Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 137.
La legge stabilisce le condizioni, le forme e i termini dei giudizi di legittimitā costituzionale, le norme per il regolamento dei conflitti di attribuzione, e quant'altro riguarda la costituzione e il funzionamento della Corte e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non č ammessa alcuna impugnazione.
A cura di Fabrizio Calzaretti