La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione

 

RELAZIONE

dei deputati MERLIN UMBERTO e MANCINI PIETRO

SULLE

LIBERTÀ POLITICHE

 

1. — Dopo la tremenda esperienza della dittatura che, sopprimendo ogni libertà, ci ha portati alla guerra, alla rovina ed alla strage e peggio ancora alla guerra civile, gli italiani hanno imparato quale bene prezioso sia la libertà e quale sia il regime politico che ne assicura i benefici a tutti i cittadini.

Il fascismo è stato inesorabilmente giudicato dai suoi frutti e la democrazia, che è nata sulle rovine di quel tristo regime, ha il principale compito di mettere il cittadino nella possibilità di avere la propria opinione personale, di esprimerla e farla valere in una maniera confacente al bene comune, concorrendo col suo voto alla formazione del Governo e degli altri organi dello Stato.

Se, come ha scritto Montesquieu, «la libertà consiste nella sicurezza di ogni cittadino e nel sentimento che questi ne ha», il miglior regime democratico non può essere che quello che sa far fiorire ed accrescere questo senso di sicurezza.

A questo scopo tendono le «libertà politiche», corollario e presupposto insieme delle libertà civili e delle libertà sociali.

Non v'ha dubbio che la democrazia poggia su questo fondamento: che il cittadino abbia il diritto di eleggere al Governo gli uomini migliori e che, una volta fatta la scelta, lo stesso cittadino possa criticare e discutere gli atti dello stesso Governo, mantenere cioè la libertà o di approvare e di far parte della maggioranza o di dissentire e passare all'opposizione.

In una sana democrazia (poiché nulla è più opinabile della politica e l'unanimità è rarissima) deve esservi una maggioranza che governa ed una minoranza che critica e sta nel senso di misura dell'una e dell'altra parte di adempiere entrambe una utile funzione, collaborando insieme al bene comune.

Da questa concezione discende come indispensabile corollario che i cittadini debbano godere i diritti e sopportare i doveri con assoluta uguaglianza e parità, perché tutti gli uomini nascono e debbono vivere liberi ed eguali.

Su questo presupposto la nuova costituzione concede a tutti i cittadini il diritto di elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di eguaglianza.

Il carattere di questa relazione ci dispensa dall'intrattenerci su vecchie distinzioni, sulle quali la scienza non ha ancor detta la parola definitiva. Noi non dobbiamo scrivere un trattato, ma semplicemente illustrare sul terreno politico i vari articoli che definiscono e compendiano le varie libertà.

L'elettorato è un diritto od una pubblica funzione?

Possiamo non rispondere alla domanda, che pur ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Poiché anche coloro che considerano l'elettorato una pubblica funzione, della quale il cittadino venga investito dalla Costituzione, e pensano che il voto non sia nemmeno un diritto individuale e nemmeno proprio, ma bensì l'esercizio di un potere della collettività, poiché anche costoro concludono che il cittadino ha il diritto d'essere riconosciuto come elettore, noi sul terreno politico concediamo il diritto di elettorato attivo e passivo, senza immorare a rispondere ad un quesito privo di pratici effetti.

Quando il cittadino abbia superato una determinata età e non versi nelle condizioni di incapacità ed indegnità previste dalla legge speciale, quel cittadino ha diritto d'essere iscritto come elettore e di esercitare l'elettorato attivo. Perciò stesso diventa eleggibile a qualunque carica, fatte anche qui quelle riserve ed eccezioni che leggi particolari prevedono.

La iscrizione del cittadino come elettore lo investe di un diritto tutto speciale, che non è cedibile, non è rinunziabile, non è esercitabile a mezzo di mandatario e che egli deve attuare, non nell'interesse proprio, ma nel superiore interesse della Nazione.

L'elettorato è esso un diritto od è anche un dovere?

Anche la risposta a questa domanda ci porterebbe lontano. Ci permettiamo solo di ricordare che ormai sul terreno morale ed anche politico non v'è nessuno che oggi neghi valore al broccardo che ad «ogni diritto corrisponde un dovere».

Al diritto d'essere iscritto nelle liste come elettore, corrisponde il dovere di esercitare il voto e questo principio altamente morale è già accettato dal nostro sistema giuridico, come fa fede l'articolo 1, capoverso 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, cioè proprio di quella legge che ha mandato noi alla Costituente per formare il nuovo Statuto dei diritti e dei doveri degli italiani, che stiamo elaborando.

Vi fu aspra lotta alla Consulta e nel Paese, non tanto sul principio della obbligatorietà del voto, quanto piuttosto sulla coercibilità di questo obbligo, attraverso una sanzione a carico dell'elettore astensionista.

Nelle ultime elezioni il popolo, sia nelle campagne come nelle città, è accorso alle urne con percentuali altissime dimostrando in tal modo la sua piena maturità politica. Senza qui indagare se la affermata obbligatorietà del voto abbia avuto la sua parte di merito nel raggiungere l'utile effetto, noi crediamo che la nuova Costituzione possa e debba ripetere che il voto è un dovere civico.

Con ciò lo Statuto nuovo non verrà che a confermare un principio già accolto nel nostro sistema politico.

Non spendiamo parole per giustificare la libertà e segretezza del voto ed il voto singolo per persona ad uomini e donne.

Anche per il voto alle donne, già concesso nel nostro Paese, e del quale le donne seppero fare uso senza che si siano verificati inconvenienti di sorta, non occorre dare giustificazione alcuna.

Quanto all'età noi abbiamo fissato il limite di anni 21, cioè l'età che per il nostro Codice civile (art. 2) segna il passaggio dalla minore alla maggiore età.

È vero che in materia di lavoro (art. 3 c.c.) si ammette che il minore di anni 18 possa prestare il proprio lavoro e stipulare i contratti relativi, esercitando i diritti e le azioni che vi sono connesse, ma è vero anche che la capacità elettorale esige una maggiore maturità ed una maggiore consapevolezza. Per cui è bene non innovare su questo punto a quella che ormai in Italia costituisce una tradizione consacrata dal lungo e ripetuto esercizio.

Alcuni potrebbero forse chiederci che il diritto elettorale venisse concesso a chi avesse esercitato il servizio militare, anche se di età inferiore agli anni 21. Vi è un precedente in Italia su questo punto ed è il diritto di voto concesso ai militari dell'esercito e della marina (Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072). In base a tale decreto vennero ammessi a votare i militari smobilitati ancorché non iscritti nella lista degli elettori. Ma a parte la eccezionalità di quel caso, la fine allora così recente della guerra, la smobilitazione ancora più recente e la possibilità che alcuni militari tra gli smobilitati non avessero fatto in tempo a curare la loro iscrizione nelle liste elettorali pur avendo raggiunto e superato gli anni ventuno, sta in fatto che il solo adempimento del dovere militare, per quanto nobile ed alto sia un tale dovere, non può supplire al raggiungimento di quel limite di età che il legislatore ha creduto giusto fissare per dare a ciascuno la autonoma capacità di assumere obbligazioni.

Resta da decidere se la stessa età possa e debba valere anche per la eleggibilità (per esempio: a deputato), ma noi su questo punto crediamo di mantenere identità di limite e facciamo solo eccezione per la carica di Presidente della Repubblica per la quale crediamo di fissare, a somiglianza di altre costituzioni, l'età di anni 40.

Il voto perciò deve essere uguale, libero, segreto e personale per uomini e donne e dato col sistema proporzionale.

Varie costituzioni ripetono questa formula: costituzione tedesca (art. 22), austriaca (art. 26), estone (art. 36) ed altro ancora. Ormai è superfluo in Italia ripetere i vantaggi della rappresentanza proporzionale ed è superfluo dimostrare come solo con questo metodo nessun voto vada disperso e ciascun cittadino concorra positivamente alla elezione dei suoi rappresentanti.

Col sistema maggioritario ciò non avviene, perché gli elettori, che non raggiungono la metà più uno, disperdono i loro voti.

* * *

2. — Sorge a questo punto la domanda se — concesso l'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità ed eguaglianza — sia da concedere anche ai cittadini il diritto di organizzarsi nel partito che meglio corrisponda alle loro aspirazioni.

Noi siamo d'opinione che in un regime democratico i partiti sono una realtà che è inutile fingere di ignorare e che non è affatto vero che costituiscano un male, per quanto necessario, essi costituiscono un bene, che va riconosciuto e protetto.

Nulla infatti è più opinabile della politica e perciò anche partiti contrastanti possono possedere e possiedono una parte della verità e possono perciò cooperare al bene comune. La politica è l'arte di governare la cosa pubblica, non è pensabile che proprio per questa arte prettamente umana, vi sia unanimità di vedute. Vi sono invece contrasti, dispareri, disaccordi ed allora è un bene che i cittadini possano, non solo esprimere la loro diversità di opinione sui mezzi più opportuni per raggiungere il bene comune, ma che possano anche attraverso il partito liberamente scelto far valere il peso della loro forza e far conoscere la loro capacità costruttiva.

Né si dica che il contrasto dei partiti è di danno ad un Governo libero, col vieto argomento che il bene o il male, la verità o l'errore non possono contemporaneamente essere patrimonio di partiti in contrasto e che perciò o l'uno o l'altro di essi difende il male e l'errore. I partiti politici esprimono, questo è vero, punti di vista singolari sulla totalità, modi particolari di intendere e di risolvere i problemi, ma appunto perché si tratta di materie discutibili ciascun partito apporta nel suo programma e nella sua azione il frutto dei suoi presupposti filosofici e morali, cioè della sua dottrina.

Ed è dal contrasto sereno delle varie dottrine, dal valore profondo della critica, e dalla utilità dell'onesta discussione che deriva il maggior bene comune, perché tutti i cittadini hanno così la possibilità di bene conoscere i vari punti di vista e di bene scegliere la via migliore.

Alla critica, alla discussione, alla lotta dei partiti si aggiunge la libera stampa, la quale asseconda e favorisce la educazione della gioventù e la cultura generale. Vi possono essere eccessi e sbandamenti, ma nell'insieme la pluralità dei partiti in regime democratico è certo da preferirsi al partito unico sostegno della dittatura.

Le idee che i singoli partiti propugnano sono certamente idee non di tutto il Paese, ma di una parte di esso, ma sono propugnate da quel Partito in quanto considerate utili o necessarie a che lo Stato le adotti nell'interesse collettivo ed ecco allora come le idee di quel partito sono discusse od agitate, non nell'interesse particolare, ma nell'interesse generale. Prevalgono le idee della maggioranza e v'è presunzione che esse sieno in quel momento storico le idee migliori, meritevoli di trionfare per il bene comune, ma anche le idee della minoranza non muoiono e non vengono sopraffatte, anzi esse rimangono vigili e presenti e col diritto della critica, con i suggerimenti, le modifiche e le proposte concorrono a saggiare la resistenza e la bontà delle idee della maggioranza.

In non pochi casi servono a modificarle e correggerle. L'opposizione viene così a collaborare col partito al potere e ne agevola il compito.

In questo senso al parlamento inglese la «opposizione di Sua Maestà» fu sempre concepita come un organo di vera collaborazione.

Ed è solo, con questo sistema e con questo rispetto, che la democrazia si afferma come governo non solo di popolo, ma per il popolo, fondata sul metodo della libertà, a servizio di tutti i cittadini, appartengano essi alla maggioranza od alla minoranza, non a vantaggio di una classe in particolare, ma a vantaggio di tutti, senza distinzione e senza privilegi, per il raggiungimento del bene comune.

La democrazia quindi postula la necessità di esistenza dei partiti e perciò ne deve riconoscere il diritto alla libera organizzazione. Del resto, se si vuole la riprova della bontà di questa affermazione, si consideri nella storia quale sia stato l'atteggiamento dei dittatori verso i partiti.

Ogni dittatore nega la libertà, quindi odia i partiti ed appena può li combatte e li sopprime. Così fece Mussolini di infausta memoria nel 1926, appena gli parve di essere abbastanza forte per attuare il proposito già in precedenza maturato, lasciando in vita il solo partito fascista, che non deve avere giammai diritto di cittadinanza nell'Italia democratica. Così fece Napoleone I il quale, conforme alla mentalità plebiscitaria del cesarismo, non voleva i partiti: per lui i francesi dovevano essere unanimi nell'amore alla patria e nella fedeltà al suo governo. Ma si può amare profondamente la Patria, pur dissentendo dall'indirizzo di quel determinato Governo. Anzi la pluralità dei partiti è il mezzo di evitare, anche nei momenti gravi che un Paese può attraversare, la ricorrente necessità che per mutare un indirizzo politico rivelatosi erroneo si debba far appello a movimenti rivoluzionari.

Se pertanto tutti coloro che vollero sopprimere la libertà cominciarono col colpire i partiti, vuol dire che la esistenza dei partiti è condizione di vita della democrazia e nello stesso tempo è la più sicura barriera contro ogni dittatura.

D'altronde in politica non si può andar contro la realtà e la realtà è che in Italia (come in tutti i paesi civili del mondo) i partiti esistono. Il sistema elettorale che la risorta democrazia ha adottato ne presuppone la esistenza, quando ammette il diritto di voto dei cittadini, non ad una lista unica, ma a più liste concorrenti.

La stessa nostra Assemblea Costituente si è già organizzata in gruppi politici ben determinati, in corrispondenza dei partiti che già esistono nel paese.

Si credeva che nel nostro paese, in cui l'individualismo era così vivo, non sarebbe stato facile ottenere una salda organizzazione di partiti ed uomini anche autorevoli, cultori delle scienze politiche, negarono che in Italia potessero mai sorgere partiti organizzati.

È accaduto invece il contrario: tre grandi partiti già esistono e sono saldamente organizzati. Noi auguriamo che altri movimenti politici, degni d'ogni considerazione e rispetto, ne seguano l'esempio. Noi pensiamo che ciò sarà un bene per la vita politica italiana.

* * *

3. — Già da quanto è sovraesposto discende il corollario che la Costituzione debba affermare la uguaglianza di tutti i cittadini di entrambi i sessi alla eleggibilità di qualunque carica pubblica.

Non si potranno sancire incapacità dipendenti da requisiti di razza, di sesso, di religione o di opinione politica.

L'uomo per il solo fatto che acquista, secondo la legge speciale, lo status di cittadino, diventa eleggibile a tutti i pubblici uffici né potranno essere imposte condizioni limitative per categorie particolari.

La cittadinanza è uno status, cioè una qualità personale, una condizione giuridica che l'individuo ha di fronte allo Stato a cui appartiene e politicamente e giuridicamente. Il godimento dei diritti politici del cittadino non indegno è una conseguenza giuridica dello stato di cittadinanza.

Lo Stato non può togliere la cittadinanza in niun caso a chi la ha originariamente e regolarmente acquistata: Stato e cittadini formano un tutt'uno; l'appartenenza allo Stato importa l'appartenenza al paese, alla terra, ed è un legame indissolubile che non può essere risolto se non dalla libera volontà individuale: lo Stato negherebbe se stesso, qualora togliesse la cittadinanza ad un cittadino. Contro i cittadini indegni lo Stato ha altri mezzi di difesa.

La legge speciale stabilirà i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza: in ogni caso è esclusa la possibilità di comminare la perdita della cittadinanza per ragioni di carattere politico.

Se su tali principî non vi saranno (almeno così crediamo) dissensi, potrebbe forse discutersi sulla capacità giuridica della donna nei riflessi dell'esercizio di attività da cui nel passato era stata sistematicamente esclusa.

Infatti anche nelle nazioni che pur hanno dato alle donne uno statuto giuridico quasi uguale a quello degli uomini, vi sono delle limitazioni. In Inghilterra, ad esempio, le donne sono escluse dal servizio diplomatico, dall'amministrazione coloniale, dal Commissariato del commercio, dalla polizia. Inoltre la donna nubile che si sposa deve dare le dimissioni dall'impiego.

In Francia la donna, in linea di massima, è ammessa ai pubblici impieghi al pari dell'uomo, sia o non sia maritata. Viene peraltro esclusa da alcune carriere, ad esempio: la diplomatica e la giudiziaria.

Altre costituzioni, come quella austriaca, portano alla assoluta parità.

Noi crediamo che convenga seguire il criterio più largo ed ammettere le donne a qualunque pubblico ufficio, salvo naturalmente quelli uffici che siano incompatibili per loro natura con le condizioni personali di coloro che vi aspirano. La donna ha dimostrato in guerra ed in pace di avere qualità di amore al lavoro, attaccamento alla famiglia e senso del dovere, per meritare questa parità di trattamento.

* * *

4. — Abbiamo già detto che ad ogni diritto corrisponde un dovere. Ed è bene che nella nuova Carta statutaria si parli anche di tali doveri. Si attuerà così il pensiero di Giuseppe Mazzini, il quale scrivendo nel 1860 il famoso libro I doveri dell'uomo, lamentava proprio che si parlasse sempre di diritti e mai di doveri.

Nelle prime Carte statutarie si proclamarono solo i diritti dei cittadini e di conseguenza i doveri dello Stato di tutelare quei diritti. Ma neanche in quelle carte sono del tutto dimenticati i doveri dei singoli verso lo Stato. Già alla Costituente francese del 1789 alcuni avevano proposto (ad esempio l'abate Gregoire) che accanto e a complemento della dichiarazione dei diritti si formulasse una dichiarazione dei doveri.

Ed è sintomatico che proprio nella Costituzione francese del 1793 si leggano nove articoli che riportano i principali doveri del cittadino, non solo verso lo Stato, come la fedeltà, la obbedienza, la collaborazione, le prestazioni personali, il servizio militare, ma ben anche verso la famiglia e la società.

E si indica la fonte di tali doveri laddove è detto: «Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs: Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir». È bene perciò che la Costituzione riaffermi i principali doveri del cittadino verso lo Stato, anche per il valore morale che queste norme acquistano nella coscienza di tutti i cittadini.

Sarà scritto perciò nella nuova Carta statutaria che i cittadini devono sottostare alle leggi costituzionali ed alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti pubblici dallo Stato riconosciuti; che essi devono sottostare agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti in conformità alla Costituzione ed alle leggi dello Stato; che essi hanno verso lo Stato delle prestazioni personali cui sono tenuti ad adempiere, come il servizio militare, le giurie popolari e simili.

Interessantissimo a questo proposito l'articolo 133 della Costituzione sovietica, il quale (dopo aver dichiarato obbligatorio il servizio militare) così dichiara: «La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino dell'U.R.S.S. Il tradimento della Patria la violazione del giuramento, il passaggio al nemico, il pregiudizio portato alla potenza militare dello Stato, lo spionaggio, sono puniti con tutti i rigori della legge come il più grave dei misfatti». Nessuno si meraviglierà che il nuovo statuto della Repubblica Italiana contenga una analoga dichiarazione.

Il cittadino ha anche il dovere verso lo Stato di pagare le imposte in denaro, di sottostare alle requisizioni in natura, di conferire i frutti della terra ai granai del popolo e simili, sempre entro i limiti delle leggi particolari.

I doveri invece dello Stato verso i cittadini sono il correlato dei diritti di costoro, in quanto è ovvio che riconosciuti i diritti ai cittadini, lo Stato abbia il dovere corrispondente di rispettarli.

* * *

5. — Lo Statuto albertino (art. 74) diceva semplicemente che le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e della provincia sono regolate dalla legge.

Il nuovo Statuto deve dire quali sono i corpi territoriali che continueranno la loro vita. Non si discute sul mantenimento del Comune, noi siamo favorevoli alla conservazione della Provincia ed alla creazione di un nuovo ente autarchico: la Regione.

Di questi argomenti si occuperà più profondamente la seconda Sottocommissione.

Trattando però delle libertà politiche è bene riaffermare che lo Stato riconosce la esistenza degli enti autarchici locali, con potere d'impero derivato, e conseguente capacità di amministrazione. Questi enti godono pure di un potere regolamentare nei limiti delle leggi.

Lo Stato riconosce il Comune, la Provincia e la Regione, le cui funzioni ed i cui poteri sono determinati da leggi particolari. Le circoscrizioni territoriali di questi enti potranno essere variate solo da leggi speciali. Gli enti stessi saranno retti da amministrazioni elette col metodo democratico dai cittadini che sieno iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

Non solo questi enti debbono esistere, ma debbono liberamente esistere, onde ai medesimi deve essere concessa la più ampia autonomia.

I controlli debbono essere ridotti al minimo e deve essere concessa la autonomia finanziaria nel senso che essi possano e debbano provvedere alle spese necessarie con le corrispondenti entrate e non debbano vivere (come oggi avviene) attingendo a mutui od a sussidi concessi dallo Stato.

Lo Stato, ponendo a se stesso questi limiti, e concedendo l'esistenza, la libertà e l'autonomia agli enti autarchici locali, giova ad una migliore distribuzione delle pubbliche funzioni, interessa il più largo numero di cittadini alla amministrazione della cosa pubblica, ne eccita la collaborazione e concorre ad attuare nel più ampio spazio i principî di libertà e di democrazia.

* * *

6. — Del diritto di petizione. — Per quanto si possa ritenere in parte almeno diminuita la funzione di questo istituto, tuttavia sembra opportuno mantenerlo in vita nella Costituzione.

Nell'epoca moderna esso non è stato mai efficiente, perché in sua sostituzione sono venuti creandosi innumerevoli mezzi di espressione della pubblica opinione, nonché i particolari congegni di difesa degli interessi dei singoli di fronte alla pubblica autorità.

Tuttavia non si può escludere che in qualche caso un tale mezzo possa avere utile impiego.

Anche Costituzioni moderne lo hanno mantenuto in vita (art. 15 del progetto della Costituzione francese del 1946) (art. 38 della Costituzione jugoslava).

Destinatari di tali petizioni devono essere le Assemblee parlamentari, in quanto il reclamo ad altre autorità assume altre definizioni ed altre discipline (come per esempio, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ed i ricorsi in via gerarchica).

Non nuoce, anzi è utile, che il cittadino esercitando il suo diritto di petizione reclami a tutela di un suo interesse personale oppure tratti interessi obiettivi generali ed infine segnali abusi del diritto vigente o ne proponga riforme.

Insomma, una volta concesso, è bene che il diritto di petizione sia il più ampio possibile.

Il ricorso presentato dal cittadino o da un ente pubblico o privato sarà esaminato e deciso da apposita Commissione parlamentare per le petizioni. La decisione sarà pubblica e motivata. Con ciò si darà la massima soddisfazione al presentatore ed in genere alla pubblica opinione.

 

ARTICOLI PROPOSTI

Art. ...

Tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla condizione sociale, e della opinione politica, quando abbiano raggiunto la maggiore età, siano naturalmente capaci, incensurati, a termine della legge speciale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, in condizioni di universalità e di eguaglianza.

Art. ...

Il voto deve essere eguale, libero, segreto e personale, esso è un dovere pubblico, e di regola deve essere esercitato col sistema della rappresentanza proporzionale.

Art. ...

Per essere eletti a Capo dello Stato occorre avere raggiunto l'età di anni 40.

Art. ...

I cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità e la personalità umana, secondo i principi di libertà ed eguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge particolare.

Art. ...

Tutti i cittadini di entrambi i sessi sono ammissibili alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, conformemente alle loro attitudini e facoltà.

Per l'adempimento delle sue funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di non essere privato del suo posto di lavoro.

Art. ...

Tutti i cittadini debbono sottostare alle leggi costituzionali e alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici; debbono obbedire agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti e debbono adempiere alle prestazioni personali in condizioni di parità e di eguaglianza, con diritto ad equo risarcimento in caso di requisizioni.

Art. ...

Il servizio militare è obbligatorio per tutti. La difesa della Patria è uno dei più alti doveri.

Art. ...

Lo Stato riconosce l'esistenza, la libertà e concede autonomia, agli enti autarchici locali (Comune, Provincia, Regione) in conformità alle leggi particolari.

Art. ...

Ciascun cittadino può presentare petizioni alle Camere su qualunque oggetto, personale o generale, privato o pubblico. Ciascuna Camera nominerà una Giunta delle petizioni, la quale esaminerà i ricorsi ricevuti in seduta pubblica e pronuncierà su ciascuno con deliberazione motivata.

 

Torna all'indice delle appendici

Le discussioni sugli articoli - Home - Cerca

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti