La nascita della Costituzione
Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
III Sottocommissione
RELAZIONE
dell'on. Signora FEDERICI MARIA
SULLE
GARANZIE ECONOMICO-SOCIALI PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA
Le garanzie economico-sociali, che ci sembra opportuno di fissare in sede di Costituzione, non possono riguardare soltanto la famiglia già costituita ma vanno poste in essere anche per la famiglia che viene a costituirsi, assumendo in tal caso valore di salvaguardia del diritto naturale alla famiglia.
Di conseguenza si propone che l'argomento posto allo studio venga ampliato come segue: Garanzie economico-sociali per la salvaguardia del diritto naturale alla famiglia e per l'esistenza della famiglia.
Punto I.
SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Riconosciuto l'opportunità di eliminare ostacoli di natura economica per il godimento del diritto naturale di ciascun uomo fisicamente e psichicamente sano a formarsi una famiglia, si ravvisa necessario: ripristinare i prestiti matrimoniali e le assicurazioni dotali, attribuendo ad essi una consistenza economica proporzionata allo sforzo economico che esige l'impianto di nuovo focolare;
estendere a tutte le categorie dei lavoratori e delle lavoratrici gli assegni per matrimonio proprio o dei figli, a carico dell'I.N.P.S., gli assegni per il parto o per l'aborto della lavoratrice e della moglie del lavoratore pure a carico dell'I.N.P.S.
La sospensione involontaria dell'attività lavorativa non dovrebbe avere efficacia per rendere inattuabili le prestazioni di cui sopra.
Punto II.
GARANZIE PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA
Le garanzie per l'esistenza della famiglia richiamano subito la necessità di un efficace sviluppo della legislazione positiva in merito:
1°) al lavoro;
2°) al salario familiare;
3°) alla proprietà familiare e ai diritti patrimoniali della famiglia;
4°) all'assistenza domiciliare (medica, sanitaria, dell'assistente sociale della famiglia);
5°) a speciali criteri per la madre lavoratrice, o capo di famiglia, per la giovane lavoratrice, per i minori traviati;
6°) alle assicurazioni sociali, alla previdenza e all'assistenza in genere;
7°) agli sgravi fiscali.
Per ognuno di questi titoli si indica brevemente il punto di vista che si vorrebbe suggerire al legislatore.
1°) Lavoro. — Una società bene ordinata deve dare a ciascun uomo la possibilità di sviluppare la sua personalità nel lavoro, deve assicurargli un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia, e metterlo in condizione di contribuire al bene sociale comune.
Lo Stato può intervenire sotto la pressione di determinate condizioni dell'economia nazionale, con forme di economia pianificata, deve predisporre aiuti in caso di disoccupazione (assegno al capo famiglia sostitutivo della retribuzione normale e referito in percentuali rispetto alla retribuzione di cui gode la categoria di appartenenza o mantenimento integrale degli assegni familiari, il che ci pare più conveniente); deve svolgere assistenza legale sindacale economica non solo a favore del lavoratore che emigra ma anche del nucleo familiare che resta (trasferimento di valuta, operazioni di rimessa, anticipazioni, ecc.).
2°) Salario familiare. — Il capo di famiglia deve lucrare quanto è necessario per il sostentamento proprio, della moglie e dei figli, e quindi ha diritto a una retribuzione per il suo lavoro adeguata alle necessità di vita propria e della propria famiglia secondo il livello del progresso sociale.
Si propone quindi:
a) l'accettazione del criterio del salario familiare per cui il compenso (salario, stipendio e ogni altra forma di retribuzione) si articolerebbe in due parti: una parte, che sarebbe propriamente il salario base, variabile per l'influenza di elementi connessi all'attività (qualifica, grado, categoria, cottimo, ecc.) del lavoratore e una parte che varia in relazione al carico familiare. Questa seconda parte deve essere composta di quote adeguate al reale costo della vita e al peso che ogni membro che viene progressivamente ad aggiungersi alla famiglia fa sentire sul bilancio domestico. Gli eventi sfavorevoli (disoccupazione, malattie, ecc.) che influiscono sulla prima parte del salario, per esempio: decurtazione, sospensione, ecc., non debbono influire sugli assegni familiari;
b) la gestione unica e gli assegni indifferenziati per lavoratori di diversi settori economici, con il sistema delle casse di compensazione;
c) l'intervento della collettività per poter pervenire a realizzare il concetto di reddito familiare tendenzialmente esteso a tutte le categorie (conglobando e superando i parziali concetti di previdenza, assistenza ed assegni familiari) quale reale garanzia contro il rischio sociale unico, consistente nell'inadeguatezza del reddito del capo di famiglia, di fronte alle inopprimibili esigenze di vita familiare, provocata da gravi congiunture di carattere sociale (guerre, carestie, crisi economiche, ecc.).
3°) Diritto patrimoniale e proprietà familiare. — Ammesso che la famiglia ha diritto a possedere, e a trasmettere il patrimonio familiare, e che soltanto a questa condizione può uscire dalla servitù del proletariato, si ravvisa la necessità di rendere possibile a tutte le famiglie di pervenire al godimento in proprietà della casa, del podere (per i ceti rurali) e di fruire dei vantaggi di una redistribuzione della proprietà immobiliare e della ricchezza nazionale.
Si suggerisce pertanto una politica edilizia attuata da un Ente per l'edilizia, che miri ad assicurare a ogni lavoratore una abitazione degna di persone umane, dove i genitori stessi possano adempiere al loro compito di educatori della famiglia; proporzionata alla consistenza numerica del nucleo familiare, con sufficiente disponibilità di aria, luce, sole, con carattere di focolare e quindi singola, con servizi completi ed autonomi, con annesso un pezzo di terra coltivabile, e con la eventuale possibilità di svolgervi un'attività di artigianato.
Gli strumenti adatti al conseguimento dell'obbiettivo che mira a dare la casa in proprietà al lavoratore potrebbero essere i seguenti:
a) gettito di speciali imposte sul valore delle case di lusso, su esercizi e negozi di oggetti voluttuari (profumerie e oreficerie);
b) resa disponibile di altri fondi per concessione di mutui destinati all'acquisto della casa (o del podere);
c) utilizzazione anticipata del fondo pensione spettante al capo di famiglia od altri membri della famiglia per concorrere all'iniziativa dell'Istituto delle case popolari e di altri enti che venissero a sorgere per analoghi fini;
d) intervento dello Stato per reprimere manovre speculative, per attenuare e sospendere l'onere fiscale, oppure trasferirlo in parte sull'intera collettività e in parte sui proprietari di edifici di lusso; per costruire in proprio al fine di cedere ai lavoratori case contro un corrispettivo inferiore al prezzo di mercato; per regolare infine, i redditi in modo che superino il fabbisogno delle esigenze quotidiane e permettano l'accantonamento di somme per ammortizzare quote di acquisto della casa.
4°) Il podere, spazio vitale della famiglia, che tra tutti i beni è il più conforme alla natura, potrebbe essere dato in godimento di proprietà alla famiglia ove si riprendesse, modificandola e perfezionandola, la legge (ora abrogata) del 29 giugno 1940 sulle: «agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali»; si assecondasse e favorisse la redistribuzione naturale della proprietà terriera, già in atto per una notevole disponibilità liquida dei contadini; si accordassero contributi in modo da rendere sopportabile le semestralità anche negli anni di crisi.
In fatto di legislazione sociale relativa alla proprietà immobiliare e in genere alla redistribuzione della ricchezza nazionale, occorre tener presente il presupposto di favorire il passaggio graduale di frazioni di ricchezza immobiliare da coloro che ne hanno in esuberanza a coloro che ne sono sprovvisti, per chiamare al godimento dei beni tutte le classi sociali.
5°) Assistenza domiciliare. — La famiglia ha diritto all'assistenza medica, dell'O.N.M.I. e dell'assistente sociale-familiare a domicilio, perché venga protetta la coesione del nucleo e vengano soddisfatte le esigenze morali della società familiare, per non cadere nell'errore di considerare agente sul piano sociale l'individuo anziché la famiglia, e perché la famiglia venga considerata il tramite normale dell'azione dello Stato per la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù.
6°) Nuovi criteri per l'assistenza alla madre lavoratrice o capo di famiglia, alla giovane lavoratrice e ai minori traviati.
La madre, che per ragioni dell'ambiente sociale ed economico, in cui vive, non può dedicarsi soltanto ai lavori domestici e alla missione materna ma è costretta a lavorare presso terzi, va garantita contro danni possibili al suo organismo con una legislazione generale del lavoro completata con limitazioni che si riferiscono specialmente:
a) all'esclusione dei lavori gravosi e dannosi ai fini della maternità o semplicemente della salute fisica e morale della madre;
b) all'allargamento del periodo di riposo prima e dopo il parto (fino al massimo di dieci settimane) con permessi per l'allattamento, all'assegnazione del salario completo e la conservazione del posto occupato, per il periodo di cui sopra, secondo la proposta di uno schema di provvedimento allo studio presso gli enti competenti e destinato a modificare alcune disposizioni di legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici del 5 luglio 1934, n. 1347.
Alla lavoratrice capo di famiglia per qualunque motivo essa venga ad assumere tale figura, vanno assicurati tutti i diritti riconosciuti al lavoratore capo di famiglia.
Si ritiene che debba essere presa in seria considerazione il suggerimento di elevare per i fanciulli e specialmente per le fanciulle il limite di età per l'ammissione al lavoro che oggi coincide con l'età puberale, per cui taluni lavori possono portare modificazioni strutturali e funzionali all'organismo femminile e comprometterne le future attitudini alla maternità.
Infine è da sancire il principio che l'assistenza alla famiglia deve essere completata con l'assistenza igienico-pedagogica domiciliare per l'eventuale presenza di minori traviati, e con l'assicurare l'allontanamento dell'ambiente sociale di elementi che intacchino l'istituto familiare o la figura della donna che ne costituisce l'elemento essenziale. Pertanto debbono essere considerati sotto il profilo di un'influenza sociale dannosa o utile le manifestazioni ricreative, sportive, della stampa dello spettacolo, ecc.
7°) Assicurazioni sociali e previdenza, assistenza. — L'esistenza della famiglia esige che lo Stato intervenga ad assicurare al lavoratore, anche con il contributo di questi, un complesso di prestazioni integrative che consentano al capo di famiglia di fruire, in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortuni e nella vecchiaia, di un reddito non di troppo inferiore a quello che godeva precedentemente in via normale. Anche la vecchiaia della madre di famiglia deve venir garantita dal bisogno, conforme al principio che l'attività casalinga non è meno importante per la collettività di ogni altra possibile attività produttiva.
Ma indipendentemente dalle assicurazioni sociali e dai servizi della previdenza, è necessario affermare il diritto all'assistenza della famiglia che versa nel bisogno o nel pericolo del bisogno, e giungere alla possibilità di potere, mediante un apposito processo di ripartizione del reddito della comunità (prelievo attraverso tributi di una parte di beni dei più ricchi) dare speciali prestazioni in caso di eventi straordinari e sfavorevoli, per i quali il reddito della famiglia scende al di sotto di una cifra che risulti inadeguata alle più elementari esigenze della vita (reddito familiare contro il rischio sociale unico).
Tra le garanzie da prendere in considerazione per l'esistenza della famiglia è da iscriversi quella che riguarda la difesa della famiglia dalla tubercolosi, con la predisposizione fra l'altro dell'assicurazione di tutti i membri della famiglia, della visita annuale obbligatoria e della cura in sanatorio.
8°) Sgravi fiscali. — In tema di garanzie economico-sociali atte a favorire il benessere della famiglia si deve tener presente l'opportunità di giungere ad un ordinamento fiscale che tenga proporzionatamente conto degli oneri familiari del contribuente stabilendo esoneri parziali o totali dalle imposte (tasse e sopratasse) per le famiglie numerose e per quelle che hanno un reddito minimo; riduca al minimo la pressione per i consumi necessari e generali, accresca quelli dei consumi di lusso, e non intacchi in caso di successione, nello stretto ambito familiare, l'efficienza dei medi e dei piccoli patrimoni.
PROPOSTA DI ARTICOLI
Art. ...
È obbligo dello Stato di assicurare le garanzie economico-sociale per la salvaguardia del diritto naturale alla famiglia e per l'esistenza della famiglia.
In conseguenza:
1°) verranno accordati prestiti matrimoniali, assicurazioni dotali e assegni per matrimonio proprio e dei propri figli del lavoratore. La sospensione volontaria dell'attività lavorativa non ha efficacia per rendere inattuabile le prestazioni di cui sopra;
2°) verranno assicurati: il diritto al lavoro, a lucrare quanto è necessario al sostentamento proprio e della propria famiglia, (salario familiare), a conservare gli assegni familiari in caso di disoccupazione involontaria; il riconoscimento dei diritti patrimoniali e della proprietà familiare; l'accesso alla proprietà di un'abitazione singola a tutti i capofamiglia, di un podere, attraverso un criterio di redistribuzione della ricchezza immobiliare e fondiaria per chiamare al godimento dei beni tutte le classi sociali con particolare riguardo alle famiglie numerose; la prestazione legale economico e sindacale al nucleo familiare in caso di emigrazione del capo di famiglia.
Art. ...
La famiglia ha diritto all'assistenza medica, igienica e sociale a domicilio e all'allontanamento dall'ambiente sociale di ogni elemento che intacchi la sua vita morale. I fanciulli anormali o traviati hanno diritto a speciali forme di assistenza morale da parte di Enti qualificati in collaborazione con la famiglia. La madre lavoratrice o la fanciulla lavoratrice hanno diritto a una speciale tutela nel lavoro.
Art. ...
La famiglia, mediante un sistema di prestazione di carattere previdenziale, tendenzialmente esteso a tutto le categorie, contro il rischio sociale unico, e con un accorto processo di ripartizione del reddito della comunità, deve essere garantita dalle conseguenze economiche per eventi sfavorevoli e involontari, in modo che il reddito familiare resti in ogni caso adeguato alle insopprimibili esigenze della vita della famiglia.
Art. ...
Lo Stato deve intervenire ad assicurare al lavoratore mediante la gestione unica delle casse di compensazione e l'erogazione di assegni indifferenziati per lavoratori di diversi settori economici ad assicurare al lavoratore in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortuni e nella vecchiaia, un reddito non di troppo inferiore a quello che godeva precedentemente in via normale. Anche la vecchiaia della madre di famiglia deve venire garantita dal bisogno conforme al principio che la missione materna ed il lavoro casalingo non sono meno importanti per la collettività di ogni altra possibile attività produttiva.
Art. ...
Lo Stato al fine di favorire il benessere delle famiglie, predispone un ordinamento fiscale che comporti sgravi fiscali a favore delle famiglie numerose e per quelle che hanno reddito minimo, riduca la pressione per i consumi necessari e generali e accresca quelli per i consumi di lusso; e risulti protettiva in caso di successione diretta per i medi e piccoli patrimoni.
Art. ...
Alla lavoratrice capo famiglia, per qualunque motivo essa venga ad assumere tale figura, sono assicurati tutti i diritti riconosciuti al lavoratore capo famiglia.
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A cura di Fabrizio Calzaretti