quali accenna l'onorevole Uberti e proporrebbe, se mai, di togliere l'iniziativa del Governo, lasciando soltanto quella di una delle Camere.
Mortati, Relatore, chiarisce, anche per rispondere all'onorevole Uberti, che questa riunione delle Commissioni avverrebbe sempre su accordo delle Camere, in quanto che l'iniziativa può essere di una delle Camere o del Governo, ma la deliberazione di comporre questa Commissione mista e di farla operare appartiene a ciascuna delle Camere: quindi quella che si sentisse lesa potrebbe rifiutare di formare la Commissione mista. Evidentemente l'iniziativa non importa un obbligo per la Camera dissenziente. Senza contare poi che le Camere hanno piena libertà di seguire o meno il parere espresso dalla Commissione stessa, allo stesso modo che le deliberazioni di ciascuna Assemblea non sono vincolate dal giudizio delle sue Commissioni interne.
Nobile rileva l'utilità di tale procedura nei casi in cui il Governo presenti una proposta di legge che debba essere esaminata e decisa d'urgenza.
Fuschini non approva questa proposta la quale, invece di eliminare i conflitti tra le due Camere, a suo parere, li accrescerebbe; perché già in sede di formazione di questa Commissione mista, una Camera può deliberare in un senso ed una in un altro.
Mortati, Relatore, fa notare che la Commissione mista si formerà non preventivamente, ma quando il conflitto si vada delineando: è appunto allora che si ricorre a questo mezzo per cercare di risolverlo.
Il Presidente Terracini pone ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 28 proposto dal Comitato di coordinamento.
(Non è approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti