Evoluzione dell'Articolo
Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva le seguenti disposizioni:
«Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie sulle materie indicate nel primo comma dell'articolo 126 della Costituzione č regolata secondo le norme vigenti».
«Nella prima formazione della Corte costituzionale i giudici restano in carica per tutto il periodo stabilito nell'articolo 127».
«Fino a quando non sarą emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformitą alle disposizioni della presente Costituzione, continueranno ad osservarsi le norme dell'ordinamento ora vigente».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformitą con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie indicate nell'articolo 134 č regolata secondo le norme vigenti.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
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Testo definitivo:
VII. (*)
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformitą con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti