[Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]
Presidente Terracini. [...] Passeremo, ora, all'esame dell'articolo 57. Se ne dia lettura.
De Vita, Segretario, legge:
«Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera è stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazione».
Presidente Terracini. Pregherei l'onorevole Mortati di voler rispondere ad un quesito che gli pongo. Egli ha presentato a questo articolo un emendamento del seguente tenore:
«Possono essere eleggibili al Parlamento gli italiani che non siano cittadini della Repubblica».
Ora, forse, penso che sarebbe meglio esaminare subito questa proposta Mortati, non come emendamento all'articolo 57; salvo poi a determinare la collocazione della norma.
Onorevole Mortati, vorrei il suo avviso al riguardo.
Mortati. Propongo che l'esame dell'emendamento sia rinviato, e ciò per poter procedere ad una migliore sua elaborazione.
Infatti, se il principio affermato fosse accolto, occorrerebbe estenderne la portata oltre che alla elezione al Parlamento ad altre cariche parimenti elettive. Occorrerà inoltre forse elaborare meglio la formula, che, così come è stata proposta, vorrebbe tradurre la vecchia dizione di «italiani non regnicoli». Sennonché, mentre questa aveva un suo significato consacrato dall'uso, la nuova formulazione potrebbe dar luogo a dubbi di interpretazione. Mi pare quindi sufficientemente giustificato il rinvio proposto.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La proposta di rinvio dell'onorevole Mortati mi pare accettabile. Egli ha esposto due ragioni: la prima è che per la posizione sarebbe più opportuno collocare il suo emendamento nell'articolo 45, ove si parla della eleggibilità in generale; la seconda è di sostanza: si tratta di una questione, che desta subito interesse e simpatia, ma va esaminata attentamente per tutti i possibili riflessi, anche internazionali. È quindi opportuno rinviarla al Comitato.
Presidente Terracini. Se non vi sono altre osservazioni, l'esame della proposta Mortati è rinviato.
(Così rimane stabilito).
Passiamo all'esame dell'articolo testé letto.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. A proposito dell'articolo 57 ho trovato già occasione di parlare in uno dei miei interventi. È stabilito in questo articolo 57 che il numero dei membri da eleggere nelle due Camere si riferisce alla popolazione in base all'ultimo censimento generale.
Io ho esposto come considerazione di fatto, che l'ultimo censimento che abbiamo è del 1936, cioè di quasi 12 anni fa, con un risultato di 43 milioni di abitanti. Poi l'Istituto centrale di statistica procedé man mano ad aggiornamenti che sono difinitivi al 1947, con 45 milioni e mezzo, compresa la Venezia Giulia. Altri aggiornamenti al 1946, con la stessa cifra di 45 milioni e mezzo, ma senza la Venezia Giulia, sono ancora provvisori. Avremo dati definitivi, sempre in via di aggiornamento, pel 1947, ma non sappiamo se in tempo per le nuove elezioni. Tutto consiglia di non impegnarsi ora sulle basi di un censimento di 12 anni fa. La legge elettorale vedrà la possibilità e la convenienza di riferirsi ad un aggiornamento successivo.
Si aggiunge — e ciò non solo per le prime elezioni, ma come considerazione generale e permanente — che il riferimento al censimento non sembra materia di tale importanza costituzionale da dover essere inserito nel testo vero e proprio della Costituzione. Può essere rimandato alla legge come le son rinviate, ad esempio, le questioni di eleggibilità e d'incompatibilità.
Presidente Terracini. All'articolo 57 è stato presentato un emendamento dell'onorevole Perassi del seguente tenore:
«Alle parole: il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera, sostituire le seguenti: il numero dei membri di ciascuna Camera da eleggere in ragione degli abitanti».
L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.
Perassi. L'emendamento non ha più ragione di essere, data la formula che è stata accolta da parte dell'Assemblea circa il modo di indicare il numero dei senatori per ciascuna Regione. Di fronte al ritiro dell'articolo l'emendamento decade.
Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, vi è dunque la proposta di ritirare l'articolo 57.
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Io ritengo che quanto dice la Commissione possa fare oggetto di una norma transitoria, ma che sarà bene stabilire nella Costituzione quale sia il principio generale che dovrà vigere per la determinazione del numero dei deputati. Quindi lascerei l'articolo 57, salvo poi a fare, alla fine, data la situazione speciale in cui ci troviamo, una disposizione transitoria perché nella prima elezione si tenga presente la situazione esposta dall'onorevole Ruini.
Almeno costituzionalmente stabiliamo il principio.
Mortati. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Mortati. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Lucifero.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ripeto che non vi è ragione assoluta di mettere disposizioni di questo genere nella Costituzione; ma non è questione che merita controversie e lunghe votazioni (come purtroppo avviene spesso). Per non perdere tempo accolgo la proposta Lucifero-Mortati.
Presidente Terracini. Pongo pertanto in votazione l'articolo 57, così come è nel testo:
«Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera è stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazione».
(È approvato).
Il Comitato di redazione terrà presente il suggerimento dell'onorevole Lucifero per ciò che si riferisce alla norma transitoria.
A cura di Fabrizio Calzaretti