La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione

 

PROPOSTA

del deputato LOMBARDI GIOVANNI

IMPOSTA FONDIARIA, ESPROPRIO DEI FONDI INCOLTI E BONIFICA (1)

 

Art. 1.

L'imposta erariale fondiaria è fissata sul valore dei fondi denunziato dagli attuali proprietari o possessori sulla base della rendita che attualmente dichiarano di percepire.

Art. 2.

Chiunque, individualmente o come associazione di agricoltori e lavoratori, può, elevando il valore denunziato dei fondi e il tributo fondiario, essere immesso nel possesso degli stessi, rivalendo l'attuale proprietario o possessore del valore denunziato, salvo che costui accetti l'aumento col maggiore tributo fondiario.

Art. 3.

I conduttori diretti non possono essere spossessati del fondo coltivato qualora non siano sostituiti da altri coltivatori diretti.

Art. 4.

Dei fondi abbandonati o non coltivati e anche di quelli adibiti sproporzionalmente al pascolo di bestiame può, indipendentemente dalle disposizioni precedenti, impossessarsi lo Stato a scopo di coltura granaria da parte di singoli o associati conduttori diretti, previo pagamento del lavore dichiarato.

Art. 5.

I proprietari o possessori che isolatamente o in consorzi procedono ad opere necessarie di bonifica agraria per mettere i terreni in condizione di produttività possono richiedere la metà delle spese, fatte o da fare, allo Stato.


 

(1) Tale proposta di legge fu presentata dal deputato Giovanni Lombardi nella XXV legislatura, nel febbraio del 1920, e si ripresenta unicamente per documentare la continuità del pensiero e della fede del proponente e per contribuire allo sforzo delle attuali Sottocommissioni per la Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti