La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
II Sottocommissione

 

RELAZIONE

del deputato ZUCCARINI OLIVIERO

SU

L'ORDINAMENTO REGIONALE

 

IL COMUNE

1. — Il Comune è nell'ordinamento dello Stato italiano nucleo fondamentale della libertà o dei diritti del cittadino. Entro i limiti fissati dalle leggi generali è autonomo nella sua interna struttura, nelle sue attribuzioni e nelle sue funzioni.

2. — Sulla base della situazione di fatto esistente i Comuni sono liberi di conservare o di modificare la loro struttura interna ed il loro funzionamento secondo le particolari esigenze. Nessuna restrizione potrà, in ogni caso, essere apportata alla partecipazione alla vita locale del cittadino e ai suoi diritti elettorali.

3. —L'autonomia del Comune potrà svolgersi:

a) nel suo ordine interno, nella ripartizione dei suoi uffici, con la creazione d'amministrazioni ed anche di rappresentanze distinte per determinate frazioni del comune, con una separazione tra zona urbana e zona rurale o con la suddivisione, per i comuni più grandi e popolosi, in rappresentanze e amministrazioni rionali distinte;

b) nelle attribuzioni, con una estensione dei suoi compiti e dei suoi interventi in opere e servizi ritenuti di utilità comune;

c) nei diritti della popolazione assicurando ad una parte di essa la facoltà di separarsi dal Comune per crearne uno nuovo o per aggregarsi ad un altro vicino o di esigere un'amministrazione distinta nell'ambito dello stesso Comune;

d) nei riguardi esterni con la facoltà di unirsi ad altri Comuni vicini nell'esercizio di determinate attività o per l'esecuzione di particolari opere o di unificare con essi, per ragioni di economia o di semplificazione, uffici e servizi amministrativi anche di carattere interno; di costituire con essi in forma consorziale organi di rappresentanza e di esercizio per opere o servizi in comune; di aggregarsi ad una piuttosto che ad altra regione confinante, di scegliersi per i rapporti con la Regione e con lo Stato nazionale, le sedi di ufficio a cui far capo ritenute più comode o convenienti.

4. — L'autonomia amministrativa si estende a tutti quegli enti di assistenza, previdenza, ecc., creati con mezzi e per fini locali e che costituiscono un patrimonio che deve essere localmente conservato e tutelato.

Ove tali enti non abbiano già amministratori propri di diritto, la nomina di questi appartiene alla rappresentanza comunale.

5. — Tutti i servizi delegati al Comune dallo Stato, dalla Regione o da altri enti saranno a carico delle amministrazioni nell'interesse e per incarico delle quali vengono esercitati.

ELETTORATO ED ELEGGIBILITÀ

6. — Il diritto elettorale amministrativo appartiene a tutti i cittadini nel Comune di loro residenza. Appartiene altresì, limitatamente al Comune, a chiunque vi figuri nei ruoli dei contribuenti. Per la Regione e per lo Stato l'elettorato si esercita in un solo luogo.

È eleggibile ogni elettore nel quale non si verifichino motivi di incompatibilità fissati dalla legge, o interdizione dai pubblici uffici. La eleggibilità si verifica solo a 25 anni compiuti di età per gli uffici di rappresentanza nella Regione e nella Nazione. È requisito indispensabile per la eleggibilità alle cariche di rappresentanza nella Regione e nello Stato avere partecipato o partecipare alla amministrazione elettiva di un ente locale o degli enti economici e sociali previsti dal presente statuto.

CIRCONDARI DI VICINANZA

7. — Sulla base delle attuali sedi mandamentali e di altri pubblici uffici si stabiliranno per i Comuni che vi fanno capo circondari di vicinanza che potranno successivamente modificarsi nel numero dei Comuni che lo compongono, secondo libere decisioni dei Comuni interessati che potranno anche spostarne la sede. Per libera decisione dei comuni interessati potranno formarsi nuovi circondari di vicinanza con sedi più appropriate.

8. — I servizi, come tutti gli altri uffici attualmente esistenti nelle sedi dei circondari di vicinanza, prima e nel corso della modificazione del loro carattere e dei loro compiti specifici, saranno esercitati in consorzio dai comuni interessati, i quali potranno nella stessa sede stabilire altri servizi in comune esercitandoli in forma consorziale.

9. — Lo sviluppo e il perfezionamento di tale forma consorziale per certi loro servizi appartengono al diritto di iniziativa e di autonomia dei Comuni nel campo della loro competenza specifica. I consorzi avranno una amministrazione delegata dai comuni e cioè nominata dalle amministrazioni comunali.

COMUNITÀ PROVINCIALI

10. — Le attuali sedi di Provincia per gli uffici attualmente esistenti e come forma di decentramento dell'amministrazione regionale diverranno sede di Comunità provinciali. Resteranno anche sede degli eventuali uffici della amministrazione generale dello Stato che nella loro assegnazione e distribuzione dovranno attenersi alla nuova organizzazione amministrativa e alle sue eventuali modificazioni.

11. — Le Comunità Provinciali avranno una amministrazione delegata dai circondari di vicinanza che la eleggeranno e che potranno cambiare la sede della Comunità o crearne di nuove là dove lo reputino necessario. Le funzioni delle Comunità provinciali saranno coordinative ed ispettive, secondo i principî ispiratori del presente statuto.

LA REGIONE

12. — La Regione sorge come una Comunità più grande e cioè come naturale consorzio di comuni in una sfera di attività determinata dalla tradizione, dalla costumanza, dalla natura e dalla configurazione del suolo, dalla comunità dei problemi e degli interessi. Essa è chiamata a svolgere un'azione molto più larga di quella che sia consentita al Comune e di coordinamento delle varie attività locali con leggi e disposizioni di carattere comune per una utilità comune, uniformando la legislazione e la regolamentazione ad esigenze e ad opportunità che — per quanto si riferisce alle leggi generali — non potrebbero essere bene e compiutamente soddisfatte nel quadro nazionale.

13. — La prima determinazione delle Regioni nei loro confini sarà fatta dalla legge costituzionale dello Stato. Entro quella determinazione i comuni di confine saranno liberi di decidere della loro appartenenza ad una o ad altra Regione (e quindi anche al Circondario di vicinanza come alla Comunità provinciale a cui intendano appartenere).

14. — La creazione di una nuova regione è consentita quando l'iniziativa parta da almeno 400.000 cittadini elettori. È altresì consentita la fusione in una di due o più regioni.

CARATTERE DELLA REGIONE

15. — La regione assorbe — per tutto quello che è materia di legislazione particolare — attività e compiti che appartenevano allo Stato e vi provvede con mezzi propri, con organizzazione propria, con funzionari propri. In tal modo essa riduce al minimo indispensabile le funzioni e le attività dello Stato.

La legge generale potrà sempre determinare certi principî, certe finalità, certi criteri da affermare, da realizzare, da eseguire anche in materia economica e sociale; alla Regione spetta il compito di adattare e di realizzare la legge con i criteri e con i mezzi che le saranno più propri e che riterrà più indicati. Al centro la ispirazione e la coordinazione generale; alla regione i particolari e la esecuzione. Poche cose al centro; alla periferia le molte di carattere particolare oltre alla applicazione ed alla esecuzione di quelle a carattere generale o nazionale.

ORGANI DELLA REGIONE

16. — Organi della regione sono l'Assemblea, la Giunta e il Preside e l'Alto Consiglio Regionale. Le funzioni esecutive sono esercitate dal Preside e dalla Giunta.

Sezione I. — Assemblea regionale.

17. — L'Assemblea regionale è costituita da un numero di rappresentanti che, secondo il numero degli abitanti, potrà variare da 40 a 90 membri, in una proporziono non inferiore a un rappresentante per ogni 25.000 abitanti. Il numero verrà inizialmente fissato per ciascuna regione dalla Costituente. L'Assemblea regionale potrà successivamente stabilire il numero dei rappresentanti come pure modificare la propria struttura e il funzionamento dei propri organi sempre però nei limiti e coi criteri fissati dalla Carta costituzionale per ciò che si riferisce ai rapporti con i Comuni e con lo Stato.

18. — La elezione dei rappresentanti avviene per suffragio diretto e segreto dei cittadini in base ai principî fissati dalla Costituzione. I rappresentanti sono attribuiti ai Circondari di vicinanza o alle Comunità provinciali (quando non si voglia applicare più razionalmente il sistema proporzionale) in relazione al numero degli abitanti, secondo come stabilirà la legge elettorale che per la prima elezione sarà quella stessa fissata per il Parlamento nazionale e che successivamente ogni regione perfezionerà per proprio conto.

Requisiti per la eleggibilità saranno, oltre al possesso di tutti i diritti civili, avere superato i 25 anni di età, avere occupato, almeno per un anno una carica rappresentativa nei Comuni o negli enti economici e sociali aventi veste giuridica. Gli eletti rappresentano l'intera regione e cessano di diritto allo spirare del termine di 4 anni. La nuova Assemblea sarà convocata dal Preside della Regione tre mesi dalla scadenza della vecchia.

19. — L'Assemblea elegge nel suo seno il presidente, due vice-presidenti, i segretari e le Commissioni permanenti secondo le norme del suo regolamento interno che sarà approvato nella prima sessione e che determinerà le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea.

20. — I rappresentanti non sono sindacabili nell'esercizio della loro funzione.

21. — L'Assemblea regionale non può essere sciolta prima dei termini normali che per propria deliberazione, dietro iniziativa del Preside e della Giunta, o per referendum popolare.

22. — In caso di scioglimento l'ordinaria amministrazione resta affidata alla Giunta a meno che l'Assemblea non abbia creduto di affidarla ad una Commissione straordinaria di tre membri scelti nel proprio seno.

Sezione II. — Preside e Giunta regionale.

23. — Il Preside e la Giunta vengono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti.

La Giunta è composta dal Preside e dagli assessori, i quali sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione.

24. — Il Preside regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dall'assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, morte o incapacità del Preside regionale, il presidente dell'Assemblea la convocherà entro quindici giorni per la elezione del nuovo Preside.

Sezione III. — Alto Consiglio regionale.

25. — È istituito come organo di tutela e di garanzia delle autonomie comunali un Alto Consiglio della regione, alla cui nomina concorrono con voto individuale i consiglieri di tutti i comuni compresi nella regione. La elezione avverrà col sistema della rappresentanza proporzionale, secondo la legge speciale che sarà approvata da ciascuna regione, con un rappresentante in media per ogni 100.000 abitanti. I requisiti di eleggibilità saranno quelli stessi richiesti per i rappresentanti regionali.

Nel caso però che nello Stato fosse creata una seconda Camera, coloro che vi verranno eletti a rappresentarvi la regione formeranno anche l'Alto Consiglio della Regione. In tal caso varranno le norme stabilite dalla apposita legge elettorale.

FUNZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI

Sezione I. — Funzioni dell'Assemblea.

26. — L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni trimestre e, in via straordinaria, a richiesta del governo regionale o di almeno venti rappresentanti.

27. — L'iniziativa delle leggi regionali spetta al governo e ai rappresentanti.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali.

I regolamenti per la esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.

28. — Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancano della firma del Preside regionale e degli assessori competenti per la materia.

Sono promulgati dal Preside regionale e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione presa nella singola legge o nel singolo regolamento.

29. — L'Assemblea amministra il patrimonio della Regione ed ha la legislazione esclusiva su tutte le materie che la legge costituzionale non abbia già riservato alla Amministrazione generale dello Stato ed ha compiti esecutivi e normativi per le leggi di carattere nazionale.

Ha anche il compito di tutelare il diritto dei cittadini al retto e normale funzionamento delle amministrazioni locali.

Gli enti locali di beneficenza, assistenza e comunque creati dalla iniziativa privata e diventati di diritto pubblico troveranno altresì nella Regione l'organo di tutela delle finalità per cui vennero creati, della loro autonomia e del diritto degli interessati alla loro amministrazione, senza alcun diritto a mutarne la natura o a trasferire in altra sede o forma il loro patrimonio.

30. — L'Assemblea regionale ha anche il compito di rappresentare la Regione presso gli organi centrali dello Stato e può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza di questi che possono interessare la Regione e presentarli alle Assemblee legislative della Nazione.

31. — L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della regione predisposto dalla Giunta per il nuovo esercizio.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale.

Sezione II. — Funzioni del Preside e della GiuntaRapporti coll'Amministrazione centrale.

32. — Il Preside e gli assessori regionali, nell'esercizio delle loro funzioni, che sono tutte quelle contemplate dal presente statuto, sono responsabili di fronte all'Assemblea regionale ed alla nazione rappresentata dalle sue Assemblee.

33. — Il Preside è la suprema autorità della Regione che rappresenta presso il Governo nazionale.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri dello Stato nazionale con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.

34. — La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante alle Commissioni destinate alla formazione delle tariffe delle ferrovie nazionali e alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione, delle poste, dei telefoni, marittimi e aerei e di tutti gli altri che possano comunque interessare la regione.

ORGANI GIURISDIZIONALI

35. — Gli organi giurisdizionali avranno il loro ordinamento regionale in armonia a quello che sarà stabilito dalla Costituzione per il loro ordinamento generale. (Per ragioni di competenza e per non interferire in una materia ancora da esaminare e discutere si tralascia questa parte).

SERVIZI ECONOMICI E SOCIALI.

36. — I servizi economici e sociali esistenti e quelli che si creassero nella sfera nazionale si organizzeranno regionalmente, con patrimonio regionale e con amministrazione regionale, e avranno un loro statuto che, mentre garantirà loro l'autonomia nell'ambito della Regione, ne armonizzerà, con quelli delle altre regioni, l'ordinamento, i compiti e le funzioni.

A tale scopo tali servizi avranno una amministrazione nazionale basata su rappresentanze regionali.

37. — Saranno istituiti Consigli regionali per:

1°) l'agricoltura;

2°) il commercio;

3°) le comunicazioni;

4°) l'industria;

5°) il lavoro;

i quali si formeranno con le rappresentanze elettive degli interessati.

38. — La composizione di tali Consigli, il campo della loro disciplina, i modi di elezione, compresi i criteri per la formazione delle liste degli elettori, saranno determinati da particolari disposizioni legislative di competenza dell'Assemblea regionale.

39. — I Consigli economici avranno funzioni prevalentemente consultive, di iniziativa per quanto si riferisce a proposte di legge da sottoporre alle Assemblee regionale o nazionale, di esecuzione e di applicazione per leggi e disposizioni già esistenti. La loro consultazione è obbligatoria per la Regione in tutte le materie che alla loro competenza si riferiscono.

Avranno anche facoltà di prendere deliberazioni e di svolgere attività propria sempre che ciò sia fuori delle cose riserbate alla amministrazione della regione e a quella nazionale e che vi provvedano con mezzi propri.

40. — La sede di ciascuno di tali servizi sarà stabilita nella località ritenuta più adatta alla loro natura e secondo la maggiore o minore entità degli interessi rappresentati, indipendentemente dalle sedi capoluogo di regione o di consorzi provinciali.

41. — Altri Consigli di natura economica o anche sociale potranno costituirsi, oltre quelli sovraindicati, quando se ne presenti la opportunità e per iniziativa degli interessati stessi.

42. — Date le diverse interferenze economiche dei vari servizi, il diritto all'elettorato attivo per uno di essi non implica la esclusione da un altro.

43. — Nella organizzazione degli Enti economici, le forme spontanee e consorziali dovranno essere sempre preferite su quelle obbligatorie o monopolistiche.

44. — I Consigli economici e sociali della regione parteciperanno con propri rappresentanti alla formazione dei rispettivi Consigli nazionali, che per quanto si riferisce ai loro compiti normativi e di esecuzione delle leggi generali dello Stato e nei limiti di competenza della loro facoltà di iniziativa, assumeranno le funzioni e gli uffici degli attuali Ministeri dell'agricoltura, del commercio, delle comunicazioni, dell'industria e del lavoro.

ENTI DI RICOSTRUZIONE

45. — Gli attuali Provveditorati e gli Uffici tecnici creati per l'opera di ricostruzione nazionale resa necessaria dalla guerra e dalle nuove necessità di vita nazionale saranno trasformati in Enti regionali di ricostruzione con attività autonoma e con rappresentanze dirette delle comunità, ai quali faranno capo le iniziative, i sindacati, le cooperative e i consorzi comunque creati per assolvere compiti ricostruttivi.

POLIZIA

46. — La polizia dello Stato, che sarà reclutata regionalmente e avrà organici regionali, dipende disciplinarmente, per il suo impiego e la sua utilizzazione, dal Governo regionale che rappresenta anche nella Regione la suprema autorità dello Stato nazionale e ne fa applicare ed eseguire gli ordini e le disposizioni.

In casi eccezionali e quando l'interesse e la sicurezza generali lo richiedono, il Governo regionale può chiedere l'impiego delle altre forze armate dello Stato.

Il Preside del Governo ha pure il diritto di disporre la rimozione o di proporre al Governo nazionale il trasferimento fuori della regione dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può servirsi altresì, per la tutela di particolari servizi e interessi, dei corpi di polizia amministrativa dei comuni e dei Circondari di vicinanza.

PATRIMONIO E FINANZE.

47. — Tutte le proprietà demaniali e quelle comunque che le provenissero in virtù di espropriazioni d'interesse generale, quelle pubbliche che non fossero di proprietà esclusiva degli enti locali, formano il patrimonio della Regione.

48. — I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano pure al patrimonio della Regione.

49. — Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Sono di pertinenza della regione e quindi anche dei comuni, le imposte dirette, anche in considerazione che il maggiore onere delle spese generali viene, con il nuovo ordinamento, a gravare sulla regione e sugli enti locali.

I tributi a carattere personale e per servizi di uso e utilità locale sono di spettanza esclusiva dei comuni.

Sono riserbati allo Stato i proventi dei monopoli, delle dogane, dei grandi servizi pubblici (come le poste, i telegrafi, i telefoni, la radio), del bollo e di tutto ciò che ha riferimento a servizi di carattere nazionale o statale.

Nella ripartizione percentuale delle imposte dirette l'Assemblea regionale fisserà quanto dovrà andare alla regione e quanto ai comuni.

La Regione è altresì tenuta a concorrere, nella misura proporzionale che le leggi generali determineranno, alle spese dell'amministrazione nazionale, quando le entrate a questa riservata non bastassero.

50. — La Regione concorrerà con un contributo annuale rappresentato da 1/20 del gettito delle imposte dirette (oppure da una quota percentuale sul gettito delle imposte dirette che sarà fissata dall'Assemblea nazionale) ad un Fondo di solidarietà nazionale destinato ad aiutare le regioni più povere, più bisognose o più sinistrate ad elevare la loro situazione al livello dalle altre regioni.

51. — La Regione parteciperà alle Commissioni di studio e alla formulazione di proposte in materia doganale.

La creazione di diritti doganali, dazi di importazione e di esportazione, tra regione e regione è vietata dalla Costituzione. Limitazioni temporanee, anche da comune e comune, potranno essere stabilite per ragioni igieniche o sanitarie.

La Regione potrà comunque decidere — in accordo con gli organi centrali — la esenzione doganale per importazioni di speciali prodotti dall'estero, macchinari e materie prime, indispensabili ai propri lavori di carattere pubblico o a trasformazioni e applicazioni d'interesse economico regionale a disposizione degli enti economici regionali.

52. — Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI.

1. — Comitati di vigilanza.

53. — In ogni comune è istituito un Comitato di vigilanza composto di 5 membri: 3 effettivi e 2 supplenti.

La sua nomina avverrà per pubblica elezione in occasione e contemporaneamente alla nomina dei consiglieri. La nomina dovrà cadere su persone munite almeno del diploma di ragioniere o di geometra o altro titolo equipollente o superiore, elettrici e residenti nelle Comunità di vicinanza, compresi a tale uopo in apposito elenco che sarà aggiornato ogni anno insieme alle liste elettorali.

Il compito di tale Comitato è di certificare la regolarità amministrativa di tutte le operazioni del Comune e di riferire al Consiglio sul bilancio annuale.

54. — Uguale Comitato e nello stesso numero di componenti sarà eletto e funzionerà, con lo stesso compito, per i Circondari di vicinanza.

55. — Per le Comunità provinciali il Comitato di vigilanza sarà composto di 7 membri, di cui 2 supplenti. La loro nomina avverrà per voto segreto dei componenti i Consigli comunale e i Comitati di vigilanza della circoscrizione e dovrà cadere su persone eleggibili comprese negli appositi elenchi della Comunità provinciale.

Tale Comitato di vigilanza si sostituirà alla attuale Giunta provinciale amministrativa e ne erediterà i carteggi e gli uffici.

50 — Uguale Comitato di vigilanza sarà pure costituito per la Regione, sarà formato con gli stessi criteri ed eletto con la stessa procedura dai componenti i Consigli dei comuni e dei Circondari di vicinanza con uguale diritto. Solo che sarà composto di 15 membri, di cui 4 supplenti.

57. — I Comitati di vigilanza della Comunità provinciale e della Regione hanno autorità ispettiva e possono funzionare in sede di ricorso.

2. — Referendum popolare.

58. — In materia amministrativa — esecuzione di opere pubbliche, assunzione di servizi, materia d'imposta — è ammessa senza eccezione la facoltà degli amministratori d'interpellare gli elettori per referendum, che diverrà obbligatorio per quegli atti amministrativi che non fossero accettati o approvati dai Comitati di vigilanza.

59. — Il referendum popolare è obbligatorio per quelle spese il cui calcolo di previsione impegnasse più di 1/10 delle entrate ordinarie per un periodo superiore a 5 anni e in tutti quei casi che 1/5 degli elettori del Comune esplicitamente lo richiedesse.

Il responso del referendum ha valore definitivo per un periodo di 4 anni.

3. — Facoltà d'iniziativa e di revoca.

60. — È in facoltà degli elettori, in numero di 1/5 almeno di quelli che figurano nelle liste, di fare proposte concrete al Consiglio del Comune o a quelli di Comunità e di richiedere su esse il referendum qualora venissero respinte.

61. — La revoca dei rappresentanti con nuove elezioni può essere richiesta, sempre da 1/5 degli elettori, quando il referendum popolare avesse esplicitamente respinto proposte o atti del Consiglio. La semplice constatazione del numero legale degli elettori richiedenti determina la convocazione dei comizi elettorali nei modi stabiliti. In tale caso l'amministrazione provvisoria del comune è assunta dal Comitato di vigilanza.

GARANZIE COSTITUZIONALI

62. — Contro atti incostituzionali dell'Assembla regionale, o del suo Governo o del Preside, contro ogni violazione di legge, contro atti arbitrari da qualunque autorità compiuti e comunque compiuti, i cittadini hanno diritto di ricorrere alla magistratura ordinaria fino al suo più alto grado. La decisione della magistratura ha valore definitivo e deve essere rispettata dagli organi della Regione fino a che è in loro potere, dagli organi dello Stato quando si tratti di farla rispettare dagli stessi organi esecutivi della regione.

TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE

63. — Nei Comuni e nelle Regioni a popolazione mista, etnica e di lingua, si creeranno amministrazioni miste con rappresentanze e bilanci separati per tutti i servizi che potranno essere tenuti separati.

Le rappresentanze saranno proporzionali, elette con voto diretto e segreto e con liste distinte, compilate secondo la libera indicazione degli elettori interessati.

L'insegnamento nelle pubbliche scuole, la redazione dei documenti ufficiali saranno nelle lingue localmente in uso.

I diritti delle minoranze linguistiche saranno tutelati e regolati da una speciale legge regionale sanzionata dalle Assemblee nazionali e garantita dalla Costituzione.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

64. — Modificazioni al presente statuto potranno essere fatte ed entrare in vigore solo che siano in armonia con i modi stabiliti per la modifica delle altre leggi costituzionali dello Stato e non siano in contrasto con lo spirito della Costituzione.

Per diventare definitive dovranno ottenere la sanzione delle Assemblee regionali e di quella (o di quelle) della nazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Una legge speciale regolerà il passaggio dall'attuale ordinamento dei Comuni e delle Provincie nel nuovo ordine regionale in modo che esso avvenga gradualmente e senza spostamenti immediati che possano pregiudicarne l'attuazione e i risultati.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti