La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
III Sottocommissione

 

RELAZIONE

del deputato COLITTO FRANCESCO

SUL

DOVERE DEL LAVORO — DIRITTO AL LAVORO — DIRITTI DEL LAVORO

 

Si è detto e scritto tanto sin oggi intorno al lavoro da giuristi, economisti, uomini politici a fini diversi, per dimostrare tesi a volte contrastanti, che assai difficile è dire o scrivere qualche cosa di nuovo. Quello che, forse, soltanto può farsi è mettere a fuoco, in questo grave periodo della Patria, passata attraverso le fasi dolenti della dittatura, della guerra, della disfatta e della occupazione, lo stato della pubblica opinione sull'argomento, il che significa rendersi conto degli orientamenti della coscienza collettiva a riguardo di esso (le leggi, come è stato giustamente rilevato, sono vive e vitali soltanto «se rispondono ad un effettivo bisogno, rispecchiano il sentimento collettivo, compiutamente e liberamente espresso, e di esso si alimentano») ed, una volta riconosciuto che i principî del lavoro-dovere e del lavoro-diritto fanno ormai parte della coscienza politica e giuridica universale, definirne con esattezza le condizioni.

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Ecco una prima affermazione, che sembrami essere o dover essere nel pensiero di tutti.

Il lavoro, cioè il complesso delle attività, con cui l'uomo vince la natura e crea il mondo economico, politico, morale, intellettuale, è un dovere.

È un dovere individuale, in quanto, considerato l'individuo nella propria autonomia di fronte alla natura ed agli altri uomini, il lavoro costituisce il solo vero mezzo per assicurare il benessere del singolo e la continuità della specie È uno di quei fondamentali doveri, di cui è intessuta la nostra essenza spirituale e da cui è diretta la nostra vita quotidiana. Esso non vuole esser considerato come uno sforzo od una somma di sforzi isolati, frammentari, episodici, diretti alla soddisfazione di un bisogno immediato, ma come una attività complessa, sempre rinnovantesi, in potenza ed in atto, tendente a realizzare il dominio della personalità umana su tutte le vicissitudini ed in tutte le contingenze. Tale attività, quindi, non si estingue con l'agiatezza raggiunta, ma permane come una necessità dello spirito, una missione, inseparabile dalla natura umana, una nobile passione, che non dà tregua e riposo, che piega ad ogni sacrificio e ad ogni rinunzia.

Ed è, il lavoro, un dovere sociale, cioè un dovere verso la collettività, essendo il modo, con cui l'individuo, nella solidarietà necessaria di tutti i produttori, partecipa e contribuisce alla vita sociale; lo strumento, mediante il quale può realizzarsi il bene comune ed il comune progresso. Il lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, non è dal singolo, preoccupato del suo egoistico interesse, esplicato solo per sé o per la famiglia o per l'imprenditore, ma per tutta una indeterminata categoria di destinatari, la vita del singolo essendo organicamente legata a quella del complesso sociale, sì che comuni sono la grandezza e la decadenza, la floridezza e le difficoltà, i benefici e le sofferenze. Ogni elemento attivo della produzione deve lavorare, perché la Nazione, per vivere e per essere potente, ha bisogno che ciascuno lavori.

Il lavoro, del resto, non è soltanto opera destinata alla produzione di determinati beni materiali, ma è qualsiasi attività che realizzi dei valori utili alla umana comunità.

Questo dovere sociale specialmente oggi, in Italia, è tanto più imperioso, quanto più profonde e gravi sono le condizioni della nostra sventura ed urgenti le necessità della nostra rinascita. La pace, pur non ancora scritta, è già cosa di ieri. Il lavoro è l'opera ed il compito di oggi, ed è la pace, la vera pace, di domani.

Detto ciò, occorre subito soggiungere che in sostanza dire che l'individuo ha il dovere del lavoro è fare una solenne affermazione di un imperativo etico, è ricordare ai cittadini che è della dignità umana rendersi utili a se stessi ed ai propri simili. Chi volesse andare più in là dovrebbe attribuire alla società il potere di costringere al lavoro (servizio obbligatorio del lavoro?) e questa è una proposizione, che nessuno vorrebbe sostenere, perché significherebbe l'annullamento della libertà umana.

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Ed ecco una seconda affermazione, che ugualmente sembrami sprizzar fuori vivida e forte dalla vita economica moderna.

Al dovere del singolo di lavorare fa riscontro il dovere della società di garantire al singole la reale possibilità di svolgere un'attività manuale od intellettuale, in conformità delle proprie attitudini ed in armonia col supremo interesse sociale. Ogni cittadino sano, il quale cerchi lavoro, deve poterlo trovare, per la estrinsecazione della sua personalità, per il suo miglioramento, per il suo maggiore benessere spirituale e materiale.

Quali che siano le premesse ideologiche, da cui si parte, nella fase attuale della storia dell'umanità, ammesso il vincolo che lega l'individuo alla società ed al dovere di questa di non abbandonare l'individuo a se stesso, è evidente che il cittadino ha il dovere di non sottrarsi ai compiti di lavoro, che gli spettano non nel suo solo interesse, ma nell'interesse della collettività, ed è ugualmente certo che la società deve procurare a ciascuno il mezzo di impiegare le sue attitudini e la sua attività.

A fianco al lavoro-dovere si pone così un diritto al lavoro. Esso trova radice in un canone fondamentale di etica sociale, che ad ogni cittadino sia garantito un minimo di esistenza sufficiente e degna, un diritto ad essere liberato dal bisogno, un diritto a conseguire, secondo l'espressione del Leclercq, «dignità ed indipendenza».

Intesa così largamente tale finalità sociale, si è già fuori del campo dell'assistenza e della beneficenza, poiché non si mira al sollievo di sofferenze individuali, ma alla creazione od alla utilizzazione di sempre nuove energie produttive. Assicurare ad ogni cittadino la libertà dal bisogno è una tappa; assicurargli il pieno sfruttamento della propria capacità di lavoro è la mèta. Sotto tale aspetto, il diritto individuale al lavoro trova la sua equivalenza nell'interesse collettivo che le esigenze produttive siano soddisfatte dal più gran numero di consociati, sia per l'incremento della produzione in sé, sia per evidenti ragioni di pace sociale.

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Forse non mi inganno, se affermo che in quasi tutte le costituzioni moderne e contemporanee, da un lato si proclama che il lavoro è dovere sociale, e dall'altro solennemente si riconosce il diritto del singolo al lavoro.

La cosa naturalmente non meraviglia. Se è vero, infatti, come è stato con grande efficacia scritto, che il senso sociale del diritto non è più una dottrina od una scuola giuridica, ma è la vita stessa, non vi è chi non veda come, data la preminente rilevanza del lavoro, quale che sia il regime politico, nell'economia moderna, non possa esso non formare oggetto in ogni paese di manifestazioni giuridiche.

Già nella costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919, premesso che il lavoro è posto sotto la protezione del Reich (articolo 157), si affermava avere ogni tedesco, senza pregiudizio della sua libertà individuale, il dovere morale di fare delle sue forze individuali e fisiche l'impiego che esige il bene della collettività, e, d'altra parte, doversi ad ogni tedesco dare la possibilità di assicurare il proprio mantenimento a mezzo di un lavoro produttivo, provvedendosi, in mancanza, al suo mantenimento indispensabile (articolo 163). È da notare che, conformemente all'impronta nazionalistica, che ha il pensiero sociale tedesco, il dovere del lavoro è considerato solo come un dovere verso la Patria, mentre esso ha senza dubbio ben più vasta universale accezione.

Nel 1927 la Carta del lavoro italiano (dichiarazione II) — quali che siano state le attuazioni pratiche — confermò essere il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, un dovere sociale.

La costituzione lituana, d'altra parte, proclamò l'anno successivo (24 maggio 1928, articolo 89) essere la vita economica ordinata nello Stato in modo, che ogni cittadino possa trovare lavoro.

Ugualmente nella costituzione spagnuola dell'8 dicembre 1931 si proclamò (articolo 46) che «il lavoro, nelle sue diverse forme, è un dovere sociale», che avrebbe goduto «della protezione delle leggi», e che la repubblica avrebbe assicurato «ad ogni lavoratore le condizioni necessarie per una degna esistenza».

La posizione sociale e giuridica del lavoro fu riconosciuta anche nella Carta del lavoro del III Reich (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit 20 gennaio 1934).

E così pure fu riconosciuta dall'atto legislativo 5 agosto 1936, che riformò l'articolo 17 della costituzione della Columbia, del 1886.

Anche nella vigente costituzione del 5 dicembre 1936 dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, nella quale tutto il potere appartiene ai lavoratori della città e della campagna (articolo 3) sono proclamati, da un lato, un dovere del lavoro con la formula dell'articolo 12 (riproducente il multisecolare monito di San Paolo: «si quis non vult operari, nec manducet»): «chi non lavora non mangia» «ciascuno deve dare secondo le proprie attitudini», e, dall'altro, correlativamente, con la formula: «a ciascuno deve essere dato secondo il suo lavoro», un diritto al lavoro, cioè il diritto di avere una occupazione garantita da un compenso corrispondente alla qualità e quantità del lavoro.

Possono essere in proposito ricordate ancora la costituzione irlandese del 28 dicembre 1936 (articolo 45), quella germanica di Weimar dell'11 agosto 1937 (articolo 163), quella dell'Estonia del 3 settembre 1937 (§ 27), quella del Brasile del 10 novembre 1937 (articolo 126), quella della Lituania del 12 febbraio 1938 (§ 44), e quella della Rumania del 20 febbraio 1938 (articolo 4).

Anche nel 1938 il regime nazionalista spagnuolo pose in risalto il lavoro, dedicandovi un'apposita carta, il «Fuero del Trabajo», approvato dal Consiglio Nazionale della Falange il 2 marzo 1938. Si afferma in essa (§ 5) che «il lavoro, come dovere sociale, sarà assolutamente preteso, in qualsiasi delle sue forme, da ogni spagnuolo non impossibilitato, essendo considerato un obbligatorio tributo al patrimonio nazionale», e che (§ 8) «tutti gli spagnuoli hanno diritto al lavoro», il quale è (§ 3) «conseguenza del dovere che Iddio ha imposto all'uomo per il compimento dei suoi fini individuali e per la prosperità e grandezza della Patria». Nella nuova costituzione della Francia l'articolo 26 tassativamente disponeva che «ogni uomo ha il dovere di lavorare e il diritto di avere una occupazione».

Diverse le formule, diverse le tendenze. Talora i precetti assumono carattere dommatico, talora utilitario. Talora si collegano essi ad un determinato sistema ideologico di vita collettiva; talora ne prescindono. Ma il concetto del lavoro-dovere e quello del lavoro-diritto sono sostanzialmente affermati.

Alcune costituzioni, come la sovietica, non affermano esplicitamente il diritto al lavoro, ma lo presuppongono, e ciò in conformità dello spirito di quella costituzione, nella quale la distribuzione del lavoro secondo le singole attitudini non è riservata alla spontanea scelta individuale, ma è una funzione sociale.

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Da questi due concetti (lavoro-dovere e lavoro-diritto), che costituiscono quasi due aspetti dello stesso problema, deriva indeclinabilmente la necessità di una tutela del lavoro, e cioè di un diritto del lavoratore a veder tutelato il suo lavoro.

È ovvio, infatti, che senza tutela non sarebbe pienamente realizzato il dovere del lavoro, che nei singoli casi potrebbe ridursi ad una prestazione insufficiente o socialmente inutile; e non sarebbe del pari pienamente realizzato il diritto al lavoro, in quanto non sarebbe garantito il soddisfacimento d'un minimo indispensabile alla soddisfazione dei bisogni individuali.

Il lavoro è, da un lato, oggetto di scambio, e, quindi, cosa, e, dall'altro, uno dei modi di estrinsecazione della personalità umana, per cui costituisce, come è stato di recente rilevato, insieme ai tanti altri, attraverso cui tale personalità può esplicarsi, il contenuto di quel complesso di facoltà e poteri, che si denomina «capacità civile».

Sotto il primo aspetto, interessa direttamente i rapporti economici individuali ed influenza indirettamente le esigenze produttive della collettività.

Sotto il secondo, pone anzitutto un problema etico e, quindi, politico e giuridico, necessitando impedire che la prestazione di opere avvenga in forme incompatibili con la libertà e la dignità del lavoratore; ed indirettamente influenza anche le esigenze produttive, poiché tanto maggiore è il rendimento del lavoro, quanto più il lavoratore liberamente impiega le proprie attitudini e ne trae col massimo soddisfacimento il massimo vantaggio.

Ora scopo appunto della tutela del lavoro è non solo di garantire, nell'interesse privato dell'imprenditore e del lavoratore, un equilibrio contrattuale più necessario che negli altri rapporti di scambi, ma di elevare il lavoratore come forza produttiva e sociale.

Va qui ricordato pur chi, parlando di proprietà-lavoro, afferma che deve la stessa essere tutelata e difesa, per legge, come una qualsiasi altra proprietà.

Anche della tutela del lavoro le costituzioni moderne si occupano, usando formule presso che identiche. Prendono esse in considerazione il lavoro e lo pongono sotto la protezione dello Stato.

Nella costituzione del Liechtenstein, del 5 ottobre 1921, si legge (articolo 19) che «lo Stato protegge la capacità di lavoro»; in quella cilena, del 18 settembre 1925 (articolo 10, n. 14) ed in quella estone, del 3 settembre 1937 (§ 27), che «il lavoro è posto sotto la tutela dello Stato»; in quella greca, del 2 giugno 1927 (articolo 22), che «il lavoro intellettuale e manuale è sotto la protezione dello Stato, che attende sistematicamente all'elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici urbane e rurali»; in quella polacca, del 24 marzo 1935 (articolo 8), che «lo Stato estende la sua protezione al lavoro e ne sorveglia le condizioni»; in quella brasiliana del 10 novembre 1937 (articolo 136) che «il lavoro intellettuale, tecnico e manuale ha diritto alla protezione ed alle cure speciali dello Stato»; ed in quella lituana del 12 febbraio 1938 (§ 47), che «allo scopo di utilizzare la capacità lavorativa dei cittadini, lo Stato protegge e dirige il lavoro».

In alcune costituzioni, poi, la tutela del lavoro trovasi inserita in una più ampia visione unitaria della vita economico-sociale della Nazione.

Nella costituzione del Perù, del 27 dicembre 1919 (articolo 4), ad esempio, si trova scritto che «la missione dello Stato è (fra l'altro) di proseguire il progresso morale ed intellettuale, materiale ed economico del Paese»; in quella del Cile, del 18 settembre 1925 (articolo 10), che «è garantita la protezione del lavoro, dell'industria e delle opere di previdenza sociale, in modo da procurare ad ogni abitante un minimo di benessere appropriato alla soddisfazione delle sue necessità personali e di quelle della sua famiglia»; in quella dell'Equatore, del 26 marzo 1926 (articolo 151), che «lo Stato curerà che i principî di giustizia siano attuati nell'ordine della vita economica, assicurando a tutti un minimo di benessere, compatibile con la dignità umana»; in quella del Regno di Jugoslavia, del 3 settembre 1931 (articolo 23), che «lo Stato, nell'interesse della collettività ed in base alle leggi, ha il diritto e il dovere di intervenire nei rapporti economici dei cittadini, con fine di giustizia e con lo scopo di evitare conflitti sociali»; in quella della Cina del 3 maggio 1936 (articolo 116, 124 e 125) che «il sistema economico della Repubblica tende ad assicurare a tutti un sufficiente ed uguale benessere di vita dei lavoratori», che «per promuovere l'aumento della loro abilità produttiva e per combattere la disoccupazione lo Stato mette in vigore delle misure sulla protezione del lavoro» e che «il lavoro ed il capitale sviluppano insieme le imprese produttive secondo i principî di solidarietà e di cooperazione»; in quella del Venezuela del 21 luglio 1936 (articolo 31) che «la legge predisporrà il necessario per incrementare e rendere più efficace il lavoro, organizzandolo opportunamente e stabilendo la protezione speciale, che dovrà darsi agli operai ed ai lavoratori per provvedere al miglioramento delle loro condizioni fisiche, morali ed intellettuali, ed all'aumento della popolazione», e che «lo Stato proteggerà la produzione e fisserà le condizioni di lavoro in città è campagna contemperando la protezione sociale dell'operaio e del giornaliero con gli interessi economici del Paese»; in quella dell'Irlanda, del 28 dicembre 1936 (articolo 45), che «lo Stato si sforzerà di promuovere il benessere dell'intero popolo, assicurando e proteggendo, il più effettivamente possibile, un ordine sociale, nel quale la giustizia e la carità informeranno tutte le istituzioni della vita nazionale», e che «in modo particolare lo Stato cercherà con la sua politica di assicurare che la proprietà ed il controllo delle risorse materiali della comunità siano distribuiti tra i singoli individui e le diverse classi nel modo migliore per contribuire al bene comune»; in quella del Brasile, del 10 novembre 1937 (articolo 135), che «la ricchezza e la prosperità nazionale hanno per base la iniziativa individuale, il potere di creazione, organizzazione e invenzione degli individui, esercitati nei limiti del bene pubblico» e che «l'intervento dello Stato nel campo economico è legittimo soltanto per supplire alle deficienze della iniziativa individuale e coordinare i fattori della produzione, in maniera da evitare o risolvere i conflitti e introdurre nel gioco delle competezioni individuali la considerazione degli interessi della nazione rappresentata dallo Stato».

Come si rileva dalla rassegna che precede, il problema dei diritti del lavoratore è un frammento della legislazione sociale, nella quale sono, secondo i paesi, rispecchiati gli orientamenti politici, economici e sociali delle rispettive costituzioni, che ondeggiano, nella disciplina dell'attività umana, fra un minimo ed un massimo di intervento statale.

A me preme, ora, stabilire che, comunque il principio sia inserito ed armonizzato con le altre disposizioni della costituzione che si va formando, esso va individuato e definito.

* * *

Oltre a proclamare una tutela generica del lavoro, molte costituzioni si occupano anche di una tutela specifica. Alcune costituzioni, come quelle dell'Honduras, dell'Equatore e del Perù, regolano la giornata massima di lavoro; altre, come quella del Venezuela, il riposo settimanale e festivo; altre, come quella della Lituania, le vacanze annuali; altre, come quella dell'Equatore, il salario minimo.

Queste norme particolari potranno non essere enunciate nella Costituzione italiana, non avendo esse la natura di canoni costituzionali e non potendosi prevedere tutte le forme, che potrà specificamente assumere, a seconda delle varie contingenze e tendenze, così la tutela dei lavoratori come lo stesso rapporto di lavoro e la relativa disciplina.

Ma è opportuno fin d'ora affermare un concetto di massima, che, cioè, la legislazione dello Stato deve occuparsi di regolare i limiti e le condizioni della prestazione del lavoro, in guisa che essa garantisca appieno la sanità fisica e morale del lavoratore e le esigenze collettive.

* * *

Non è a dubitare che anche la Costituzione italiana debba contenere affermazioni programmatiche in materia di lavoro.

Certo, procedendosi su un terreno meta-giuridico, vien fatto di domandarsi se sia opportuno che una costituzione — documento giuridico per eccellenza ed architrave di tutto l'ordinamento giuridico di uno Stato — contenga di simili affermazioni solenni. Senonché quasi tutte le costituzioni moderne contengono articoli relativi alla materia. Il che significa che la coscienza moderna, sensibile molto ai problemi del lavoro, non riterrebbe completa una costituzione, che ne tacesse del tutto. E certo anche l'opinione pubblica italiana rimarrebbe delusa, se negli articoli della nuova carta costituzionale trovasse sottaciuto completamente questo massimo fra i problemi del nostro tempo. La Commissione del lavoro, nominata presso il Ministero per la Costituente in applicazione degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo n. 435 del 31 luglio 1945 è stata, del resto, unanime nell'auspicare che la costituzione italiana contenga almeno quei principî primi, che, riconosciuto il lavoro come elemento della organizzazione sociale del popolo italiano, traccino le direttive della legislazione italiana in materia di lavoro, sia esso subordinato sia autonomo, «in guisa tale che la dignità della sua funzione, la sua più ampia tutela ed ogni possibilità futura di sviluppo della sua posizione nell'ordinamento sociale siano assicurate». Necessita, quindi, che la costituzione si occupi dell'argomento e contenga delle disposizioni in proposito. Queste, però, vanno redatte in modo che ne balzi ben delimitata la natura e la funzione. Esse devono, a mio avviso, servire in senso teleologico, come indicazione di una mèta da raggiungere, in senso precettivo, come una traccia per il legislatore, che dovrà dare le vere e proprie norme giuridiche regolanti il lavoro, e, in senso ermeneutico, come un canone interpretativo per chi le norme giuridiche stesse dovrà applicare.

Deve essere affermato che il lavoro è un dovere, oltre che individuale, sociale, il lavoro essendo, in sostanza, l'uomo stesso nella esplicazione della varia sua attività a servizio della collettività; e che i diritti del lavoro trovano nello Stato opportuna difesa, in quanto lo Stato ne garantisca il giusto compenso e le più favorevoli condizioni e tende a formare il clima spirituale più idoneo alla mutua comprensione di tutti gli elementi, che comunque concorrono all'attività produttiva.

Potrà anche affermarsi che ogni cittadino ha diritto al lavoro; ma tale affermazione, che vuol dire impegno da parte dello Stato di un integrale assorbimento e distribuzione della mano d'opera, non può evidentemente esser fatta in forma tassativa, ma piuttosto solo in forma tendenziale.

Lo Stato, cioè, deve manifestare la sua preoccupazione di assicurare ad ogni lavoratore, professionalmente capace, una conveniente, decorosa occupazione, cui corrisponda un compenso adeguato alla capacità, al rischio, al risultato, ai carichi familiari, ma non può assumere garanzie o impegni di carattere paternalistico o, peggio ancora, assolutistico. Una affermazione tassativa in proposito presupporrebbe la risoluzione integrale e perfetta di ogni questione sociale e attribuirebbe, conseguentemente, allo Stato una funzione accentratrice e monopolistica nei rapporti di lavoro. Questo programma, che si presta ad innumeri discussioni nel campo ideologico, esula comunque, nel campo pratico, da ogni nostra pur remota possibilità.

Anche perché, per combattere con efficacia la disoccupazione e realizzare la occupazione piena dei lavoratori, bisogna operare sul piano internazionale, sì che ogni affermazione tassativa in materia nel campo nazionale corre il rischio di restare una affermazione platonica.

Chi non sa quante serie apprensioni il problema dell'impiego totale della mano d'opera ha destato e desta negli Stati Uniti d'America, dove si riteneva che non si dovesse parlar mai di disoccupazione? È perciò che gli Stati Uniti, d'accordo con l'Inghilterra, hanno, qualche mese dopo la chiusura della conferenza di San Francisco, preso la iniziativa di un'azione collettiva anche per la occupazione della mano d'opera.

Una affermazione tassativa in materia avrebbe carattere di dolorosa ironia, specie in questo momento, in cui le Nazioni uscite vittoriose dalla guerra ci portano via i mezzi di lavoro. Non abbiamo combustibili né solidi né liquidi, per produrre la forza motrice, e, intanto, ci vengono sottratte alcune importanti centrali elettriche; non abbiamo terra sufficiente per occupare tutta la nostra popolazione, per cui abbiamo sempre dovuto fare assegnamento sulla emigrazione per tenere in bilico la nostra bilancia dei pagamenti, ed intanto ci vengono tolte le poche colonie procurateci a prezzo di tanti sacrifici, e proprio nel momento in cui gli sbocchi all'emigrazione sono chiusi, ed i disoccupati si contano a milioni.

Sembrami impossibile che oggi od a breve scadenza l'economia italiana possa attuare il principio della «sicurezza sociale» o quello del «pieno impiego», cioè non una insufficiente protezione limitata soltanto ad alcune categorie di lavoratori subordinati, ma una redistribuzione di redditi idonea a garantire a tutti i produttori, qualunque sia il loro livello sociale e la loro partecipazione all'attività economica, una organica tutela contro tutti i rischi fisiologici ed economici che importa la attività lavorativa. Ma, a parte queste condizioni patologiche, che tutti ci auguriamo transitorie, io credo sempre discutibile ed improbabile che possa da uno Stato assumersi un obbligo del genere senza che si giunga a provvedimenti sicuramente sovvertitori di tutto il sistema delle libertà riconosciute ai singoli.

* * *

A conclusione di quanto innanzi esposto, propongo che nella Costituzione italiana siano inseriti i seguenti articoli, avvertendo che, in sede di coordinazione di essi con quelli che saranno formulati dai colleghi, che si occuperanno del problema sindacale, sarà opportuno sottolineare che più che dello Stato è delle categorie il diritto di regolare le forme, i limiti e le condizioni della prestazione di lavoro, in modo che la tutela dello Stato appaia, come deve essere, sussidiaria ed integrativa dell'opera delle associazioni professionali e non primaria e soffocante, anche se esplicata a fin di bene.

Art. ...

Ogni cittadino ha il dovere di dedicare la sua opera, manuale o intellettuale, ad una attività produttiva, da lui liberamente scelta, conforme alle sue attitudini, nei limiti delle sue possibilità e sotto l'osservanza della legge.

Art. ...

Lo Stato ha tra i suoi fini essenziali che all'attività produttiva concorra il maggior numero possibile di cittadini e si riserva di intervenire, stimolando ed eventualmente integrando l'offerta individuale di lavoro.

Art. ...

Lo Stato assume e garantisce la tutela dei rapporti di lavoro e con le sue leggi disciplina le forme, i limiti e le condizioni della prestazione di lavoro, affinché essa sia realizzata nel modo più soddisfacente e più vantaggioso per il singolo e per la collettività.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti