[Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti politici.

Dopo aver approvato l'articolo relativo al diritto di organizzarsi in partiti politici (vedi commento all'articolo 49)...]

Basso ricorda che tra le formule da lui proposte vi era anche quella contenuta nell'articolo 4, del seguente tenore:

«Ai partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di cinquantamila voti, sono riconosciute, fino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa, e di altre leggi».

Il Presidente Tupini ritiene che dal momento che sono assenti i due Relatori, onorevoli Merlin e Mancini, sia opportuno rinviare la discussione di questo articolo alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti