La nascita della Costituzione
Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione
PROPOSTA
del deputato LOMBARDI GIOVANNI
IMPOSTA FONDIARIA, ESPROPRIO DEI FONDI INCOLTI E BONIFICA (1)
Art. 1.
L'imposta erariale fondiaria è fissata sul valore dei fondi denunziato dagli attuali proprietari o possessori sulla base della rendita che attualmente dichiarano di percepire.
Art. 2.
Chiunque, individualmente o come associazione di agricoltori e lavoratori, può, elevando il valore denunziato dei fondi e il tributo fondiario, essere immesso nel possesso degli stessi, rivalendo l'attuale proprietario o possessore del valore denunziato, salvo che costui accetti l'aumento col maggiore tributo fondiario.
Art. 3.
I conduttori diretti non possono essere spossessati del fondo coltivato qualora non siano sostituiti da altri coltivatori diretti.
Art. 4.
Dei fondi abbandonati o non coltivati e anche di quelli adibiti sproporzionalmente al pascolo di bestiame può, indipendentemente dalle disposizioni precedenti, impossessarsi lo Stato a scopo di coltura granaria da parte di singoli o associati conduttori diretti, previo pagamento del lavore dichiarato.
Art. 5.
I proprietari o possessori che isolatamente o in consorzi procedono ad opere necessarie di bonifica agraria per mettere i terreni in condizione di produttività possono richiedere la metà delle spese, fatte o da fare, allo Stato.
(1) Tale proposta di legge fu presentata dal deputato Giovanni Lombardi nella XXV legislatura, nel febbraio del 1920, e si ripresenta unicamente per documentare la continuità del pensiero e della fede del proponente e per contribuire allo sforzo delle attuali Sottocommissioni per la Costituzione.
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A cura di Fabrizio Calzaretti