La nascita della Costituzione
Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione
RELAZIONE
dell'on. Signora JOTTI LEONILDE
SULLA
FAMIGLIA
L'attuale Costituzione italiana, lo Statuto albertino, non contiene alcuna dichiarazione riguardante la famiglia e la posizione dello Stato di fronte ad essa. Ciò corrisponde al carattere delle Carte costituzionali di quel tempo, unicamente preoccupate di definire i rapporti tra i cittadini e lo Stato sul terreno strettamente giuridico e politico. Ma oggi sarebbe errato ignorare, nella nuova Costituzione della Repubblica italiana, i problemi che interessano la unità familiare, la sua struttura più generale, la protezione di essa da parte dello Stato.
Occuparsi di questi problemi non corrisponde soltanto del resto, al carattere delle Costituzioni moderne, sollecite di regolare la sostanza sociale dei rapporti tra i cittadini e tra questi e lo Stato, ma è soprattutto una esigenza dettata dalle stesse attuali condizioni della società italiana.
La guerra ha scosso e sconvolto i rapporti economici e sociali così profondamente come mai era avvenuto nella storia del nostro Paese. Una grave crisi travaglia la Nazione e ha le sue prime manifestazioni — e talora alcune delle più gravi — nel campo stesso della vita familiare. Seriamente minacciata è la sana moralità del nostro popolo, che nella famiglia aveva particolarmente trovato sino ad ora le sue manifestazioni. Naturale è d'altra parte che nella unità familiare cerchino i singoli il primo aiuto a uscire dalla tragica situazione in cui la guerra li ha lasciati, e che in essa e attorno ad essa prima e più agevolmente che in altre sfere si ricostituisca quell'atmosfera di solidarietà a cui tutta la rinascita della Nazione dovrà essere ispirata. La famiglia si presenta quindi ora più che mai come il nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e debbono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana e importanza fondamentale acquista la tutela da parte dello Stato dell'istituto familiare.
È perciò indispensabile che la Repubblica italiana, oltre a regolare con leggi il diritto familiare, affermi nella Costituzione stessa il proposito di rafforzare la famiglia. L'Assemblea Costituente, liberamente eletta da tutto il popolo col compito di porre le basi del nuovo Stato democratico, e di tracciare le grandi linee della indispensabile opera di rinnovamento della società italiana, deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costituirne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato. Ciò porta in pari tempo alla definizione dei rapporti tra lo Stato e la famiglia stessa.
Ma anche per un altro motivo è necessario occuparsi nella Costituzione della famiglia. S'impone infatti anche in questo campo un'opera di svecchiamento e rinnovamento democratico, conforme allo spirito che deve ispirare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime repubblicano.
Nella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese la famiglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire per certi aspetti antidemocratica. Le condizioni economiche dei cittadini non essendo per tutti tali che garantissero la possibilità di formarsi una famiglia seguendo la naturale aspirazione umana unita all'impulso del sentimento, le questioni d'interesse prevalevano in troppi casi in modo tale da togliere alla famiglia stessa il carattere di unione liberamente consentita.
Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina.
A tale emancipazione è strettamente legato il diritto al lavoro da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista quella indipendenza, base di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento, nella libertà, della propria persona.
Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferita una impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto.
Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi sopra tutto di una sfera come quella della vita familiare. È vero; egualmente vero è però che anche le auspicate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile.
Riguardo alla indissolubilità del matrimonio, consideriamo inopportuno porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la necessità del rafforzamento dell'istituto familiare; ma saremmo contrari a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile.
Partendo da queste considerazioni, si propone che la Costituzione, nell'intento di rafforzare e democraticamente rinnovare l'istituto della famiglia, si ispiri ai principî seguenti:
1°) Ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento.
Tale condizione è strettamente legata alle possibilità di lavoro che la Repubblica deve poter garantire a chiunque e ad una retribuzione adeguata.
Egualmente si impone il dovere per lo Stato di dedicare particolare attenzione alle famiglie numerose, per aiutare i meno abbienti nell'adempimento degli oneri familiari.
2°) Deve essere riconosciuto il principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta da quello stato di inferiorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna.
3°) Stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi ne deriva l'eguaglianza dei doveri loro di fronte alla prole, per la sua educazione e istruzione. Lo Stato dovrà però esercitare una assidua azione di controllo, affinché educazione ed istruzione vengano date in egual modo a tutte le categorie sociali senza distinzione.
4°) Si è detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere materialmente e moralmente alla prole: qual'è dunque la posizione dei genitori verso i figli illegittimi? Fino ad oggi i figli illegittimi sono stati nella società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto non da loro commesso.
Il problema, già sentito nel passato, si è aggravato in seguito alla guerra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie.
La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema riconoscendo ai figli illegittimi, gli stessi diritti dei figli legittimi.
In tal modo verrà appagata con sano criterio di giustizia una aspirazione profondamente sentita dalle grandi masse del popolo e si contribuirà in pari tempo a rafforzare l'organismo familiare, ponendo, con un vivo richiamo al senso di responsabilità dei singoli, un freno, al dilagare di un fenomeno che lo indebolisce.
5°) Lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere privato: da essa dipendono la prosperità della Nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini, e la società non può rimanere indifferente se le madri vivono in condizioni igieniche, sanitarie e alimentari precarie, e se i bambini vengono allevati in ambienti non idonei moralmente e materialmente al loro sviluppo.
Di conseguenza lo Stato deve obbligarsi a dare una protezione adeguata e vigile alla maternità, all'infanzia e alla gioventù, attraverso la istituzione di organismi che attivamente e concretamente svolgano questa opera.
Si propongono quindi i seguenti articoli:
Art. ...
Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione.
Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.
Art. ...
Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.
Art. ...
Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.
Art. ...
Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo.
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A cura di Fabrizio Calzaretti