[Il 10 settembre 1946, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, discutendo un articolo della relazione dell'onorevole Conti relativo alla composizione della Camera dei Deputati (vedi Art. 56) ritiene di dover definire in quella sede quali siano le caratteristiche dell'elettore e principalmente l'età necessaria per poter essere elettore (art. 48).]

Il Presidente Terracini avverte che, acquisito il concetto del sistema bicamerale del potere legislativo, si pone ora la questione della formazione e del funzionamento della prima e della seconda Camera, e crede naturale cominciare dalla prima.

Mortati concorda col Presidente. Il primo punto da esaminare, a suo avviso è se vi siano principî di carattere elettorale da inserire nella Costituzione, sul quale argomento qualche accenno si trova nell'articolazione Conti ove si parla del sesso e dell'età. Vi sarebbero da prendere in considerazione anche altri elementi.

Fabbri crede necessario stabilire preventivamente se il tipo della legge elettorale debba essere consacrato nella Costituzione o rimandato alla legge elettorale stessa.

Il Presidente Terracini rileva che, in sostanza, si tratta di determinare se nella Costituzione si debba parlare di proporzionale o di collegio uninominale. Ma, seguendo l'articolazione Conti, la prima cosa da determinare è chi è elettore. Mette quindi in discussione l'articolo 1 proposto dall'onorevole Conti:

«La Camera dei Deputati è composta di cittadini di ambo i sessi, dell'età di almeno venticinque anni, eletti per quattro anni, a suffragio universale, uguale, diretto e segreto».

Cappi domanda se sia opportuno rimandare alla legge elettorale taluni particolari, o si debba inserire in questo articolo il principio della rappresentanza proporzionale, aggiungendo, dopo «a suffragio universale, uguale, diretto e segreto», le parole: «mediante il sistema proporzionale». Personalmente crede che sia questo un principio che meriti di essere inserito nella Costituzione, salvo a indicare nella legge particolare il sistema di proporzionale.

Lussu crede fuori luogo stabilire qui le modalità elettorali: può essere fatto semplicemente un riferimento alla legge speciale, che verrà successivamente, ma senza impegnarsi sul sistema elettorale su cui esistono serie divergenze, così che occorrerà esaminare in apposita seduta la questione.

Bozzi concorda con quanto ha detto l'onorevole Lussu. Non gli sembra conveniente inserire in una Costituzione, che per di più sembra sarà una Costituzione rigida, il meccanismo del sistema elettorale. Un mutamento di opinione su questo punto comporterebbe una revisione della Costituzione col particolare procedimento che sarà stabilito; e ciò non gli sembra consigliabile.

L'onorevole Mortati ritiene che questo debba costituire uno dei presupposti dell'esistenza stessa della Costituzione; contro il che egli pensa che, assai più del meccanismo elettorale, sia il principio dell'organizzazione della vita pubblica in forma di partiti che può influire sull'essenza della Costituzione.

Rossi Paolo osserva che la proposta specifica avanzata dall'onorevole Cappi di stabilire con la Costituzione il principio della rappresentanza proporzionale tocca una questione delicata, che sarebbe opportuno rinviare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti