[Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere esecutivo. Argomento della discussione è la modalità di elezione del Presidente della Repubblica, per il quale si rimanda al commento all'articolo 83. Per garantire una certa indipendenza fra il Presidente e le Camere, le quali possono essere sciolte dal Presidente, viene proposta da alcuni la possibilità che il Presidente sia eletto direttamente dal popolo, e per limitare l'eccesso di potere che tale elezione gli conferirebbe, l'onorevole Nobile propone la costituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica.]
Nobile si rende conto dello spirito che anima tanto le osservazioni dell'onorevole Tosato quanto quelle dell'onorevole Mortati, i quali vorrebbero che il Presidente non fosse prigioniero delle due Camere. Fa presente che vi sarebbe un sistema, già scartato dal Comitato, per raggiungere tale scopo e garantire l'indipendenza del Presidente: farlo eleggere direttamente dal popolo. All'obiezione del Relatore che, così facendo, gli si conferirebbe un potere troppo grande in confronto a quello dell'Assemblea Nazionale, replica che a questo inconveniente si ovvierebbe se si accogliesse una proposta che ha già avuto occasione di sostenere, ma che non è stata presa in considerazione dal Comitato: istituire cioè un Consiglio Supremo della Repubblica. Ove si costituisse questo Consiglio, come emanazione diretta dell'Assemblea Nazionale, e si stabilisse che il Presidente non può nulla deliberare senza il suo parere conforme, i poteri del Presidente stesso sarebbero molto attenuati e si potrebbero conciliare le due diverse esigenze: quella di creare un Presidente indipendente quanto più è possibile dalle due Camere, perché non eletto da esse; e l'altra di evitare uno strapotere del Presidente.
[...]
Il Presidente Terracini, riassumendo, nota che si è di fronte a quattro diverse proposte, oltre a quella del Comitato: la prima, dell'onorevole Nobile, è la più radicale, in quanto muta il sistema di elezione, che da elezione di secondo grado diviene elezione diretta, subordinata però alla costituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica che segga a fianco del Presidente; la seconda è dell'onorevole Mortati, il quale accetta l'elezione di secondo grado, ma scarta nettamente l'idea che il Collegio elettorale sia costituito dai membri delle due Camere, ammettendo tuttavia, la partecipazione di elementi da esse delegati allo scopo; la terza è dell'onorevole La Rocca, il quale pensa ad un Collegio costituito esclusivamente dall'Assemblea Nazionale; la quarta dell'onorevole Bordon, il quale propone che il Collegio elettorale sia costituito dall'Assemblea Nazionale unitamente ai Presidenti delle Assemblee regionali.
Pone anzitutto ai voti la proposta dell'onorevole Nobile.
Tosato, Relatore, dichiara che voterà contro, perché l'elezione diretta infirmerebbe tutto il sistema parlamentare già approvato, e la stessa conseguenza comporterebbe la creazione di un Consiglio Supremo della Repubblica.
(Non è approvata).
[...]
[Il tema viene ripreso alla discussione dell'articolo relativo al caso in cui il Presidente non possa adempiere le sue funzioni (vedi commento all'articolo 86).]
Nobile fa osservare che, se venisse accolta la sua proposta di istituire un Consiglio Supremo della Repubblica, la questione della vacanza provvisoria della Presidenza della Repubblica verrebbe risolta automaticamente, perché il Consiglio Supremo stesso o il membro più anziano di esso, potrebbero assumere provvisoriamente le funzioni presidenziali. Sarebbe quindi opportuno rinviare la disposizione in esame a quando si sarà deciso in merito alla costituzione del Consiglio Supremo della Repubblica, oppure affrontare subito questo argomento.
Tosato, Relatore, avverte che la questione viene in considerazione all'articolo 8, in cui si parla della posizione del Capo dello Stato.
Il Presidente Terracini invita a prendere per ora in esame quelle parti dell'articolo 6 che non sono in contrasto con la proposta dell'onorevole Nobile, salvo ad esaminare il resto quando si sarà deciso in merito alla costituzione o meno del Consiglio Supremo della Repubblica.
[Nell'approvazione sia dell'articolo relativo alla supplenza sia dell'articolo relativo alla delega, l'organo supplente o delegato non viene definito in attesa della decisione da prendere sulla proposta di istituire il Consiglio Supremo della Repubblica.]
A cura di Fabrizio Calzaretti