[Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.]
Il Presidente Terracini. [...] Avverte che l'onorevole Mortati ha fatto un'altra proposta tendente all'inclusione nella nuova carta statutaria di un articolo così concepito: «Al momento di assumere l'esercizio delle loro funzioni i deputati presteranno giuramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e di coscienzioso adempimento dei propri doveri».
Conti, Relatore, dichiara di esservi contrario.
Fabbri domanda se non sia possibile escogitare una formula un po' più lata, alla quale possano aderire anche i deputati che appartengano ai partiti di opposizione.
Leone Giovanni è contrario alla formula del giuramento proposta, perché vincolerebbe la libertà dei deputati. Il giuramento di osservare la Costituzione potrebbe essere in aperto contrasto con il mandato di coloro che fossero eletti deputati per chiedere appunto la modifica della Costituzione stessa, il che non potrebbe essere impedito. Si può obiettare che la nuova Costituzione stabilirà la procedura speciale per la sua modifica; ma è da osservare che l'espressione: «giuramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana» potrebbe essere interpretato nel senso che, finché non fosse approvata una nuova Costituzione, non si potrebbe far valere, attraverso il mandato parlamentare, l'intenzione di modificare quella in vigore.
Lussu dichiara di appartenere a quel numero di persone, forse ingenue, che attribuiscono al giuramento un valore notevole. Il giuramento, se prestato come deve essere, è cosa estremamente seria, che impegna la moralità e l'azione del cittadino. Ricorda esempi nobilissimi di uomini politici che, nel passato, per non compiere un atto solenne contrario alla loro coscienza, rifiutarono il mandato di deputato. Altri invece, fra i quali egli stesso, preferirono giurare con riserva mentale, ritenendo più opportuno esercitare il mandato per il quale gli elettori li avevano eletti deputati.
Perassi ricorda che questi fatti si verificarono in passato per la posizione assunta d coloro che in quell'epoca rappresentavano l'idea repubblicana. Per coerenza a tale idea, contraria al vincolo del giuramento per i deputati, dichiara che non è favorevole a che sia introdotto nella nuova Costituzione l'obbligo del giuramento.
Fabbri fa presente che è necessario tener conto della situazione del Paese, anche in ordine ai risultati del referendum istituzionale, e non si può quindi imporre l'obbligo del giuramento, che in molti casi rappresenterebbe una presumibile coercizione morale.
Se tuttavia, la maggioranza dei presenti ritenesse indispensabile fissare nella Costituzione tale obbligo, esso dovrebbe essere limitato alla sola osservanza delle leggi.
Nobile è del parere che l'obbligo del giuramento debba essere nettamente stabilito nella Costituzione, e non è d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole Perassi a proposito dell'idea repubblicana: in passato la repubblica era soltanto una aspirazione al progresso; oggi che si è finalmente realizzata, concedere che non si giuri ad essa fedeltà sarebbe cosa del tutto assurda. Propone perciò la seguente disposizione: «I deputati giurano fedeltà alla Repubblica italiana e ogni riserva mentale viene considerata disonorevole».
Grieco è favorevole all'obbligo del giuramento, che, se è un atto simbolico, ha pure un grande valore politico. Se dovranno giurare gli impiegati, i militari, i magistrati, ecc., dovranno farlo anche i deputati.
Perciò la questione va posta in relazione con le decisioni che saranno prese in altri campi.
Conti, Relatore, precisa che è nettamente contrario al vincolo del giuramento, in quanto ritiene che il deputato debba avere la più ampia libertà di esercitare il mandato che gli è stato affidato dagli elettori. I casi presi in considerazione dall'onorevole Grieco non possono essere accomunati con la posizione del deputato, poiché in quelli c'è un rapporto di dipendenza, mentre lo stesso non si può dire per la carica di deputato. I deputati non sono dei funzionari che servono un dato regime, ma solo uomini che liberamente contribuiscono all'opera svolta dallo Stato con la loro cultura e la loro esperienza.
Mortati, Relatore, osserva che la questione in esame è in relazione con altri problemi che non ancora sono stati risolti. In primo luogo, quando si parla di fedeltà alla Costituzione repubblicana, sorge il quesito se nella Costituzione debba oppure no introdursi un limite assoluto come quello accolto dalla Costituzione francese, cioè una norma precisa che vieti il cambiamento della forma dello Stato. Indubbiamente è un'assurdità pensare che la forma statale possa essere modificata mediante un decreto del presidente della Repubblica; tuttavia resta da esaminare la questione dell'opportunità di introdurre nella Costituzione una norma di quel tipo. In ogni modo, se essa dovesse essere adottata, si renderebbe necessario un impegno di fedeltà da parte dei deputati alla forma repubblicana.
In secondo luogo la finalità del giuramento sarebbe quella di impegnare il deputato ad esercitare il suo mandato soltanto nelle forme e secondo gli indirizzi voluti nella Costituzione, mentre lo lascerebbe libero di proporre ogni eventuale modificazione nelle forme consentite della Costituzione stessa. In sostanza, si mira ad impegnare all'astensione dall'azione illegale.
Tosato si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Mortati.
Bulloni è dell'avviso che l'obbligo del giuramento debba essere sancito nella Costituzione e propone pertanto la seguente formula: «I deputati giurano fedeltà alle leggi della Repubblica».
Il Presidente Terracini pone ai voti la questione di principio se, cioè debba introdursi nella Costituzione l'obbligo per i deputati di giurare al momento di assumere l'esercizio delle loro funzioni.
(È approvata).
Invita quindi la Sottocommissione a stabilire la formula del giuramento.
Leone Giovanni propone la seguente formula: «I deputati giurano di esercitare il loro mandato nei limiti della Costituzione».
Grieco propone la dizione: «I deputati giurano fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi».
Nobile accetta la formulazione dell'onorevole Grieco, rinunciando alla propria.
Fabbri ricorda che la formula del giuramento richiesta durante il regime fascista per l'esercizio dell'avvocatura non era affatto vincolante della coscienza politica del cittadino. Viceversa, la formula proposta dall'onorevole Grieco mira ad escludere recisamente tutti coloro che non siano favorevoli alla forma repubblicana dello Stato, il che gli sembra non molto democratico.
Mortati, Relatore, suggerisce di limitarsi per ora ad affermare il principio della obbligatorietà del giuramento, perché ogni questione in merito alla formula da adottarsi potrebbe più facilmente essere risolta dopo che siano definitivamente stabiliti i lineamenti della nuova Costituzione.
Lussu obietta che la Sottocommissione dovrebbe sempre arrivare a delle decisioni, evitando quanto più è possibile il rinvio delle questioni esaminate.
Di Giovanni reputa che il giuramento, una volta che la Sottocommissione a maggioranza ha affermato il principio che esso debba essere richiesto, debba logicamente riguardare la fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi.
Il Presidente Terracini osserva che le proposte in discussione possono raccogliersi in due gruppi: quelle con le quali si vuole che il giuramento implichi il rispetto delle istituzioni repubblicane come forma dello Stato e quelle con le quali si vorrebbe che fosse limitato alla osservanza delle leggi. Crede che intanto la Sottocommissione potrebbe decidere quali dei due criteri accogliere, salvo ad accettare, per quel che riguarda la formulazione definitiva della norma, il suggerimento dell'onorevole Mortati.
Nobile chiede che la votazione avvenga per appello nominale.
Leone Giovanni nota che il Presidente ha posto la questione nei suoi giusti termini, scindendo in due gruppi le proposte. Ritiene però che si renda sempre più indispensabile la sospensiva proposta dall'onorevole Mortati. Difatti non si potrebbe non votare una delle formule del primo gruppo — quelle che contengono un impegno di fedeltà verso la Repubblica — nel caso che nella Costituzione fosse introdotto il principio dell'inammissibilità di una modificazione della forma istituzionale. Viceversa, nel caso che tale principio non fosse affermato, introdurre una formula del tenore di quelle del primo gruppo rappresenterebbe un contrasto con la Costituzione stessa.
Il Presidente Terracini rileva che anche il problema della modifica in via legale della forma dello Stato è materia di esame della Sottocommissione, onde cadrebbe il motivo del rinvio, accennato dall'onorevole Mortati. Naturalmente non si può sapere ancora quale decisione sarà presa sull'argomento, ma ogni Commissario saprà fin da ora quale posizione assumerà di fronte al problema anzidetto e con il voto odierno non si farà che anticiparne in parte la risoluzione.
È evidente che chi voterà la formula che implichi fedeltà alle istituzioni repubblicane intenderà sostenere la tesi che non si possa perseguire un mutamento della forma dello Stato per via legale.
Lussu ritiene che non ci sia notevole differenza fra il giuramento di fedeltà alla Repubblica e quello di osservanza delle sue leggi.
Il Presidente Terracini ripete che nella Costituzione francese è detto esplicitamente che non si può chiedere la modifica della forma istituzionale dello Stato e si sbarra così la via ad ogni mezzo legale, sicché rimane solo quella dell'insurrezione.
L'onorevole Lussu, con le sue considerazioni dà per risolta una questione che, invece, è ancora da risolvere: quella dell'introduzione di una norma analoga nella nostra Costituzione. Personalmente ritiene che sia consigliabile, allo stato attuale delle cose, accogliere la proposta di rinvio dell'onorevole Mortati.
Lussu non comprende, una volta che la maggioranza ha votato per l'obbligo del giuramento, come si possa introdurre nella Costituzione una norma qualsiasi che consenta di rovesciare la Repubblica. Per evitare questo controsenso, il giuramento deve necessariamente essere di fedeltà alla Repubblica.
Il Presidente Terracini torna a chiarire che, per il momento, si è approvato soltanto l'obbligo del giuramento per i deputati; ma resta ancora da stabilirne il contenuto.
Pone ai voti la proposta dell'onorevole Mortati di sospendere ogni decisione in merito alla formula da usarsi per il giuramento fino a quando non sarà stabilito se nella Costituzione debba o non debba essere introdotta una norma relativa alla possibilità di modificare per via legale la forma istituzionale dello Stato.
(Non è approvata).
Il Presidente Terracini avverte che si deve ora decidere la formula da usarsi per il giuramento: se cioè esso debba riferirsi alla forma istituzionale repubblicana o all'osservanza soltanto delle leggi.
Leone Giovanni ritiene che nella formula da lui proposta: «I deputati giurano di esercitare il mandato nei limiti della Costituzione», si possa trovare la confluenza delle opposte tesi. Per essa il deputato potrà sempre esercitare il suo mandato nella maniera più insindacabile, purché non violi i confini della Costituzione. Se poi nella Costituzione verrà introdotta una norma sulla impossibilità di variare la forma dello Stato, è chiaro che una tale norma varrà anche per il deputato a delimitare la sua azione politica.
Di Giovanni ritiene che la formula del giuramento debba essere lineare, precisa. Direbbe pertanto che i deputati debbono prestare giuramento «alla Repubblica e alle sue leggi».
Bozzi propone la seguente dizione: «I deputati prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione dello Stato». In tali parole è implicito il concetto di fedeltà alla Repubblica.
Il Presidente Terracini crede opportuno, per risolvere la questione più rapidamente, ridurre le proposte a due formule che si contraddistinguano per la presenza o meno della parola «Repubblica». Esse potrebbero essere quella dell'onorevole Bozzi:
«I deputati prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione dello Stato»
e quella dell'onorevole Grieco:
«I deputati giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi».
Leone Giovanni si associa alla formula proposta dall'onorevole Bozzi e ritira quella da lui presentata.
Tosato propone che alla parola «Repubblica» dia aggiunta la parola «democratica».
Grieco accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Tosato.
Il Presidente Terracini mette in votazione, per appello nominale, le due formule di giuramento proposte rispettivamente dall'onorevole Tosato, e dagli onorevoli Bozzi e Leone Giovanni.
Uberti, per dichiarazione di voto, si professa, e non da oggi, repubblicano; ma poiché è contrario al giuramento dei deputati, si asterrà dalla votazione.
Mannironi dichiara, associandosi all'onorevole Uberti, che si asterrà dal voto.
Votano a favore della proposta dell'onorevole Grieco i deputati: Bocconi, Bulloni, Calamandrei, De Michele, Di Giovanni, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Ravagnan, Terracini e Tosato.
Votano a favore della proposta degli onorevoli Bozzi e Leone Giovanni i deputati: Ambrosini, Bozzi, Codacci Pisanelli, Leone Giovanni.
Si astengono dalla votazione i deputati: Fabbri, Mannironi, Perassi, Uberti.
Non partecipano alla votazione i deputati:Cappi, Conti, Piccioni.
Il Presidente Terracini dichiara che la formula dell'onorevole Grieco, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Tosato, è stata approvata con 14 voti favorevoli contro 4 contrari e 4 astenuti.
Domanda all'onorevole Nobile se, ritirando la formula da lui proposta, ha inteso rinunziare anche alle parole, «Ogni reticenza mentale viene considerata disonorevole».
Nobile dichiara di rinunciarvi.
A cura di Fabrizio Calzaretti