[Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.]
Il Presidente Terracini. [...] Dà lettura dell'articolo successivo nel testo proposto dall'onorevole Mortati:
«È fatto divieto ai deputati di acquistare o di prendere in fitto beni demaniali, di ottenere concessioni od altri vantaggi personali».
Personalmente osserva che è forse opportuno, ma non certo necessario, porre una simile disposizione nella Costituzione: essa potrà trovar posto nella legge elettorale.
Mortati, Relatore, crede sia necessario decidere se convenga oppure no fissare nella Costituzione dei limiti alla legge elettorale, vincolando così il futuro legislatore.
Il Presidente Terracini crede che, se si volessero porre questi limiti nella Costituzione, bisognerebbe fare una elencazione assai più lunga, perché possono sorgere molte altre incompatibilità, soprattutto di ordine morale. Considerandone soltanto alcune, si potrebbe far ritenere che per le altre non esistano limiti o divieti. Condivide il pensiero dell'onorevole Mortati, essendo necessario prevedere che non avvengano collusioni di interessi fra lo Stato e i rappresentanti del Parse; ma non gli sembra che possa inserirsi nel testo della Costituzione un articolo che consideri questo problema. Ad ogni modo mette ai voti la proposta dell'onorevole Mortati.
(Non è approvata).
A cura di Fabrizio Calzaretti