La nascita della Costituzione
Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione
RELAZIONE
del deputato CORSANEGO CAMILLO
SULLA
FAMIGLIA
C'è un argomento sul quale l'autentico popolo italiano, anche nei suoi strati più umili, ha concetti chiari, ben definiti e concreti: la famiglia. Quando affermiamo che la famiglia — istituzione naturale dotata di diritti innati, anteriori e superiori a qualsiasi legge positiva — è l'elemento primario e fondamentale della società, sentiamo di esprimere veramente il pensiero della maggioranza assoluta degli italiani. L'eredità del diritto romano, la civiltà cristiana e una esperienza plurisecolare hanno creato una tradizione sociale e giuridica per la quale l'efficienza spirituale e materiale della famiglia contribuisce più di qualunque altro fattore a determinare il progresso spirituale e materiale della società civile. Nella coscienza popolare, quindi, troviamo radicato il concetto che lo Stato debba considerare tra i suoi compiti essenziali il potenziamento di tutti gli elementi che rafforzano l'istituto familiare e la difesa contro tutti gli elementi che lo debilitano.
Ispirandosi a questi semplici principî e valendoci delle esperienze più recenti della tecnica legislativa in argomento, abbiamo formulato cinque norme costituzionali.
Questi articoli, pur avendo una certa originalità di forma, (tutt'altro che perfetta) sono particolarmente simili a quelli delle Costituzioni Jugoslava, Irlandese, Spagnola del 1931, di Weimar e al Progetto Mournier di Costituzione francese.
Il primo articolo è una netta presa di posizione contro il concetto fascista che lo Stato sia l'unica fonte di diritto e che individui ed enti posseggano solo quel tanto di diritti che allo Stato, feudo del partito dominante, piaccia consentire. La famiglia preesiste allo Stato, il quale non crea, ma ne riconosce e regola i diritti innati e inalienabili.
Il secondo articolo rende concreta l'affermazione di principio contenuta nel primo. Lo Stato difende la unità e la indissolubilità del vincolo coniugale, che ha per gl'italiani carattere sacro e inviolabile, consortium omnis vitae. Lo Stato regola altresì la gerarchia familiare.
Per questo l'articolo risente e riecheggia le più legittime aspirazioni moderne della donna, considerando abrogati per sempre quegl'istituti, come l'autorizzazione maritale, che facevano della donna coniugata una perpetua minorenne. Anche di fronte ai figli l'aureola della maternità non deve avere meno valore dell'autorità paterna. Però l'articolo non vuole sconvolgere la naturale gerarchia della famiglia, dove il padre deve condividere con la madre diritti e obblighi, ma, in caso di conflitto di pareri, deve mantenere il suo carattere di capo della famiglia. A tale scopo la formula proposta indica tra i compiti dello Stato quello di regolare l'esercizio della patria potestà.
L'articolo 3 riafferma ben chiaro che — contrariamente alla prassi fascista che strappava il bambino dal suo focolare anche nelle ore post-scolastiche e armava di pugnali e di propositi feroci le piccole mani e le sboccianti intelligenze — spetta ai genitori come diritto e dovere l'educazione dei figli. Naturalmente lo Stato esercita il suo diritto sorvegliando, vigilando e, ove occorra, integrando col suo concorso, l'istruzione e l'educazione dei ragazzi con provvidenze particolari a favore dei figli degli operai, dei contadini, dei piccoli impiegati.
Tale diritto dei genitori si concreterà, tra l'altro, nella libera scelta delle scuole e delle persone alle quali potranno affidare, come a loro mandatari, l'incarico delicatissimo della formazione intellettuale e morale dei figli.
L'articolo 4, sempre allo scopo fondamentale di rafforzare e difendere anche materialmente l'istituto familiare, si preoccupa di affidare allo Stato la creazione e il perfezionamento di tutti gli organismi destinati a difendere e proteggere la donna nel periodo delicato della maternità e a fornire per il bambino le condizioni di ambiente, di igiene, di assistenza, tali da consentire il suo sviluppo e la sua salute.
S'inserisce a questo punto la necessità di proteggere efficacemente anche i figli illegittimi. Su questo delicato argomento, di grande importanza sociale, le norme da emanarsi dovranno essere ugualmente distanti dalle due tesi estreme: da quella che vorrebbe far gravare su creature innocenti un perpetuo marchio d'infamia e da quella che vorrebbe sconvolgere l'ordine morale ed economico delle famiglie immettendovi (anche contro la volontà del coniuge innocente) i figli illegittimi a parità di diritti con quelli legittimi.
Finalmente la famiglia ha bisogno che lo Stato la tuteli nella sua costituzione e nel suo sviluppo con opportuni interventi di ordine economico. Nelle due direzioni, positiva e negativa. Positiva: favorendo, a mezzo del salario familiare e di altri espedienti, il graduale accesso alla proprietà per tutti, la costituzione di un patrimonio familiare, di cui l'abitazione singola e separata col carattere di «focolare domestico» costituisca l'elemento centrale.
Negativa: predisponendo un ordinamento fiscale che tenga proporzionato conto degli oneri familiari del contribuente, riduca al minimo la pressione per i consumi necessari, accresca quella per i consumi di lusso e non intacchi, in caso di successione, nello stretto ambito familiare, la consistenza dei piccoli e medi patrimoni.
Tale è lo scopo che si propone l'articolo 5, dove è fatto doveroso cenno alla più efficace salvaguardia delle famiglie numerose, che in Italia sono consolante sintomo di sanità fisica e morale.
ARTICOLI PROPOSTI
Art. 1.
Lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa.
Art. 2.
Lo Stato riconosce il diritto della famiglia alla sua unità, garantendo l'indissolubilità del matrimonio, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e regolando l'esercizio della patria potestà.
Art. 3.
L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale, è un diritto della famiglia. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.
Art. 4.
Lo Stato provvede a un'adeguata protezione morale e materiale della maternità e dell'infanzia istituendo gli organismi adeguati e detta le norme per la efficace protezione dei figli illegittimi.
Art. 5.
Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ai meno abbienti la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari soprattutto alle famiglie numerose.
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A cura di Fabrizio Calzaretti