[Il 15 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Suprema Corte costituzionale.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Calamandrei, Relatore. [...] Vorrebbe ancora richiamare l'attenzione sulla diversitā esistente fra gli articoli 30 e 33 del suo progetto, relativi alla posizione degli organi legislativi, nel caso in cui la pronunzia di incostituzionalitā da parte della Corte Suprema sia avvenuta in via incidentale o in via principale. Per l'articolo 30, se la pronuncia č avvenuta in via incidentale, la decisione della Suprema Corte, una volta comunicata alle Camere, mette gli organi legislativi o il Governo nella posizione di considerare l'opportunitā, senza che vi siano obbligati, di prendere l'iniziativa per l'abrogazione o modificazione della legge dichiarata incostituzionale. Viceversa, per l'articolo 33, quando si tratti di dichiarazione di incostituzionalitā fatta in via principale, il Governo appena informato, deve prendere l'iniziativa di proporre alle Assemblee legislative, con procedura di urgenza, una legge abrogativa o modificativa della legge dichiarata incostituzionale. Nel primo caso, insomma, vi č soltanto la facoltā di prendere l'iniziativa, nel secondo caso l'obbligo.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti