[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 132 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Codacci Pisanelli ha proposto di aggiungere all'emendamento dell'onorevole Mortati le seguenti parole: «specialmente per quanto riguarda il Salento».

Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgere l'emendamento.

Ho l'impressione che le votazioni avvenute in precedenza in questa Assemblea debbano avere un carattere preclusivo alla votazione di un tale emendamento.

L'onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:

«Nella prima linea dell'articolo, sopprimere la parola: costituzionale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Il mio emendamento, col quale si richiede la soppressione della parola «legge costituzionale», ha lo scopo principale, se non esclusivo, di richiamare l'attenzione del Comitato di coordinamento su questa questione.

Il progetto e gli emendamenti danno due sistemi per creare nuove Regioni e per modificare le Regioni esistenti: un sistema che dirò permanente e un sistema transitorio, a cui si rivolgono un emendamento e un articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati.

Io non so se per le modificazioni immediatamente successive alla creazione delle Regioni, per il periodo intermedio — dirò così — fra la formazione delle nuove Regioni e lo stato normale della nuova formazione amministrativa italiana, non so se sia opportuno che tutte le modificazioni avvengano con legge costituzionale o se non sia invece più opportuno che, almeno per il periodo transitorio a cui si rivolgono le proposte dell'onorevole Mortati, si provveda, anziché con legge costituzionale, con legge ordinaria della Repubblica.

Per questo emendamento io mi rimetto completamente al giudizio del Comitato di coordinamento.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Lussu ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: 500 mila, sostituire: 400 mila».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lussu. L'Assemblea che ha seguito la discussione sulle Regioni mi dispenserà dall'indicare le ragioni per le quali io ho presentato l'emendamento. Ma siccome vedo successivamente negli emendamenti pubblicati per la seduta del 3 dicembre un articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati che comincia così: «Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione ecc.» e finisce con riferimento «all'articolo 125», io nutro fiducia che l'Assemblea aderisca a questo emendamento del collega Mortati e perciò ritiro il mio emendamento associandomi a quello dell'onorevole Mortati.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma dell'articolo 125 col seguente:

«Modificazioni alle circoscrizioni delle Regioni quali sono stabilite dall'articolo 123 possono apportarsi soltanto mediante legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobile. Onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato tende a rendere più difficile qualsiasi modificazione all'ordinamento regionale quale è stato sancito dall'articolo 123, a rendere difficile qualsiasi variazione sia al numero che alle circoscrizioni regionali già definite.

Io penso che in un periodo di tempo così difficile come è questo, lo Stato ha bisogno soprattutto di riassestare la sua compagine sconvolta dalla guerra. Noi abbiamo già fatto cosa assai rischiosa introducendo tutte queste novità di ordinamento regionale. Cerchiamo di non peggiorare ora, perché, per le ragioni che così bene ha riferito l'onorevole Persico, se diamo con questo articolo, come è stato concepito nel testo che ci viene presentato, la possibilità, la tentazione a qualsiasi Regione o a qualunque gruppo di popolazione di chiedere l'istituzione di una nuova Regione o la modificazione di una circoscrizione esistente, creeremo il caos della vita politica italiana. Sono per questo motivo recisamente contrario all'articolo 123 proposto dalla Commissione, a meno che nelle disposizioni transitorie non si stabilisca che per 10 o 20 anni quell'articolo non potrà essere applicato.

Per queste ragioni mi associo all'emendamento dell'onorevole Persico col quale si tende a sopprimere il primo comma. In quanto al secondo comma, intendo che sia sostituito dall'emendamento che ho presentato.

In linea subordinata, se l'articolo venisse approvato così come è stato concepito nel testo della Commissione, mi riservo di presentare una disposizione transitoria con la quale si vieti qualunque modificazione per un certo periodo di tempo dopo la promulgazione della Costituzione.

[...]

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Desideravo un chiarimento dall'onorevole Ambrosini. Nel fare riferimento all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati, l'onorevole Ambrosini ha fatto cenno alla forma con cui una Regione può essere riconosciuta ma, per il resto, non si è pronunziato.

Ambrosini. L'articolo aggiuntivo va nelle norme transitorie e non è stato ancora posto in discussione. Io ho fatto riferimento ad esso semplicemente per fare presente all'Assemblea che la disposizione dell'articolo 125 avrà un seguito nelle disposizioni transitorie; ed anche l'onorevole Lami Starnuti credo sia d'accordo.

Lussu. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati?

Ambrosini. Già la Commissione si pronunziò in senso favorevole quando si trattò del rinvio della discussione dell'articolo 125.

[...]

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Lussu?

Lussu. Ritiro il mio emendamento, poiché la Commissione ha dichiarato di accogliere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati, al quale aderisco.

[...]

Presidente Terracini. Quanto all'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, ho già detto che lo ritenevo improponibile, in quanto riguarda una questione sulla quale l'Assemblea si è già pronunziata.

Codacci Pisanelli. Intendevo esprimere un voto per il Salento e lo mantengo come tale.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere, con legge costituzionale, alla modificazione delle circoscrizioni regionali stabilite dall'articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui all'articolo 125».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Non spenderò molte parole per illustrare questo articolo, perché mi pare si sia ormai determinato un consenso diffuso intorno alla necessità di adottare la proposta da me presentata, che nasce dalla consapevolezza generalmente avvertita della necessità di dare alla ripartizione delle circoscrizioni regionali un fondamento più razionale di quello che non sia stato possibile finora per la mancanza degli elementi informativi, che sarebbero stati necessari. Fin dall'inizio dei lavori della Sottocommissione, che doveva elaborare il progetto regionale, si è sentito questo bisogno di possedere un complesso di elementi di varia natura (geografica, linguistica, economica e finanziaria), che avrebbero dovuto servire di base per una razionale delimitazione delle Regioni. Fu proposto, fin dal principio dei nostri lavori, nel 1946, che si creasse un organo apposito e si pensò, più specificamente, ad una inchiesta parlamentare, che raccogliesse i dati di cui ho parlato e li sottoponesse all'Assemblea, che avrebbe dovuto servirsene come elementi di giudizio per la ripartizione delle Regioni nel territorio nazionale. Per molte ragioni, che non starò ad elencare e senza colpa di nessuno, questa iniziativa non ebbe quel successo che forse si poteva conseguire e dovemmo decidere sulla delimitazione delle Regioni senza essere in possesso delle necessarie conoscenze, onde l'approvazione avvenuta dell'articolo 123, con riferimento alle regioni cosiddette tradizionali, alcune delle quali non hanno altra tradizione se non negli annuari statistici, mentre altre, insieme ad una tradizione storica consolidata, presentano quei caratteri di unità, di armonicità, di complementarietà degli elementi interni costitutivi necessari a renderle vitali.

Si è sentito pertanto il bisogno di dare all'articolo 123 un carattere di provvisorietà: è stato questo un espediente al quale si è dovuto ricorrere, in conseguenza delle deficienze di informazioni di cui ho fatto parola. Era sottinteso, nell'approvare l'articolo 123, che si fosse riservata la possibilità di una revisione straordinaria della ripartizione provvisoria, anche all'infuori delle condizioni poste in via ordinaria dall'articolo 125, onde potere soddisfare sia all'esigenza di particolari gruppi di popolazione, sia a quella degli interessi generali dello Stato. Il mio articolo tende a svolgere e realizzare tale intenzione, proponendo che «fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione, si possa procedere alla modifica delle circoscrizioni stabilite dall'articolo 123», per i primi 5 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, prescindendo dalle condizioni previste in via generale dagli articoli che precedono. Nell'intento che ha ispirato il mio emendamento le condizioni di cui si può fare a meno sono tutte quelle considerate nell'articolo 125 sia relative al numero della popolazione, sia relative al procedimento da seguire per la creazione di nuove regioni. Né mi pare conveniente limitare in qualche modo la libertà del futuro costituente di determinazione dell'assetto regionale, ed insisto per l'accoglimento della mia proposta, nella fiducia che attraverso tale procedura eccezionale si possa giungere a una razionale delimitazione delle circoscrizioni regionali.

Non mi fermo sull'esigenza che, anche pel periodo transitorio dei cinque anni, non si prescinda dalla legge costituzionale (nonostante qualche accenno in contrario sia affiorato nella discussione), parendomi ovvio che non possa la legge semplice disporre di una struttura che si ripercuote sulla formazione e sul funzionamento degli organi costituzionali dello Stato (Senato e Presidente della Repubblica).

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ambrosini. In linea di massima, la Commissione già dichiarò, a proposito dell'articolo 123, di accettare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mortati.

Presidente Terracini. Sta bene.

Gli onorevoli Nobile, Cifaldi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

«Nessuna variazione al numero e alle circoscrizioni delle Regioni quali sono definite nell'articolo 123 potrà essere apportata nei primi dieci anni dopo la promulgazione della Costituzione».

L'onorevole Nobile ha facoltà di svolgerlo.

Nobile. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Codacci Pisanelli desidera che io precisi all'Assemblea che il suo emendamento, del quale ho dato lettura poco fa e sul quale si è brevemente discusso, doveva intendersi riferito all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati, il quale prevede appunto che fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possa procedere alla modificazione delle circoscrizioni regionali, senza il concorso delle condizioni stabilite dell'articolo 125, e, aggiunge l'onorevole Codacci Pisanelli, «specialmente per quanto riguarda il Salento».

L'onorevole Ambrosini, ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulla proposta Nobile.

Ambrosini. Debbo dichiarare che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mortati, non è conciliabile con l'adesione all'emendamento proposto dall'onorevole Nobile. La Commissione non può quindi aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Nobile.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Perlingieri, De Caro Raffaele, Carignani, Bosco Lucarelli, Angelini, Bozzi, Covelli, Mazza, Bonino e Finocchiaro Aprile hanno presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mortati:

«Alle parole: anche senza il concorso delle condizioni di cui all'articolo 125, sostituire le seguenti: senza il procedimento di cui all'articolo 125, fermi restando i requisiti in esso stabiliti».

L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgerlo.

Perlingieri. Il mio emendamento, onorevole Presidente, non credo che abbia bisogno di un lungo commento. L'onorevole Mortati ha posto una disposizione transitoria ai fini di agevolare la revisione delle circoscrizioni regionali, così come sono state fissate in una precedente seduta. Ora, io non riesco a comprendere l'opportunità e la necessità di questa disposizione transitoria. Infatti, una disposizione transitoria diretta a consentire la revisione delle circoscrizioni territoriali sarebbe stata comprensibile, se noi avessimo fissato in maniera definitiva e irrevocabile le Regioni storiche. Ma, già la Costituzione prevede all'articolo 125 un procedimento di revisione, e non comprendo perché si debba creare in aggiunta, con una disposizione transitoria, un altro procedimento a questo medesimo scopo.

D'altra parte: se si vuole concedere una agevolazione, se si vuole, cioè, in linea transitoria, agevolare il procedimento di revisione, io potrei anche aderire, ma in limiti precisi e determinati; cioè nel senso di rendere più sciolta, dare una maggiore facilità alla procedura, non già nel senso di annullare completamente quelli che sono i presupposti essenziali per l'esistenza di un ente regionale. In altri termini: se è vero che si deve prestare ossequio alla volontà popolare, democraticamente espressa, non è men vero che questo ossequio non può essere prestato ad una volontà arbitraria e tirannica, diretta a sovvertire le stesse basi, e le condizioni obbiettive dell'istituto regionale, come accadrebbe se noi annullassimo ogni e qualsiasi condizione all'esercizio del diritto di revisione delle circoscrizioni territoriali.

Noi potremmo così cadere addirittura nell'assurdo: renderemmo ammissibile e potremmo veder proporre una istanza di erezione a Regione persino del quartiere Trastevere o del paese di Rocca di Papa, perché nulla lo impedirebbe. È necessario, quindi, che vi sia un minimum territoriale, un minimum di popolazione, una pluralità di associazioni volontarie e involontarie, etniche e territoriali, senza di che non è possibile neppure concepire un ente regionale. Ed è necessario che questo sia stabilito nella Carta costituzionale, altrimenti noi correremo il rischio di porre in pericolo lo stesso istituto regionale e di pregiudicare l'intera collettività nazionale, correndo verso la polverizzazione delle Regioni. Io non dico che si debbano stabilire condizioni con criteri di rigore o di indulgenza: l'Assemblea deciderà in proposito nella sua sovranità. Potrà, ad esempio, stabilire un minimo di popolazione di centomila abitanti, o di un milione, ma un limite dovrà pure porlo, altrimenti il legislatore futuro si troverà di fronte alle domande più impensate. Il mio emendamento ha questo preciso scopo: se si vuole accedere al concetto della opportunità di una disposizione transitoria per la revisione delle circoscrizioni regionali, se si vuole concedere questa agevolazione transitoria, che questa sia mantenuta sul terreno del procedimento, ma non intacchi la sostanza, i presupposti essenziali dell'esistenza di un ente regionale, così come fissati nell'articolo 123 della Costituzione, ponendo praticamente nel nulla, sia pure a titolo provvisorio, quanto già deciso in precedenza.

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Io penso che l'onorevole Mortati, che è sempre molto logico nelle sue proposte, debba ammettere che è diminuito l'interesse del suo emendamento transitorio facilitativo, perché egli ha visto diminuire da un milione e mezzo ad un milione l'elemento demografico e territoriale indispensabile per costituire la Regione. E, quindi, mi pare che la eventuale eliminazione dell'emendamento Mortati tolga anche di mezzo la necessità della medicina, che è venuta dalla parte opposta alle intenzioni dell'onorevole Mortati, con la proposta di introdurre con l'emendamento contrario una remora forse eccessiva, di fronte all'ordinamento regolare che noi abbiamo stabilito con la norma di carattere definitivo già votata; e quindi mi pare che i due emendamenti di carattere transitorio, ispirati a criteri nettamente eccessivi e opposti dall'una e dall'altra parte, potrebbero essere eliminati. Dichiaro pertanto che voterò contro i due emendamenti.

Colitto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Colitto. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Mortati e, naturalmente, contro l'emendamento che è stato testé illustrato dall'onorevole Perlingieri. A me pare che l'emendamento Mortati costituisca l'unico mezzo, rebus sic stantibus, perché l'Assemblea possa rivedere qualche deliberazione presa nei giorni scorsi e correggere l'errore che, secondo me, dall'Assemblea una certa sera, in danno del Molise, è stato commesso. Io ho avuto il piacere di veder controllata da rappresentanti autorevoli di questa Assemblea — che nel mio Paese si sono recati — la situazione particolarmente grave, in cui esso, a seguito di quella deliberazione si è venuto a trovare. Occorre assolutamente correggerla. Con l'emendamento Mortati resta almeno nel nostro cuore la speranza che, non con accertamenti superficiali, ma con accertamenti precisi e concreti, si arriverà alla costituzione della nostra Regione.

Morelli Renato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Morelli Renato. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Colitto e dichiaro a mia volta che voterò a favore dell'emendamento Mortati, perché una ingiustizia è stata commessa ai danni del Molise, come risulta dalla stessa indicazione delle Regioni. Nell'articolo relativo è consacrata, infatti, l'esistenza degli Abruzzi e del Molise ed è legittimo sperare che queste due Regioni, aggiunte, possano essere riconosciute autonome.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà in favore dell'emendamento Mortati, in quanto esso consente, mediante una deroga alle normali procedure e condizioni, di attuare il riassetto nei primi anni di applicazione della Costituzione dell'ordinamento regionale dello Stato italiano.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Sono favorevole ad una norma transitoria, che vada incontro all'esigenza che per un certo periodo di tempo sia disciplinata una specie di assestamento della configurazione e della distribuzione delle Regioni. Ora, questo assestamento può concretarsi sotto due aspetti: in primo luogo con qualche variazione della circoscrizione territoriale di talune Regioni. Io ho presente un esempio che interessa la regione alla quale appartengo, il Piemonte, e che già ha dato luogo ad un movimento; è il caso della zona del lago Maggiore, che fa ora parte della provincia di Novara, mentre sotto tutti i riguardi fa capo più a Milano che a Novara e Torino. Casi analoghi si hanno per altre Regioni. La costituzione dell'ordinamento li rende di più vivo interesse pratico. Un eventuale ritocco delle delimitazioni territoriali, dovrebbe potersi fare, in questo periodo di assestamento con legge ordinaria.

L'altro aspetto, più delicato, è quello della creazione, durante questo periodo di assestamento, di eventuali nuove Regioni.

Mi sembra opportuno, quindi, distinguere i due casi: per le semplici variazioni di innovazione, ritengo che sia sufficiente la legge ordinaria, mentre per la creazione di nuove Regioni, è giustificato esigere una legge costituzionale, sia pure con qualche deviazione dalla revisione permanente contenuta nell'articolo 125.

Se l'onorevole Mortati intende in questo senso il suo emendamento, la formulazione definitiva potrebbe essere rimessa al Comitato di coordinamento.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. L'onorevole Perassi ha sollevato una questione circa l'interpretazione dell'articolo 125 da me proposto.

A me pare che il dubbio da lui prospettato non abbia una vera ragion d'essere, perché evidentemente il riferimento alla legge costituzionale, contenuto nel mio emendamento, offre l'indubbia riprova, che esso riguarda solo i casi di fusione o di creazione di nuove Regioni, considerate nel primo comma dell'articolo 125.

L'altra revisione delle circoscrizioni regionali, accennata dall'onorevole Perassi, consistenti nel riassestamento, nella delimitazione dei confini delle singole Regioni, mi pare non abbia bisogno di legge costituzionale, come risulta dall'ultimo comma dell'articolo 125, secondo cui basta una legge semplice della Repubblica per trasferire un comune o un gruppo di comuni da una Regione ad un'altra.

Evidentemente il mio articolo aggiuntivo si riferisce solo ai casi del primo comma dell'articolo 125. Ad ogni modo, se si vuole eliminare l'equivoco, possibile a sorgere, non ho nessuna difficoltà ad aggiungere al testo da me proposto la espressa menzione al primo comma dell'articolo 125.

Insomma, precisare che queste modificazioni da apportare con legge costituzionale si riferiscono a quei casi di variazione che sono contemplati nel primo comma dell'articolo 125 e non toccano invece il secondo comma dell'articolo stesso, come del resto è previsto dalla legge comunale e provinciale.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Secondo la proposta Mortati si potrebbe procedere all'unificazione delle circoscrizioni regionali contemplate nel primo comma dell'articolo 125, senza il concorso delle condizioni previste dall'articolo 125 stesso. Non è giusto che ciò possa avvenire senza che sia sentito il parere delle Regioni interessate.

Desidero, pertanto, sapere se ho bene interpretato la proposta Mortati, perché, in questo caso, voterò contro, in quanto ritengo che le Regioni interessate debbono essere sempre sentite.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. Per quanto mi sembri più opportuno non mettere limiti di alcun genere alla revisione in via transitoria delle circoscrizioni regionali, tuttavia non avrei difficoltà ad aggiungere l'inciso che faccia salvo il parere delle Regioni interessate, se questo potrà servire a raggiungere un accordo più ampio.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Sono lieto del chiarimento che ha dato l'onorevole Mortati al collega Pietro Mastino, perché penso che, dopo questi chiarimenti, molti dei colleghi che avrebbero votato contro, voteranno invece a favore. Io voterò contro l'emendamento presentato dal collega onorevole Nobile, e firmato, se non erro, da molti altri colleghi dei Gruppi comunista e socialista.

Mi permetto di ricordare in modo particolare ai colleghi comunisti e socialisti che, ove essi si risolvessero a votare a favore dell'emendamento Nobile, verrebbero con ciò a trovarsi in contrasto con le dichiarazioni fatte in quest'Aula a proposito delle Regioni. È, infatti, indubitabile che verrebbe in tal modo esclusa la possibilità che potessero in prosieguo di tempo costituirsi in Regioni alcune zone che oggi ancora non lo sono.

Io penso, quindi, che sia un dovere, ad evitare il pericolo di nuovi errori, non votare l'emendamento presentato dall'onorevole Nobile; io voterò pertanto contro di esso, aderendo all'emendamento dell'onorevole Mortati.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Dichiaro che il mio Gruppo, coerentemente agli impegni assunti, voterà a favore dell'emendamento Mortati e contro l'emendamento Perlingieri.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo dunque alla votazione. Abbiamo in primo luogo una proposta presentata dall'onorevole Nobile, poi abbiamo quella dell'onorevole Mortati e quella dell'onorevole Perlingieri, che è un emendamento all'emendamento Mortati.

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Dichiaro che per il momento ritiro il mio emendamento, riservandomi di ripresentarlo in sede di disposizioni transitorie.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo allora alla votazione del testo proposto dall'onorevole Mortati. Esso risulta del seguente tenore:

«Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere con legge costituzionale a modificazioni delle circoscrizioni regionali stabilite dall'articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 125, fatto salvo il disposto circa il consenso delle popolazioni interessate».

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. Per quanto riguarda l'aggiunta proposta dall'onorevole Mastino Pietro, credo sia opportuno darle quest'altra formulazione:

«fatto salvo il parere delle popolazioni interessate».

Mi sembra che il dire così corrisponda meglio al carattere che il testo originario dell'articolo 125 ha voluto dare alla consultazione popolare.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo Mortati:

«Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere con legge costituzionale a modificazioni delle circoscrizioni regionali stabilite dall'articolo 123».

(È approvata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Perlingieri:

«senza il procedimento di cui all'articolo 125, fermi restando i requisiti in esso stabiliti».

Su questo emendamento hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto gli onorevoli Perlingieri, Bosco Lucarelli, Sicignano, Veroni, Notarianni, Caporali, Bocconi, Musolino, De Caro Raffaele, Piemonte, Stampacchia, Nobile, Costa, Crispo, Gullo Fausto, Pastore Raffaele, Costantini, Cifaldi e Lopardi.

Faccio presente che dopo la votazione, con una breve sospensione, la seduta proseguirà. Se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presidente Terracini. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento dell'onorevole Perlingieri testé letto.

Presidenza del Vicepresidente Targetti

(Segue la votazione).

Presidente Targetti. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidenza del Presidente Terracini.

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti............ 303
Maggioranza.............. 152
Voti favorevoli............. 78
Voti contrari.............. 225

(L'Assemblea non approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20,55).

Presidenza del Vicepresidente Targetti

Presidente Targetti. Poiché l'Assemblea ha respinto l'emendamento dell'onorevole Perlingieri, pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Mortati così modificata:

«anche senza il concorso delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 125, fatto salvo il parere delle popolazioni interessate».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti