[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Martino Gaetano. [...] Veniamo ora al funzionamento della Corte. Per quanto riguarda il funzionamento, mentre il compito di disciplinarlo è demandato alla legislazione ordinaria, il progetto già prevede all'articolo 128 che una legge dichiarata invalida cessa di avere efficacia. Si tratta dunque dell'annullamento ex nunc: alla legge sorta viziata è riconosciuta efficacia e validità fino al momento dell'annullamento. Ed allora bisogna porsi un quesito: nel caso in cui la dichiarazione di incostituzionalità consegua dal deferimento della questione alla Corte costituzionale, da parte della Magistratura ordinaria così come è previsto dal primo comma dell'articolo 128, la legge invalida si applica o non si applica alla controversia? Credo che la risposta dovrebbe essere negativa. Dovrebbe essere ovvio che quella legge non si applica alla controversia. Ma ad ogni modo non è inutile prospettarsi questo quesito, perché la legge dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal momento della pubblicazione della sentenza, la controversia che ha promosso la dichiarazione di incostituzionalità è sorta invece nel periodo di vigenza della legge.

Io ho presentato un emendamento aggiuntivo allo scopo di chiarire con una norma espressa questo punto. Vedranno gli illustri giuristi del Comitato di coordinamento se sia il caso di accoglierlo o se può essere considerato superfluo.

[...]

Se nel caso specifico le difficoltà saranno accresciute, ancor più lodevole apparirà ai miei occhi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 128, in base alla quale la decisione della Corte costituzionale, che abbia dichiarato incostituzionale una legge, deve essere immediatamente comunicata al Parlamento perché provveda nelle forme costituzionali. Questa disposizione avrà allora davvero un solo significato: deferire all'organo competente il compito di eliminare il vuoto che si presenta — nella disciplina giuridica di una determinata materia — in seguito all'annullamento ex nunc di una legge. Tale disposizione sottolineerà, allora, io penso, quella che è l'opinione comune di tutti i membri di questa Assemblea, che cioè la Corte costituzionale debba essere un organo prevalentemente, seppure non esclusivamente, giuridico. Se questo sarà il carattere vero della Corte, se essa funzionerà come noi immaginiamo che debba funzionare, allora io penso, onorevoli colleghi, che potrà realizzarsi nel nostro Paese quanto James Harrington auspicava già nel 1656: «un Governo che sia imperio delle leggi e non imperio degli uomini». (Vivi applausi Molte congratulazioni).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti