La nascita della Costituzione
Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
III Sottocommissione
RELAZIONE
del deputato CANEVARI EMILIO
SULLA
COOPERAZIONE
I. — La cooperazione, con le sue organizzazioni basate sui principî della mutualità e inspirate ad alte finalità di libertà umana, costituisce un efficace mezzo di difesa dei produttori e dei consumatori dalla speculazione privata, e di elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici.
II. — Perciò essa deve essere considerata dallo Stato e dagli Enti pubblici:
1°) nella produzione e nel lavoro: come uno dei principali fattori di moralizzazione del pubblico appalto, come mezzo di controllo nei confronti delle imprese capitalistiche appaltatrici di opere pubbliche, come fonte attendibile per la determinazione dei giusti prezzi delle opere; e perciò alla Cooperazione deve essere consentita una larga partecipazione nella ricostruzione edilizia, stradale, ferroviaria, portuale, nelle opere idrauliche, montane, di bonificamento, ecc.; e debbono adottarsi pronti e adeguati provvedimenti perché la cooperazione di produzione e lavoro possa provvedersi dei mezzi d'opera, di impianti e di cantiere, idonei per lo svolgimento della propria attività;
2°) nell'agricoltura: come l'organizzazione economica e sociale strettamente legata alla riforma agraria (che è la base della resurrezione del Paese) della quale vuole essere lo strumento principale per realizzarne gli scopi di pubblica utilità e di interesse generale, quali: la gestione dei beni demaniali di qualsiasi natura; la trasformazione del latifondo e la colonizzazione interna; la trasformazione delle colture; il bonificamento e il miglioramento agrario; la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli; l'assistenza e la difesa dei piccoli e medi coltivatori diretti, mediante gli acquisti e le vendite collettive, le lavorazioni meccaniche dei terreni, l'irrigazione, l'utilizzazione razionale dei sottoprodotti; la più larga diffusione della istruzione professionale agraria fra i lavoratori della terra; d'onde un più largo e più utile impiego di mano d'opera nell'agricoltura, una maggiore e migliore produzione agricola, una azione costante di educazione, di solidarietà, di sforzi per conquistare con il lavoro associato e conservare nell'unione fraterna la libertà economica;
3°) nell'edilizia: come mezzo efficace ai ceti lavoratori per procurarsi una abitazione igienica e confortevole;
4°) nell'industria e nei pubblici servizi: come mezzo per la gestione di aziende da parte dei lavoratori, e come preparazione dei lavoratori stessi ad assumere gradualmente le gestioni più complesse, nell'interesse generale;
5°) nella pesca: come lo strumento più idoneo per la utilizzazione razionale delle acque demaniali e per la gestione dei centri di raccolta del pesce, nell'interesse del grande consumo popolare;
6°) nella emigrazione: come mezzo per valorizzare l'opera degli emigrati italiani all'estero; onde la necessità di opportuni provvedimenti legislativi e finanziari e di relativi accordi internazionali;
7°) nel consumo: come lo strumento più idoneo per la distribuzione delle merci di più largo consumo popolare; e perciò la cooperazione dovrà essere investita di tale compito e munita all'uopo di adeguati mezzi, con gli opportuni provvedimenti e controlli;
8°) nel credito e nell'assicurazione: come mezzo atto a risuscitare, attorno alle Banche popolari, alle Casse rurali e alle Mutue assicuratrici la fiducia e l'attaccamento dei piccoli risparmiatori, degli artigiani, degli operai, perché siano assistite e sorrette le iniziative dei ceti medi e le attività cooperative, particolarmente nella loro azione di interesse locale;
9°) in ogni altro campo (artigianato, assistenza sanitaria, ecc.), come sistema atto a conseguire in via associativa la migliore difesa dell'interesse del singolo nel quadro degli interessi collettivi.
III. — Lo Stato deve aiutare, con i mezzi più efficaci, il sorgere, il rinnovamento e lo sviluppo di un sano movimento cooperativo inspirato all'interesse generale e ai fini di solidarietà sociale sopra accennati; e pertanto si ritiene:
a) che si debba provvedere al finanziamento della cooperazione stessa in relazione ai nuovi compiti ad essa assegnati;
b) che si debba provvedere ad una adeguata vigilanza atta ad assicurare alla cooperazione il raggiungimento delle sue finalità mutualistiche, fermo il principio della libertà di organizzazione e di funzionamento degli Enti cooperativi e la loro piena autonomia di fronte a qualsiasi interferenza di ordine politico.
c) che la legislazione sulla cooperazione debba essere ampiamente e conseguentemente riformata.
IV. — La III Sottocommissione ritiene pertanto che nella Carta Costituzionale debba farsi alla cooperazione il riconoscimento ispirato alle considerazioni, ai compiti e alle finalità di cui sopra, e che potrebbe essere così riassunto:
«Lo Stato favorisce, con i mezzi più idonei, lo sviluppo delle organizzazioni cooperative, fondate sui principî della mutualità, e ne vigila il funzionamento».
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A cura di Fabrizio Calzaretti