La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
III Sottocommissione

 

PROPOSTE

del deputato RAPELLI GIUSEPPE

SU

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

 

Art. 1.

È garantito ad ognuno, ed a tutte le professioni, la libertà di associazione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica.

Art. 2.

Apposita legge regolerà la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali per la stipulazione dei contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti delle categorie stesse.

Art. 3.

È garantito il diritto di sciopero, peraltro la proclamazione dello stesso deve essere approvata in forma libera e democratica dalla maggioranza dei lavoratori interessati e dopo esperito almeno un tentativo di conciliazione. È escluso lo sciopero dei servizi pubblici essendo un mezzo di lotta che, quale ne sia lo scopo, determina danni gravi alla collettività compresi gli stessi lavoratori. Vi si può ricorrere solamente in casi eccezionali e maturatamente vagliati.

Art. 4.

Sarà provveduto con apposite leggi ad integrare la Costituzione circa le norme di formazione ed i poteri da concedersi ad un Consiglio nazionale del lavoro, ai Consigli locali del lavoro ed ai Collegi probivirali ed arbitrali per la risoluzione delle vertenze individuali e collettive di lavoro.

Art. 5.

Lo Stato curerà la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria ed all'estero concorrendo alla formazione di una regolamentazione internazionale, che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comuni ai lavoratori.

Art. 6.

Lo Stato, attraverso appositi uffici, curerà l'avviamento al lavoro in patria ed all'estero e tutelerà la libertà e la possibilità di lavoro per tutti i cittadini.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti