Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 137.

La legge stabilisce le condizioni, le forme e i termini dei giudizi di legittimitā costituzionale, le norme per il regolamento dei conflitti di attribuzione, e quant'altro riguarda la costituzione e il funzionamento della Corte e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non č ammessa alcuna impugnazione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti