La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
II Sottocommissione

 

PROPOSTE

del deputato CONTI GIOVANNI

SU

L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO

 

Qui si espongono i principî e si spiegano le soluzioni concrete.

All'esposizione segue un'articolazione che si riconosce senz'altro incompleta, e in qualche punto di proposito, e che ha valore meramente indicativo di una possibile formulazione del testo costituzionale. Premessa necessaria dell'esposizione che segue, è l'ammissione dell'ente Regione, con gli istituti di democrazia diretta previsti anche nel sistema approvato dalla seconda sottocommissione.

Il Parlamento

Il criterio direttivo, al quale deve ispirarsi la Costituzione nel determinare gli organi ai quali sarà attribuito, come competenza principale, l'esercizio della funzione legislativa, è quello di dare ad essi una conformazione tale da essere per se stessa una garanzia che il procedimento attraverso il quale si forma la legge, cioè l'atto che crea le norme giuridiche regolatrici della società nazionale, abbia ad assicurare un'adeguata considerazione dei diversi interessi, dei quali la legge deve regolare il contemperamento. L'utilità generale che le leggi risultino ponderatamente elaborate e perciò più stabili e più spontaneamente osservate, ha manifestamente un valore più alto che non la velocità del meccanismo che le produce.

Sistema bicamerale

Questo criterio direttivo per la costruzione degli organi legislativi porta a due conseguenze, fra loro connesse.

In primo luogo, esso rende preferibile il sistema bicamerale, lasciando vedere come sia viziato da un evidente semplicismo il noto ragionamento col quale si pretendeva di condannare tale sistema.

D'altra parte quello stesso criterio indica le necessità che i modi di formazione delle due Camere parlamentari siano differenti, perché esso sarebbe fondamentalmente disconosciuto se una Camera non fosse che una seconda edizione dell'altra. Ciascuna di esse, per il modo della sua costituzione, deve dare affidamento di apportare al processo di formazione della legge un concorso ispirato alla considerazione di interessi esigenze e punti di vista che meritano di essere tenuti in conto per essere composti nell'interesse generale della Nazione.

Il sistema bicamerale, avuto riguardo anche all'esperienza dei diversi Paesi, si raccomanda inoltre come più adatto ad assicurare un conveniente esercizio di quelle funzioni di controllo politico (e specialmente di quelle relative alla gestione finanziaria ed alle relazioni internazionali) che costituiscono l'altro compito, non meno politicamente importante, del Parlamento.

Secondo tali criteri la Costituzione dovrebbe istituire una Camera dei Deputati ed un Senato.

La Camera dei Deputati

La Cartiera dei Deputati avrebbe il carattere di un organo rappresentativo della Nazione nella sua unità, cioè come collettività dei cittadini. Essa sarebbe eletta, a suffragio universale, diretto e segreto, da collegi elettorali nei quali si distribuiscono territorialmente i cittadini aventi il diritto di voto. Sarebbe composta di 400 membri e nominata per quattro anni.

Il sistema di elezione dei Deputati e la formazione delle liste elettorali e dei collegi elettorali sarebbero regolati dalla legge elettorale, essendo opportuno che i particolari di questa materia non siano pregiudicati da disposizioni aventi la rigidità delle norme costituzionali.

Il Senato

Il Senato avrebbe, invece, il carattere di una camera rappresentativa della Nazione come si presenta differenziata nelle varie forme di organizzazioni ed istituzioni in cui si esplica la vita sociale.

Nel modo di formazione del Senato dovrebbe aversi, anzitutto, uno dei riflessi costituzionali del riconoscimento delle Regioni come enti di diritto pubblico.

Il Senato dovrebbe essere una camera destinata, in prima linea, a rappresentare l'organo nel quale l'indirizzo dell'attività politica e legislativa dello Stato si determina tenendo conto delle diverse esigenze regionali.

Non è però necessario che il criterio regionale sia adottato come criterio unico ed esclusivo per la formazione del Senato. Sarebbe conveniente attribuire l'elezione di una parte dei senatori ad altri enti, nei quali si concreta sotto altri aspetti la differenziazione della società nazionale.

Secondo tali criteri, la Costituzione determinerebbe il numero dei senatori da eleggersi dalle Regioni e quello da eleggersi da altri enti, quali le organizzazioni sindacali nazionali, le università.

Il numero complessivo dei membri del Senato potrebbe essere fissato a 300.

Il numero dei senatori eletti dalle Regioni dovrebbe non essere inferiore ai due terzi. Si può considerare se convenga, come in Svizzera e negli Stati Uniti, attribuire a ciascuna regione l'elezione di un numero eguale di senatori o se, invece, non sia più opportuno che la distribuzione dei seggi senatoriali fra le Regioni sia da farsi tenendo conto delle diversità di estensione geografica e di popolazione delle varie regioni. L'elezione dei senatori di questa categoria sarebbe attribuita all'Assemblea della Regione alla quale prenderebbero parte anche delegati dei consigli comunali della regione.

Il criterio indicato come direttivo della formazione del Senato, non esclude, poi, in linea di principio, che si consideri anche la convenienza di attribuire allo stesso Senato od al Capo dello Stato la nomina di un ristrettissimo numero di senatori a vita, in modo da permettere di assicurare al Senato il concorso di personalità eminenti, che per ragioni diverse non sarebbero utilizzate col sistema elettivo.

I senatori sarebbero eletti per 6 anni e si rinnoverebbero per metà ogni 3 anni.

Formazione delle leggi

La Camera dei Deputati ed il Senato concorrerebbero, come organi distinti, alla formazione delle leggi, le quali sarebbero sanzionate e promulgate dal Capo dello Stato.

La Costituzione dovrebbe stabilire che il Capo dello Stato, quando ritenga di rifiutare la sanzione, deve rinviare il disegno di legge alle Camere con messaggio motivato: se ciascuna di queste approva di nuovo il disegno di legge a maggioranza dei due terzi, il Capo dello Stato sarebbe obbligato a promulgare la legge.

Procedura d'urgenza

A questa procedura normale per la formazione delle leggi la Costituzione potrebbe prevedere una deroga per il caso di urgente necessità.

In questo caso l'approvazione di ciascuna delle due Camere su un disegno di legge sarebbe data da una Delegazione permanente nominata annualmente da ciascuna di esse nel suo seno con sistema proporzionale. Se l'urgente necessità non è preliminarmente riconosciuta dalla Delegazione di una Camera, la procedura normale di approvazione della legge dovrebbe essere osservata.

Con questa disposizione, la Costituzione, mentre escluderebbe la facoltà del Governo di emanare decreti-legge, istituirebbe un procedimento accelerato, che assicura la possibilità di una pronta emanazione di provvedimenti legislativi che fossero richiesti da una effettiva urgente necessità.

Limiti costituzionali della legge ordinaria

La legge ordinaria, quanto al suo contenuto, deve essere subordinata alla Costituzione, nel senso che essa non può creare norme che modifichino la Costituzione o che siano contrarie a principî costituzionali. È questa un'esigenza essenziale, imposta da due ordini di considerazioni.

In primo luogo il riconoscimento costituzionale delle Regioni, la cui competenza è determinata dalla Costituzione, esige la garanzia che la legge ordinaria dello Stato non possa modificare lo stato giuridico delle Regioni. Senza questa garanzia costituzionale l'autonomia delle Regioni sarebbe malsicura.

In secondo luogo la Costituzione deve avere un valore superiore a quello della legge ordinaria, per assicurare, da un lato, che l'ordinamento costituzionale sia più stabile e le modificazioni siano attuate con un procedimento speciale adeguato all'importanza della materia, e dall'altro, che alcuni principî enunciati nella Costituzione come guarentigie dei cittadini siano muniti di effettiva efficacia giuridica, che si concreta nel funzionare come limiti la cui osservanza è causa di invalidità non solo degli atti della pubblica amministrazione, ma anche delle leggi ordinarie dello Stato.

Leggi costituzionali

Tale esigenza fondamentale importa che la Costituzione, sottraendo se stessa al potere della legge ordinaria, istituisca un procedimento speciale per la formazione delle leggi costituzionali.

Sul modo di differenziare il procedimento di formazione delle leggi costituzionali da quello delle leggi ordinarie si possono considerare diversi sistemi.

Così potrebbe ritenersi sufficiente stabilire che le leggi costituzionali devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei membri in carica delle due Camere. La garanzia risultante dall'esigenza di una maggioranza qualificata potrebbe essere sostituita ovvero rafforzata prescrivendosi che le leggi costituzionali siano sottoposte all'approvazione della Assemblea delle Regioni, assicurandosi con ciò particolarmente una garanzia per lo stato giuridico costituzionale delle Regioni.

Si può anche considerare se non convenga sottoporre le leggi costituzionali alla votazione diretta dei cittadini, esigendosi per l'approvazione la maggioranza dei volanti calcolata sia nazionalmente sia per Regioni.

L'Assemblea nazionale

La Costituzione, poi, prevederebbe che per talune attribuzioni, da essa determinate, la Camera dei Deputati ed il Senato funzionerebbero riuniti insieme, costituendo l'Assemblea nazionale, che sarebbe presieduta dal Presidente del Senato.

Il Capo dello Stato

Il sistema di fare del Capo dello Stato l'organo che assume anche la funzione di Capo del Governo non sembra consigliabile. È preferibile che le funzioni proprie di Capo dello Stato e quelle di Capo del Governo, siano tenute distinte e perciò attribuite a due organi diversi.

Il Capo dello Stato, deve essere l'organo, che, oltre rappresentare l'unità dello Stato all'interno ed all'estero, esercita una funzione moderatrice nel giuoco delle parti politiche che si alternano nella direzione del Governo dello Stato, avendo soprattutto il compito di essere il guardiano della Costituzione, cioè di assicurare che le norme costituzionali siano lealmente osservate a cominciare dal Governo.

Sul modo di nomina del Capo dello Stato, dopo ponderata considerazione, si ritiene che l'elezione del Presidente della Repubblica, anziché farsi direttamente dalla collettività dei cittadini, sia da attribuirsi all'Assemblea nazionale costituita dalla riunione della Camera dei Deputati e del Senato.

La durata in carica del Presidente dovrebbe fissarsi in 5 anni, sia per assicurare una certa continuità nelle funzioni, sia per fare in modo che l'elezione del Presidente non coincida, normalmente, con elezioni generali per la rinnovazione della Camera dei Deputati o del Senato.

Il Presidente della Repubblica non risponderà personalmente per gli atti del Governo, salvo il caso di violazione della Costituzione e di alto tradimento.

Il Governo

Il Capo dello Stato nominerà e revocherà il Presidente del Consiglio dei Ministri, e, su proposta di questo, i Ministri.

I Ministri saranno responsabili verso le Camere solidalmente per la condotta politica del Governo ed individualmente per gli atti del loro Ministero.

La responsabilità politica dei Ministri si concreta nel principio che essi devono godere la fiducia delle Camere parlamentari.

La Costituzione, stabilendo questo principio, deve adottare alcune cautele per assicurare una conveniente continuità del Governo ed evitare che l'applicazione pratica di quel principio porti a fenomeni di degenerazione parlamentaristica.

Ispirandosi a soluzioni esperimentate dalle costituzioni di diversi Stati esteri, la Costituzione dovrà stabilire le modalità di presentazione e le condizioni di votazione di una mozione che implica dichiarazione di sfiducia verso il Governo o verso un Ministro. Sarebbero così preclusi i voti di sorpresa, la cui possibilità è per se stessa un fomite di oscure manovre di corridoio. Il voto di sfiducia importerà l'obbligo costituzionale dei Ministri di dimettersi solo quando sia stato adottato dalla maggioranza dei membri in carica della Camera dei Deputati o del Senato ovvero dai due terzi dei partecipanti alla votazione, cioè quando è l'espressione di un reale mutamento della situazione politica.

Con queste cautele il principio secondo il quale il Governo deve godere la fiducia delle Camere è il criterio che meglio assicura l'equilibrio politico fra il Governo e le Camere e quindi la coordinazione delle rispettive funzioni. Non è infatti praticamente possibile il normale funzionamento di un Governo dal quale le Camere dissentano sull'indirizzo politico generale. L'esperienza storica, d'altra parte, ha largamente dimostrato che quando il Governo si considera del tutto indipendente dal Parlamento questo non esercita alcun efficace controllo, con grave danno per lo Stato e per la Nazione.

GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Garanzie d'indipendenza della giustizia

La Costituzione dovrà stabilire alcuni principî generali sulla posizione degli organi di giurisdizione rispetto agli altri e sull'esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare dovrà enunciare come principî aventi valore costituzionale i seguenti:

l'indipendenza del giudice, il quale nell'esercizio della sua funzione è subordinato soltanto alle norme giuridiche;

l'inamovibilità dei giudici;

la libertà del giudice di interpretare il diritto, l'interpretazione obbligatoria delle norme giuridiche potendo essere stabilita soltanto da un valido atto di legislazione;

il divieto di istituire tribunali eccezionali.

Corte di giustizia costituzionale

La Costituzione, inoltre, dovrà istituire una Corte di giustizia costituzionale, alla quale sarebbe attribuita la competenza:

di conoscere sui ricorsi di incostituzionalità delle leggi dello Stato e delle Regioni;

di decidere sui conflitti di competenza fra lo Stato e le Regioni o fra queste;

di giudicare il Presidente della Repubblica ed i Ministri, contro i quali sia promossa azione di responsabilità penale dalla Camera dei Deputati.

L'istituzione di un organo speciale di giurisdizione costituzionale è un'esigenza essenziale per garantire l'efficacia delle norme della costituzione relative alla distribuzione delle competenze fra lo Stato e le Regioni e la subordinazione delle leggi ordinarie dello Stato e quelle delle Regioni ai principî costituzionali.

La Costituzione nel determinare la composizione della Corte di giustizia costituzionale dovrà aver riguardo al carattere particolarmente delicato delle funzioni ad essa attribuite in modo da contemperare le esigenze della competenza tecnica e dell'indipendenza dei giudici con quella di un adeguato spirito di comprensione delle materie, sulle quali la Corte è chiamata a giudicare.

Tenendo conto di tali criteri, sarebbe consigliabile che la Corte fosse costituita nel modo seguente: un presidente ed un vicepresidente nominati dall'Assemblea nazionale; due membri effettivi e due supplenti nominati dal Senato; due membri e due supplenti nominati dalla Camera dei Deputati; due membri effettivi e due supplenti eletti nel suo seno dalla Corte suprema di cassazione; due effettivi e due supplenti dal Consiglio di Stato. Le nomine sarebbero fatte per la durata di 10 anni.

Le norme sui procedimenti avanti la Corte di giustizia costituzionale sarebbero stabilite con legge speciale.

TITOLO II.

I POTERI DELLO STATO

Art. ...

Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati e dal Senato.

La Camera dei Deputati e il Senato riuniti costituiscono l'Assemblea Nazionale.

L'iniziativa delle leggi è riconosciuta al Presidente della Repubblica, al Governo, ai Senatori ed ai Deputati e al Popolo.

Il potere esecutivo è attribuito al Presidente della Repubblica che lo esercita per mezzo di ministri.

Il potere giudiziario è esercitato da una magistratura indipendente retta da un Supremo Consiglio di magistrati eletto dai giudici di tutti i gradi.

LA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. ...

La Camera dei Deputati è composta di cittadini d'ambo i sessi, dell'età di almeno 25 anni, eletti per quattro anni a suffragio universale uguale, diretto e segreto.

Art. ...

Per l'elezione della Camera dei Deputati lo Stato è suddiviso in collegi elettorali a norma di legge speciale.

Sarà eletto un Deputato ogni 150 mila abitanti.

Art. ...

I requisiti per la eleggibilità e i casi di incompatibilità sono fissati dalla legge elettorale. La Camera verifica la validità dell'elezione dei Deputati.

Art. ...

I Deputati sono rappresentanti della Nazione. Esercitano liberamente la funzione legislativa e, durante l'esercizio del mandato, non possono essere arrestati se non in flagranza di reato. Non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna, né possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera.

Art. ...

La Camera dei Deputati deve riunirsi appena eletta e in ogni caso non oltre venti giorni da quello della proclamazione degli eletti.

Nel quadriennio si riunirà senza alcuna convocazione nella prima decade del marzo e dell'ottobre di ogni anno, e terrà le sedute che saranno necessarie allo svolgimento dell'opera legislativa. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato al Presidente della Camera, dalla sua Presidenza, e, da questa, a richiesta, motivata del Capo del Governo.

La convocazione a richiesta di Deputati deve essere fatta su domanda di un decimo dei componenti la Camera.

Art. ...

La Camera dei Deputati può essere sciolta prima della scadenza del termine per deliberazione propria a maggioranza assoluta di voti. Può essere sciolta dal Presidente della Repubblica in seguito a voto della Camera e del Senato.

Art. ...

La Camera elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti, i questori, i segretari e le Commissioni, a norma del proprio regolamento. Elegge ogni anno, all'inizio della sessione di primavera, con votazione a maggioranza assoluta, una Giunta permanente, presieduta dal Presidente della Camera, composta di 30 deputati con il mandato di procedere nelle vacanze del Parlamento congiuntamente con la Giunta del Senato all'esame e alla approvazione in via di urgenza di progetti di legge del Governo.

Art. ...

La Giunta permanente della Camera si riunisce con la Giunta permanente del Senato nei casi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. ...

La Camera delibera il proprio regolamento e provvede alla propria amministrazione disponendo dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato.

IL SENATO

Art. ...

Il Senato è composto di rappresentanti d'ambo i sessi di età non inferiore ai 40 anni, eletti dalle Assemblee delle Regioni, da Consigli accademici, dalle Università, dalle Organizzazioni sindacali nazionali, dagli Ordini professionali e dal Presidente della Repubblica, riconosciuti gli uni e le altre dallo Stato e chiamati all'elezione da legge rinnovabile ogni dieci anni.

Art. ..

Le Assemblee Regionali eleggono un Senatore per ogni cinquanta Deputati regionali. Le Assemblee Regionali composte di un numero di Deputati minore dei cinquanta eleggono anche esse un Senatore.

Le Organizzazioni sindacali, le Università, gli Ordini professionali eleggono ciascuno un numero di Senatori pari a un quarto del numero dei Senatori eleggibili dalle Regioni.

Spetta al Presidente della Repubblica la nomina di dieci senatori nelle seguenti categorie:

a) magistrati;

b) ..................

c) ...................

Art. ...

I Senatori sono eletti per sei anni.

Ogni tre anni si deve procedere alla rinnovazione della metà dei membri del Senato. La cessazione del mandato allo spirare del triennio, deve essere rimessa al sorteggio. I sorteggiati sono rieleggibili. I Senatori nominati dal Presidente della Repubblica restano in carica durante l'esercizio della loro funzione pubblica.

Art. ...

I Sonatori hanno i medesimi diritti e doveri dei Deputati e godono le immunità previste dall'articolo ...

Il Senato delibera il proprio regolamento e provvede alla propria amministrazione disponendo dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato.

Art. ...

Il Senato concorre all'opera legislativa con la Camera dei Deputati e col Governo di propria iniziativa e coll'esame e l'approvazione delle leggi votate dalla Camera dei Deputati.

Art. ...

Il Senato si riunisce e funziona nei modi e nei termini previsti per la Camera dei Deputati.

Art. ...

Il Senato elegge nel suo seno una Giunta presieduta dal Presidente del Senato, composta di 30 Senatori, con i poteri previsti dall'articolo ... per la Giunta permanente della Camera dei Deputati.

Art. ...

La legge ordinaria deve osservare i limiti della Costituzione non può creare norme che la modifichino e che siano contrarie a principi costituzionali.

Art. ...

Le leggi di iniziativa della Camera dei Deputati debbono essere approvate dal Senato.

Art. ...

Le leggi di iniziativa del Senato debbono essere approvate dalla Camera dei Deputati. Le approvate leggi dalla Camera dei Deputati, non approvate dal Senato, sono rinviate con relazione motivata per nuovo esame alla Camera.

Se la legge sarà dalla Camera nuovamente approvata con due terzi dei voti, dovrà essere presentata al Presidente della Repubblica per la sanzione e la promulgazione.

Art. ...

Le leggi costituzionali dovranno essere sottoposte alla votazione diretta dei cittadini elettori, per l'approvazione a maggioranza dei votanti.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. ...

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente della Repubblica, ne revoca l'elezione per alto tradimento, per violazione della Costituzione dichiarata con i voti di due terzi dei componenti le due Camere: delibera la dichiarazione della guerra; conclude i trattati di pace e i trattati internazionali.

Art. ..

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Senato.

DIRITTO DI PETIZIONE E DI INIZIATIVA

Art. ...

Tutti i cittadini hanno diritto di petizione e di iniziativa.

Art. ...

Per una legge di iniziativa popolare si richiede la presentazione della proposta da parte di 25 mila cittadini nel pieno godimento dei diritti civili.

Art. ...

Proposte di legge e petizioni sono portate all'esame di Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato per la formulazione di progetti legislativi.

IL CAPO DELLO STATO

Art. ...

Capo dello Stato, supremo rappresentante della Nazione, è il Presidente della Repubblica, eletto dall'Assemblea Nazionale.

Art. ...

Sono eleggibili alla Presidenza della Repubblica i cittadini italiani di età non minore dei 40 anni.

Art. ...

Il Presidente è eletto per cinque anni ed è rieleggibile, per una sola velia, dopo cinque anni della cessazione del mandato.

Art. ...

Non sono eleggibili i militari in attività di servizio o che abbiano cessato il servizio da meno di tre anni; i membri di dinastie o parenti fino al X grado, che abbiano regnato in qualunque tempo sulla Nazione.

Art. ...

Le elezioni del Presidente avranno luogo trenta giorni prima della scadenza del mandato o entro trenta giorni dal giorno delle dimissioni, della morte o della revoca.

Nel caso di cessazione del mandato per la scadenza del termine il Presidente resterà in carica fino all'assunzione del nuovo eletto, la quale dovrà avvenire appena compiute le operazioni elettorali e le formalità successive e in ogni caso entro trenta giorni quello dell'elezione. Nel caso di morte, di dimissioni o di revoca o di assenza dallo Stato o di grave dichiarato o accertato impedimento, la Presidenza sarà tenuta dal Presidente del Senato, e nel caso di impedimento anche temporaneo del Presidente del Senato, dal Presidente della Camera dei Deputati e, mancando anche questo, dal cittadino della Corte delle Garanzie costituzionali.

Art. ...

Il Presidente presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione.

Art. ...

Il Presidente della Repubblica è assistito da un Consiglio di presidenza che il Capo dello Stato è tenuto a consultare sulla nomina o revoca del Capo del Governo, sui trattati internazionali.

Il Consiglio della Presidenza è composto: dal Presidente della Camera, del Senato e dell'Alta Corte Costituzionale.

Art. ...

Il Presidente:

1°) nomina e revoca il Capo del Governo, secondo l'indicazione dei voti del Parlamento;

2°) nomina i Ministri su proposta del Capo del Governo;

3°) dichiara la guerra in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Nazionale;

4°) nella vacanza del Parlamento provvede su tutte le materie con decreto previa approvazione della Giunta permanente, della Camera dei Deputati e del Senato riunite;

5°) può convocare le Camere in qualunque momento lo creda opportuno con un messaggio motivato ai Presidenti delle Camere.

Art. ...

Le leggi approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato saranno promulgate entro quindici giorni decorrenti da quello della presentazione del testo legislativo per la sanzione.

Art. ...

Le leggi votate con procedura d'urgenza saranno immediatamente e non oltre quarant'otto ore promulgate.

Quando il Presidente ritenga di rifiutare la sanzione, deve inviare il disegno di legge alle Camere e alle Giunte riunite per l'urgenza con messaggio motivato.

Se le Camere riunite in Assemblea Nazionale approveranno di nuovo il disegno di legge il Presidente dovrà promulgare la legge.

Art. ...

Le leggi, i decreti promulgati saranno, a pena di nullità, controfirmati dai Ministri responsabili.

Art. ...

Il Presidente non è responsabile personalmente per gli atti del Governo. È responsabile anche penalmente per ogni violazione delittuosa della Costituzione.

L'Assemblea Nazionale eleva l'accusa secondo il disposto dell'articolo 44.

Art. ...

Una legge provvede all'assegno e al trattamento dovuti al Presidente della Repubblica.

IL GOVERNO

Art. ...

Il Governo è composto di Ministri, Segretari di Stato. Essi dirigono i Dicasteri costituiti per l'amministrazione degli affari dello Stato. Il Governo è diretto dal Primo Ministro designato da un voto dell'Assemblea Nazionale e nominato dal Presidente della Repubblica a nome dell'articolo 00. I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica ma sono designati dal Primo Ministro, che risponde della loro condotta politica e ne chiede al Presidente della Repubblica la revoca in conseguenza del voto contrario delle Camere su progetti di legge o atti ministeriali.

I voti contrari delle Camere su progetti di legge non determinano le dimissioni del Governo, ma obbligano il Governo all'adozione delle deliberazioni delle Camere. Il Governo deve presentare le dimissioni quando la Camera dei Deputati od il Senato dichiarano la sfiducia all'esito di una discussione richiesta dal Presidente della Repubblica o dalla metà dei membri della Camera o del Senato sull'attuazione del programma del Governo approvato dall'Assemblea Nazionale, per la formazione del Ministero, o sulla politica generale e conclusa con voto contrario della maggioranza della Camera e del Senato o della maggioranza assoluta della Camera.

Art. ...

Il Capo del Governo e i Ministri sono responsabili civilmente e penalmente avanti alla Corte delle garanzie costituzionali, delle violazioni della Costituzione e delle leggi.

Art. ...

Il numero dei Ministri è determinato dalla distribuzione degli affari seguenti: affari interni, affari esteri, istruzione ed educazione nazionale, difesa nazionale, amministrazione della giustizia e culti, finanza e tesoro, agricoltura, industria, commercio, lavori pubblici, comunicazioni.

Con legge dell'Assemblea Nazionale possono essere aboliti Ministeri o esserne costituiti altri.

IL POTERE GIUDIZIARIO

Art. ...

La funzione giudiziaria è esercitata da giudici conciliatori, da giudici pretori, da tribunali collegiali, da Corte di appello, dalla Corte di cassazione. Nei giudizi in materia penale possono con legge essere chiamati a giudicare cittadini giurati aventi i requisiti dalla legge previsti, designati dai Consigli comunali e nominati dal Primo Presidente della Corte di appello.

I giudici conciliatori sono designati dai Consigli comunali e nominati dal Primo Presidente della Corte di appello.

I giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio Supremo della Magistratura all'esito dei concorsi indetti secondo legge.

Il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore Generale sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. L'età dell'aspirante all'ufficio dei giudici non può essere minore di 25 anni.

I requisiti di preparazione tecnica, di cultura, di moralità, debbono risultare da rigorosi accertamenti e da valutazioni severe. Il giudice è indipendente, è inamovibile, è subordinato soltanto alle norme giuridiche, è libero nell'interpretazione della legge ed obbligato all'interpretazione soltanto da un valido atto di legislazione.

L'attuazione dell'ordinamento giudiziario è stabilito da una legge.

Art. ...

Al Ministero della giustizia è affidata l'amministrazione della Magistratura.

La Magistratura è retta e governata da un Consiglio Supremo composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, del Vicepresidente in persona, del Procuratore Generale della Corte di cassazione e da 40 Consiglieri effettivi e di 10 supplenti eletti per 5 anni da tutti i giudici in assemblee plenarie riunite nelle sedi delle Corti di appello, un mese prima della scadenza del quinquennio.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti