La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione

 

PROPOSTA

del deputato LOMBARDI GIOVANNI

MODIFICAZIONI AL SISTEMA PENITENZIARIO (1)

 

Art. 1.

Le pene stabilite nel Codice penale per i delitti e le contravvenzioni sono così modificate:

L'ergastolo con segregazione cellulare, la reclusione, la detenzione, con relativi stabilimenti e norme carcerarie, sono aboliti.

A dette pene, per qualsiasi durata, determinata dalla sentenza, è sostituita la segregazione in stabilimenti penitenziari agricoli ed industriali con lavoro obbligatorio che deve servire al mantenimento del segregato e al risarcimento del danno alle vittime del reato. Per i vecchi malati invalidi, vi saranno infermerie speciali in detti stabilimenti.

La detenzione nei carceri giudiziari attuali è consentita solo per l'epoca anteriore al giudizio in seguito ad arresto o mandato di cattura e per un tempo non superiore ai sei mesi, nei quali qualsiasi istruzione deve essere completata.

Anche nel carcere giudiziario ci sarà l'obbligo del lavoro.

Art. 2.

La pena della segregazione fissata dalla sentenza può essere protratta con provvedimento giurisdizionale del primo giudice su rapporti della direzione medica dello stabilimento, quando il segregato per malattie psichiche inguaribili non sia adatto alla vita sociale o non abbia in alcun modo potuto adattarsi al lavoro obbligatorio.

Con lo stesso procedimento il segregato può essere liberato, condizionalmente.

Art. 3.

La pena dell'arresto è abolita ed è sostituita la prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità per il tempo determinato dalla sentenza.

Quando il colpevole rifiuti l'opera propria, sconterà il lavoro in uno stabilimento di segregazione o in una casa di lavoro.

Art. 4.

Le sentenze, oltre la condanna alla segregazione e alla prestazione d'opera, fisseranno una multa che indicherà il totale delle spese erariali e del liquidato risarcimento del danno alle vittime del reato.

Tale multa, se non pagata, deve essere scontata dai segregati, o con prestazione d'opera dai contravventori.

Art. 5.

La pena può anche consistere solo nella multa.

Art. 6.

La sospensione dell'esercizio di una professione, o di un'arte, dura per il tempo della segregazione.

Art. 7.

È abolita la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 8.

È abolita la pena del confino.

Art. 9.

La riprensione giudiziale è abolita.

Art. 10.

Per i minorenni, come per le donne, vi saranno speciali stabilimenti di segregazione.

Art. 11.

In tutti gli stabilimenti vi saranno scuole adatte per l'educazione e l'istruzione dei segregati.

Art. 12.

Il Codice e la procedura penale e il regolamento carcerario saranno coordinati con le prescritte norme.


 

(1) Tale proposta di legge fu presentata dal deputato Giovanni Lombardi nella XXV legislatura, nel febbraio del 1920, e si ripresenta unitamente per documentare la continuità del pensiero e della fede del proponente e per contribuire allo sforzo delle attuali Sottocommissioni per la Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti